Milleproroghe: prorogati alcuni articoli del D. Lgs. 81-08
PUBBLICATO SULLA G. U. N. 304 DEL 31/12/2008 IL DECRETO-LEGGE N. 207 CONTENENTE LA PROROGA DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008. RIGUARDANO L'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO E DELL'APPOSIZIONE DELLA DATA CERTA SUI DVR, NONCHE' LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN FASE PREASSUNTIVA E LA COMUNICAZIONE ALL'INAIL O ALL'IPSEMA DEI DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO. ANALISI E COMMENTO.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2008, proprio sul filo di lana, il decreto-legge 30/12/2008 n. 207, il cui testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 18/12/2008, e mai come in questa occasione si è voluto attendere la pubblicazione ufficiale prima di elaborare un commento sulle nuove proroghe, considerate le voci anche discordi che sono circolate in precedenza sul suo contenuto. Il decreto-legge è quello delle milleproroghe e fra di esse ce ne sono alcune riguardanti dei termini già stabiliti dal D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, diversamente da quanto indicato nella notizia di questo sito del 19/12/2008, che era stata diffusa sulla base di una prima bozza del decreto-legge stesso poi modificata dal Consiglio dei Ministri, slittano al 16 maggio 2009 i termini di applicazione delle disposizioni dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, che riguardano la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro secondo il nuovo Testo Unico, ma limitatamente all'obbligo della effettuazione della valutazione dello stress lavoro-correlato e della apposizione della data certa sui documenti di valutazione dei rischi (DVR). Resta ferma pertanto l'entrata in vigore, a partire dal già trascorso 1° gennaio 2009, degli altri obblighi fissati dallo stesso art. 28.
Le citate proroghe sono contenute nell'art. 32 del decreto-legge n. 207/2008, che ha come titolo “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” ed il cui testo viene riportato qui di seguito integralmente:
Art. 32(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009. 2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
Con il comma 1 dell'art. 32 vengono in pratica prorogati al 16 maggio 2009 (un anno dalla entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008) i termini di applicazione:- della disposizione relativa alla comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (articolo 18, comma 1, lettera r del D. Lgs. n. 81/2008), disposizione tra le più controverse del citato decreto legislativo e per l’applicazione della quale era già stato concesso, con l’articolo 4 comma 2 della legge 2/8/2008 n. 129, un primo differimento dal 29 luglio 2008 al 1° gennaio 2009;- della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (articolo 41, comma 3, lettera a del D. Lgs. n. 81/2008) per l’applicazione della quale era stato anche già concesso un primo differimento dal 29 luglio 2008 al 1° gennaio 2009.Il termine sopraindicato del 16 maggio 2009 è stato individuato dal Consiglio dei Ministri in quanto coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al D. Lgs. n. 81/2008, da adottare ex art. 1 comma 6 della legge 3/8/2007 n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell’ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 2 dell’art. 32 dello stesso decreto-legge n. 207/2008 è, invece, finalizzato, per motivi analoghi a quelli di cui al comma 1, a prorogare alla stessa data del 16 maggio 2009 il termine, già fissato al 1° gennaio 2009, a partire dal quale diventano efficaci le disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 81/2008 ma limitatamente però agli obblighi della valutazione dello stress lavoro-correlato e della apposizione della data certa sui DVR, con le relative sanzioni.
L'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 recita, infatti:
Art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 "1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto." Secondo l'art. 4 dell'abrogato D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., invece: Art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i."1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza."
