01/01/2009 - Con l'esclusione della valutazione dei rischi stress-lavoro correlati, della famosa "data certa" della VdR e delle visite preassuntive (scadenza 16 maggio), entrano in vigore da oggi, primo gennaio, gli obblighi a carico delle aziende previsti dal D.Lgs 81/2008, compreso il DUVRI per i contratti antecedenti il 2008.
Fra gli obblighi rientra la necessità di valutare "tutti" (?!) i rischi e l'obbligo di consegna del documento al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
E’ stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 il cosiddetto decreto milleproroghe (D.L. 18 dicembre 2008, n. 207). Come anticipato, il Decreto contiene anche disposizioni relative al D.Lgs. 81/08, contenute – in particolare – all’art. 32 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), che così recita:
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
Tradotto in altri termini, più comprensibili, ecco le novità di rilievo per i medici competenti:
a) è stata prorogata la scadenza per la valutazione dei rischi e per le relative sanzioni, ma solo per quanto riguarda l’argomento dello "stress lavoro-correlato" (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
b) è stata prorogata la norma che obbligava alla apposizione di "data certa" nel documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
3) è stato prorogato l’invio all'INAIL (o all'IPSEMA, nei casi specificati) della comunicazione a fini statistici degli infortuni con prognosi superiore a un giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008)
4) è stato prorogata la precedente disposizione che annullava il divieto della effettuazione delle cosiddette visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a).
Tra l’altro, dal 1° Gennaio 2009 è cessata la diffusione della versione cartacea della Gazzetta Ufficiale, che rimarrà fruibile (gratuitamente) per 60 giorni in versione on line su Internet sul sito ufficiale
http://www.gazzettaufficiale.it/index.jsp . La scomparsa della Gazzetta di carta è conseguente all'attuazione di una norma contenuta nel decreto legge di quest'estate riguardante la manovra triennale sui conti dello Stato.
(da medicocompetente.it)