Cosa introduce la nuova etichettatura obbligatoria delle carni avicole
A partire dal luglio 2005, i casi di influenza aviaria registrati nel Sud-Est asiatico hanno messo a dura prova il settore delle carni avicole in Italia; la maggiore preoccupazione nasceva dalla possibilità che una variante umana del virus che ha colpito gli animali potesse contagiare chi consumava questo tipo di carne. Da ciò è scaturita la necessità di una regolamentazione a tutela della salute e dell’informazione dei “cittadini consumatori”, istituzionalizzata dal Ministero della Salute con l’Ordinanza Ministeriale 10 Ottobre 2005, che modifica e integra il precedente provvedimento del 26 Agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive di volatili da cortile. Dal 17 ottobre 2005 quindi, è diventato cogente il sistema di etichettatura volontario disposto dal Decreto 29 luglio 2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: questo prevedeva l’indicazione di tutte le informazioni sull’animale e sulle relative carni, nonché sul tipo di allevamento e di alimentazione; perciò l’adesione a questo provvedimento costituiva di fatto la formulazione di un sistema di rintracciabilità completa del prodotto per il consumatore, anticipando (e dettagliando ulteriormente) quanto stabilito dall’Ordinanza 10 ottobre 2005 del Ministero della Salute. Quest’ultima definisce le informazioni obbligatorie che gli operatori di macellazione e sezionamento devono riportare sulla nuova etichetta delle carni fresche di volatili da cortile (“/” differenzia le prescrizioni per macellatori e sezionatori). Per i prodotti italiani: sigla IT, numero identificativo di registrazione presso la AUSL dell’allevamento di provenienza/sigla della provincia dell’allevamento che ha costituito il lotto di sezionamento delle carni, data o numero di lotto di macellazione/data di sezionamento o numero di lotto di sezionamento, numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione/numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. Per i prodotti provenienti da Paesi comunitari e terzi (non appartenenti alla Comunità europea), specificare il Paese di provenienza, data o numero di lotto di macellazione/sezionamento, numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione/sezionamento, data di introduzione nel territorio italiano. Per quanto riguarda preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile, deve essere indicata l’origine della materia prima e la data di preparazione o numero di lotto; se provenienti da Paesi comunitari o terzi bisogna specificare il Paese di provenienza e la data di introduzione nel territorio italiano. L’obiettivo della regolamentazione in analisi è quello del miglioramento del benessere sociale in termini di sicurezza alimentare, informazione e tutela della salute, soprattutto in un momento delicato come l’attuale, in cui proprio la psicosi da informazione è la principale responsabile della crisi economica del settore, in particolar modo nel nostro Paese.
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