Se ora confrontiamo le disposizioni contenute nell'art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. con quelle di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 è facile osservare che, al di là delle indicazioni sull'obbligo della data certa introdotte per la prima volta da quest'ultimo decreto, mentre il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. si limitava ad indicare la necessità di valutare tutti i rischi, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, con l'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato aggiunto a tal punto e precisato che fra i rischi particolari vanno presi in considerazione "anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.". E chiaro quindi che con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 207/2008, data che coincide con la data di pubblicazione sulla G. U. dello stesso decreto (31/12/2008), l'obbligo il cui adempimento è slittato al 16 maggio 2009, e quindi anche le relative sanzioni, è quello che riguarda la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato e non quelli relativi agli altri lavoratori espressamente indicati nello stesso art. 28, obblighi questi ultimi che devono intendersi quindi già entrati in vigore a partire dal già trascorso 1° gennaio 2009. Per quanto riguarda, invece, l'oggetto della valutazione dei rischi, dal confronto dei citati articoli si osserva che, le indicazioni contenute nelle lettere a), b) e c) dei due articoli corrispondono in toto e quindi i relativi obblighi sono stati confermati dal Testo Unico mentre dallo stesso Testo Unico sono state aggiunte le indicazioni contenute nelle lettere d), e) ed f) relative: - alla individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, - alla indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, - all'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza ed una adeguata formazione e addestramento. Gli elementi soprindicati contenuti nelle lettere d), e) ed f) dell'art. 28 devono quindi, per gli effetti del decreto-legge n. 207/2008, essere stati già oggetto a partire dal trascorso 1° gennaio 2009, dell'adeguamento di quei DVR che sono stati già elaborati dalle aziende secondo le vecchie indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.. Non si trascuri poi e non si sottovaluti che fra gli obblighi che non sono stati prorogati e che sono quindi già entrati in vigore dal 1° gennaio 2009, e non sono pochi, ci sono quelli indicati nel comma 3 dell'art. 28 che fanno riferimento alle valutazioni dei rischi specifici contenuti nei titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al primo e quindi dei rischi legati ai luoghi di lavoro, all'uso delle attrezzature di lavoro, all'uso dei VDT, agli agenti fisici, chimici, biologici, ecc. Nessuna proroga è stata invece concessa, contrariamente alle previsioni, al termine ultimo per la elaborazione del DUVRI nel caso di contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione stipulati prima del 25/8/2007 ed ancora in corso alla data del 31/12/2008. Gli stessi devono essere stati elaborati ed allegati ai contratti di appalto o di opera entro tale ultima data ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008. Comunque del tutto singolare ed un po' salomonica appare la soluzione adottata dal Consiglio dei Ministri del 18/12/2008 per andare incontro alle richieste contrapposte provenienti sia delle parti sociali che delle associazioni dei datori di lavoro destinatari degli obblighi. In sostanza con un decreto legge entrato in vigore il giorno prima della scadenza già fissata dal legislatore, si è deciso di confermare l'obbligo di adeguare quei DVR, già redatti sulla base dei criteri indicati nell'abrogato D. Lgs. n. 626/1994, fornendo soltanto una proroga per quanto riguarda la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato e quindi di imporre giustamente a partire dal 1° gennaio 2009 una più rigorosa valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, ma nello stesso momento si è concesso agli obbligati una proroga al 16 maggio 2009 sull'obbligo di certificare la data da apporre sulla documentazione che deve attestare l'adempimento dell'obbligo stesso. In altre e più semplici parole il legislatore, nel confermare all'ultimo minuto un obbligo, per il quale si prevedeva in verità una proroga quasi certa, ha messo nelle condizioni coloro che alla scadenza non vi hanno ancora provveduto di doverlo fare ora, in ogni caso comunque fuori dei termini di legge, ma nello stesso momento ha consentito agli stessi di apporre sul DVR attestante l'adempimento di tale obbligo una data il cui obbligo di certificazione è slittato al 16 maggio 2009. E la stessa considerazione vale anche per l'elaborazione e la datazione dei DUVRI da fare entro il 31/12/2008. E allora? "A buon intenditor.....poche parole". Questa sì che si può definire un'altra sorta di proroga all'italiana o meglio ancora in questo caso specifico e molto più appropriatamente una sorta di proroga....per gli italiani. Comunque ad un risultato positivo la soluzione adottata dal Consiglio dei Ministri dovrebbe in ogni caso portare e cioè a quello di "convincere" chi non è ancora in regola a farlo nel più breve tempo possibile non fosse altro che per evitare di andare incontro, nel caso di controllo da parte dell'organo di vigilanza, a pesanti sanzioni penali. Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, la mancanza nei DVR degli elementi di cui all'art. 28 comma 2 lettere a), b), d) ed f) comporta la penalità, a carico del datore di lavoro e del dirigente, dell'arresto da quattro a otto mesi o dell'ammenda da 5.000 a 15.000 euro, mentre la mancanza negli stessi documenti degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e) comporta la penalità, sempre a carico del datore di lavoro e del dirigente, dell'ammenda da 3.000 a 9.000 euro. Le suddette penalità possono essere aggravate fino all'arresto esclusivo da sei mesi ad un anno e sei mesi nel caso in cui manchino gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) dell'art. 28 nei DVR elaborati per aziende che espongono a particolari rischi (biologici, cancerogeni, amianto, atmosfere esplosive, ecc.) fra le quali sono indicati anche i cantieri temporanei o mobili che vedono la compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (da porreca.it)
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