MeconiAppunti: Dossier contro ACEA ATO 5 S.p.A. (Frosinone)
Amici del Forum dei movimenti per l'acqua pubblica, di tutti i Comitati per la ripubblicizzazione dell'acqua e dei beni comuni (hanno creato Spa perfino per la gestione degli uffici tecnici comunali, con Spa, vedi Mogliano Veneto, che, almeno fino al 2007, ha gestito gli appalti per le opere pubbliche del Comuni. E, si sa, non sono pochi i Comuni che hanno fatto analoghe Spa). Amici del Coordinamento Provinciale per l'Acqua Pubblica di Frosinone Ho letto stamane 20 luglio il DOSSIER sulla gestione di ACEA ATO 5 S.p.A.. Invito tutti, ripeto, tutti i lettori di hiperlink, specie i non pochi che chiedono consulenze, a leggere attentamente questo DOSSIER. E' una fonte, unica, di conoscenze. E un indirizzo di cui tutti i movimenti per la ripubblicizzazione dell'acqua dovrebbero fare tesoro. E avviare analoghe ricerche. E analoghi obiettivi. Non si ripubblicizza nulla se non si eliminano vere e proprie cancrene che hanno invaso il corpo dei nostri territori e dei nostri Comuni. Termino con un grazie grande all'infinito a quanti hanno lavorato per questo DOSSIER. A tutti, si rinnova l'invito a sollecitare tutti, si ripete, tutti i Comuni che, con le esternalizzazioni dei servizi pubblici locali in atto da oltre 10 anni e accelerate anche in questi giorni dall'articolo 23-bis del d.l. 112/08 in corso di approvazione con la fiducia alla Camera, paventano la chiusura degli stessi Comuni (in questo senso anche le parole di un Sindaco di un Comune del milanese in ferie nel mio Comune), a inserire nel proprio Statuto comunale (il Comune di Bassiano -LT- lo ha fatto), un articolo in cui il Comune stabilisce che i servizi pubblici locali, non solo il servizio idrico, "sono privi di rilevanza economica", cioè non soggetti al mercato e alle regole della concorrenza. Ma a sola economicità, efficienza e efficacia e a bilanci di gestione integrati da Bilanci partecipativi. Questo articolo contenente l'enunciazione che i "servizi pubblici comunali, tutti, a partire dal servizio idrico integrato e dei rifiuti solidi urbani, sono privi di rilevanza economica", inserito nello Statuto comunale, è vieppiù fondamentale se solo si leggono le prime parole dell'articolo 23-bis inserito nel d.l. 112/08 che domani, lunedì, dovrebbe essere approvato con la fiducia alla Camera. Parole che recitano: "-1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria...". In base all'articolo 114 del nuovo titolo V della Costituzione, che enuncia il principio dell'equiordinazione tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, tutti gli enunciati, per vero intrisi di contraddizioni e di violazione di norme costituzionali, dell'articolo 23-bis, saltano. E il servizio idrico, per fare un esempio, può tornare, immediatamente, bene comune e non merce e gestibile tramite Consorzi. Meglio se mettendo in rete tutti gli ATO di una o anche più Regioni. Non violando, in più, quel Trattato europeo che, vedi l'articolo 117 della Costituzione, è legge; che, in più, in base a sentenza della Corte Ue del 2006 più volte ricordata, determina ipotesi risarcitorie non più solo in caso di una sua violazione da parte degli Stati membri per dolo o per colpa grave, ma anche in caso di 'errore'. E' grazie a questa sentenza che da quella data, 2006, non solo i Tar, ma anche il Consiglio di Stato, vedi la sentenza a sezioni unite 1/2008 sulle modalità di affidamento di un servizio di interesse generale a una Spa mista pubblico-privata, prima di pronunciarsi, in caso di dubbi, fanno ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. Si sono sentiti troppi Sindaci, specie quelli che non aspirano a generare nuove, medievali, Signorie, esprimere certezze che se si va ancora avanti con le esternalizzazioni ai Comuni resteranno solo l'angrafe e le carte di identità. Esattamente come a fine '500 e come a partire dal 1929 quanto il regime fascista ha sciolto i Consigli Comunali. "Invertire la rotta". E' un bel libro uscito alcuni mesi fa redatto da Stefano Rodotà, Ugo Mattei e altri. Bene, in esso, sono riportate più cose. Per quanto si scrive qui basta ricordare che in esso si motiva perché in caso di servizi di interesse generale non è 'igienico' affidarsi, come sta avvenendo perfino per i servizi anagrafici dei Comuni (in questo senso una pagina intera de La Repubblica del 2004 su quanto stava avvenendo i Emilia Romagna. Ecco il titolo: "ai privati anche l'anagrafe!"), al mercato e alla concorrenza. Altidona 20 luglio 2008 Luigi Meconi (sovente, per dire chi sono, ho preso in prestito la parola che evoca la Comune di Parigi: "comunardo". La Parigi che, forse non a caso, ha creato un Assessore e un servizio per ripubblicizzare il servizio idrico della Città riprendendolo dalle due più grandi multinazionali dell'acqua: Veolia e Suez. Di grazia, un Comune senza più servizi locali, senza più beni comuni, che Comune diventa?)
Di seguito invio il dossier prodotto dal Coordinamento Provinciale per l'Acqua Pubblica di Frosinone contro la gestione di ACEA ATO 5 S.p.A. inviato agli 86 sindaci dell'ATO che devono decidere la risoluzone per colpa della Convenzione, al Procuratore della Repubblica di Frosinone, al Prefetto, al Comandate provinciale della Guardia di Finanza, al Garantre Regionale e al CO.VI.R.I.
Ciao
Severo
DOSSIER sulla gestione di ACEA ATO 5 S.p.A.
Nella gestione del servizio idrico integrato da parte di ACEA ATO 5 S.p.A. si evidenziano macroscopiche violazioni delle normative, di settore e non solo, da quelle riconducibili agli impegni contrattuali assunti a quelle in materia di trasparenza, mentre sono anche evidenti chiare illegittimità nell'applicazione delle tariffe e nella formulazione delle fatture.
A questo va aggiunto l'atteggiamento assunto - da quello che resta il gestore privato di un servizio pubblico - nei confronti dei cittadini e delle istituzioni delegate a rappresentarli. Infatti, e solo per citare un macroscopico esempio, disertando gli incontri con la Commissione d'indagine nominata dal Consiglio comunale del Capoluogo e non fornendo alla stessa la documentazione richiesta, l'ACEA ATO 5 S.p.A. ha palesato nei suoi comportamenti un'arroganza che è legittimamente interpretabile come disprezzo per le Istituzioni e per le regole della democrazia.
Questi comportamenti e questi atteggiamenti non sono comunque indolori e privi di conseguenze. La gestione di ACEA ATO 5 S.p.A. ha provocato e provoca quotidianamente seri danni ai cittadini ed ai Comuni, con una caduta della qualità del servizio che è paragonabile solo all'esosità dello stesso. Le sempre più frequenti, prolungate e reiterate interruzioni nell'erogazione e i crescenti problemi di qualità dell'acqua ne testimoniano tutta l'inefficienza.
Questa gestione abbassa la qualità stessa della vita, creando seri problemi alla stessa salute dei cittadini, come dimostrano i recenti fatti di Ceccano (arsenico nell'acqua e 20 giorni di ritardo nell'informazione ai cittadini), il caso di Collelavena ad Alatri (durezza dell'acqua oltre ogni immaginabile limiti da oltre otto mesi) e i tanti numerosi altri episodi.
Una soluzione che ponga fine a tutto questo non è ulteriormente rinviabile e chi è preposto per legge al governo del Servizio Idrico Integrato, quell'Autorità d'Ambito il cui organo decisionale è l'Assemblea dei Sindaci, deve assumere finalmente le decisioni che le competono a tutela dei cittadini e del proprio territorio.
Questo dossier, che raccoglie in forma condensata gli elementi raccolti negli ultimi anni dai Comitati che i cittadini hanno spontaneamente costituito, vuole essere uno strumento di ausilio alla discussione e alla formazione delle determinazioni degli organi istituzionali: consigli comunali, giunte e sindaci, chiamati a pronunciarsi.
Il Coordinamento per l'Acqua Pubblica della provincia di Frosinone, si dichiara disponibile ed auspica il più ampio confronto volto ad approfondire quanto di seguito illustrato.
Il Servizio Idrico Integrato
Quando si parla di gestione del Servizio Idrico Integrato è sempre opportuno ricordare come questa sia regolata in maniera inequivoca dalle leggi dello Stato e della Regione Lazio e come tutte le parti in essa coinvolte debbano misurare le condotte, le azioni e le omissioni di ogni attore alla luce del rispetto della normativa.
La gestione del Servizio Idrico Integrato è definita da un contratto: la Convenzione di Gestione - di cui è parte integrante il relativo Disciplinare Tecnico - i cui termini derivano dall'espletamento di una gara di evidenza pubblica per l'attuazione di un "piano d'ambito" trentennale posto a base d'asta nella gara.
Come per ogni contratto, si ha diritto alla liquidazione del corrispettivo, cioè al pagamento di quanto stabilito, dopo aver assolto ai propri obblighi contrattuali, mentre, al contrario, se questi obblighi non sono assolti, si incorre nella risoluzione per colpa del contratto e si può essere chiamati a risarcire i danni causati dalla propria inadempienza.
Fatta questa premessa, che in un paese civile sarebbe superflua, occorre ancora, preliminarmente, fare qualche richiamo ad alcune caratteristiche peculiari la gestione del Servizio Idrico integrato e che non mancheremo di ripetere più avanti:
La gestione si basa sul principio che l'intero costo della gestione e dell'attuazione del piano d'ambito relativo al Servizio Idrico Integrato debba essere pagato per intero attraverso la tariffa ponderale media. Ovvero con la bolletta gli utenti sono chiamati a pagare il complesso dei costi necessari all'erogazione dell'acqua, alla successiva raccolta e depurazione, alle manutenzione, agli investimenti, al complesso dei servizi e delle attività volte al monitoraggio e al miglioramento della qualità dell'acqua e del servizio, oltre ogni altra attività espressamente prevista nella Convenzione di Gestione e nel Disciplinare Tecnico.
- la tariffa ponderale media è predeterminata sulla base del Piano d'Ambito e del piano degli investimento attraverso l'applicazione del cosiddetto metodo normalizzato regolato dall'apposito D.M. 01/08/96 a cui tutti gli ATO si sono dovuti riferire e a cui tutti i disciplinari tecnici a corredo delle convenzioni sottoscritte nei nascenti ATO in ITALIA fanno necessariamente riferimento.
- il gestore con la sottoscrizione della Convenzione accetta e si fa carico di attuare integralmente il complesso delle attività previste nella convenzione e nel disciplinare tecnico, assumendo a priori "come accertate e corrette" le condizioni e lo stato delle cose illustrate nel piano d'ambito. Ovvero, gli è espressamente preclusa la facoltà di non adempiere agli obblighi contrattuali a causa della non rispondenza della realtà dei fatti a quanto descritto nel piano d'ambito. Gli è data facoltà, a posteriori, di richiedere il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti qualora possa dimostrare che oggettivamente le previsioni si siano discostate in maniera abnorme dalla realtà. Ripetiamo, in nessun caso al gestore è consentito di non adempiere agli obblighi contrattuali.
- il potere di esercitare il controllo e di agire nei confronti delle inadempienze del gestore è in capo alla parte pubblica, ovvero all'Autorità d'Ambito, che la esercita con l'ausilio di un Segreteria Tecnica Operativa incaricata delle rilevazioni tecniche e del monitoraggio costante del servizio, e attraverso l'Assemblea dei Sindaci, che si dà un organismo operativo attraverso la costituzione di una consulta dei Sindaci presieduta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone (attualmente fanno parte della Consulta i Sindaci pro tempore dei Comuni di Frosinone, Cassino, Sora, Vico nel Lazio, Piglio, San Donato Val di Comino, Ceccano e Castelliri) . Il su richiamato D.M., oltretutto, deroga ad organi di controllo superiori quali il Garante dei S.I.I. Regionale la vigilanza delle attività degli ATO, nel merito del rispetto delle normative generali sui servizi idrici e/o delle convenzioni. è in capo alla parte pubblica la facoltà di diffidare e penalizzare il gestore in relazione alle inadempienze da esso compiute sino a giungere, di fronte alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, alla rescissione per colpa della Convenzione o alla su risoluzione.
- è in capo alla parte pubblica, in sede di revisione della tariffa, applicare i coefficienti di correzione (penali) determinati dalla qualità del servizio e dallo stato di attuazione dei programmi
Le inadempienze di ACEA ATO 5 S.p.A.
Fatta questa necessaria premessa, si rimanda ad ogni singola realtà l'elencazione dei disservizi e dei peggioramenti della qualità dell'acqua e del servizio registrati sul posto, nonché il mancato impegno degli specifici investimenti previsti, e si elencano di seguito, in maniera non esaustiva, solo alcune inadempienze "generali" particolarmente significative che sono imputabili al gestore ACEA ATO5 S.p.A. nell'insieme dell'organizzazione e della gestione del servizio.
A tutt'oggi, al sesto anno di gestione, non è stata ancora adottata la prescritta Carta del Servizio né gli utenti sono in possesso di un contratto di utenza e dell'allegato regolamento di erogazione.
Il D.P.C.M. 29 aprile 1999 definisce lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" ma nulla di quanto previsto dalla direttiva nazionale in termini di partecipazione e trasparenza è stato garantito dal gestore ai cittadini.
Del resto non è stato garantito neanche quanto previsto dell'art. 2 del Disciplinare Tecnico, ovvero che entro 3 mesi dalla presa in carico del servizio, il gestore avrebbe dovuto dotare il territorio di sportelli in modo da garantire una percorrenza massima agli utenti non superiore a 20 Km per accedervi. Avrebbe dovuto inoltre assicurare un orario di apertura di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e di quattro ore nella giornata di sabato.
Il gestore non si è dotato, come espressamente previsto, di un sito Web su cui gli utenti potessero avere notizie sul servizio, sulla sua gestione, sulle tariffe e sulla loro determinazione. La pagina web, peraltro attivata solo da qualche mese, di fatto non fornisce alcuna notizia ed informazione utile all'utente.
Il gestore non rispetta il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (Legge Privacy) - in quanto ogni singolo utente non ha espressamente autorizzato l'ente gestore al trattamento dei dati personali.
Ricordato ancora una volta come il meccanismo di determinazione della tariffa, stabilito con il cosiddetto metodo normalizzato, fa si che nella tariffa stessa e quindi sulle fatture recapitate agli utenti siano ricompresi tutti i servizi, le attività, gli studi e le azioni che con la sottoscrizione della convezione di gestione il gestore si è impegnato a garantire; ribadito dunque che il gestore si è espressamente impegnato a garantire comunque la fornitura del servizio alle condizioni previste nella convenzione di gestione e nel Disciplinare, sul piano della qualità del servizio, qualità che ha quantomeno concorso ai gravi disagi che in questi ultimi anni i cittadini hanno patito in ordine alle interruzioni del servizio, alla riduzione della pressione al contatore, alla qualità dell'acqua erogata, il gestore non ha:
- nei sei mesi successivi alla presa in carico delle reti, sottoposto a verifica le fonti individuate nel piano d'ambito; presentato, entro i primi due anni dell'inizio della gestione, la relazione su tutte le aree che interessano le fonti di approvvigionamento;
- entro il primo anno di gestione, sottoposto all'Autorità d'Ambito - attraverso la S.T.O. - l'adeguamento del Manuale di Gestione;
- entro il primo anno di gestione, attivato il Sistema di controllo dello stato globale del servizio; entro 18 mesi dall'inizio della gestione adottato il Manuale di Qualità;
- entro i primi due anni proposto il Programma di intervento sui servizi comuni;
- entro i primi due anni di gestione proposto il programma di risparmio idrico; sin dal primo anno organizzato il sistema di contabilizzazione delle acque approvvigionate e erogate, mediante contatori a norma di legge ed eliminato le utenze a bocca tarata;
- divulgato all'utenza, entro i primi due anni dall'inizio della gestione, metodi e tecniche per il risparmio sui consumi domestici;
- proposto entro i primi due anni di gestione il piano di emergenza con l'indicazione di tutte le misure da adottare in caso di fuori uso dei vari impianti depurativi e dei collettori principali di immissione;
- proposto entro i primi due anni di gestione il piano di gestione delle situazioni di crisi idrica; adottato nel primo anno di gestione, il piano di riduzione delle perdite idriche e fognarie;
- predisposto lo schema delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata;
- proposto entro il primo anno di gestione il manuale di gestione delle opere del S.I.I. contenente la documentazione tecnica delle opere, le modalità di esecuzione delle operazioni di esercizio, di manutenzione e delle analisi di laboratorio;
- adottato il sistema di controllo globale e banca dati;
E' di tutta evidenza che queste attività, contabilizzate nella tariffa e mai realizzate, se attuate nei termini previsti avrebbero concorso a limitare gli effetti della dichiarata crisi idrica e avrebbero consentito di dare attuazione all'aumento dell'efficienza del sistema garantito dagli interventi previsti nel piano.
Nella sostanza potremmo dire che abbiamo continuato - in parte e non sempre (!) - a ricevere l'acqua nelle nostre case, nonostante l'inerzia di ACEA ATO 5 S.p.A., solo perché l'acqua si muove nelle condotte per caduta.
Sul piano degli investimenti, costretti comunque a ribadire che concorrono a determinare la tariffa e quindi l'importo della fattura pagata dai cittadini utenti, con la sottoscrizione della convenzione il gestore si era impegnato ad impiegare nei primi quattro di gestione per tutto il territorio dell'ATO:
- ? 2.536.836,29 per serbatoi relativi ad opere comunali (di tutti i comuni dell'ATO);
- ? 37.747.318,30 per condutture relative ad opere comunali (di tutti i comuni dell'ATO);
- ? 8.221.477,38 per la depurazione in ambito comunale (di tutti i comuni dell'ATO);
- ? 6.883.337,55 per manutenzione delle opere comunali (di tutti i comuni dell'ATO);
- ? 194.704,25 per condutture relative ad opere intercomunali;
- ? 821.682,93 per impianti di sollevamento intercomunali;
- ? 2.395.843,55 per rilievi e studi;
- ? 1.711.538,16 per software;
- ? 3.080.665,40 per attrezzature.
Di dette somme, per un ammontare complessivo di 63.593.403,81 ?uro al sesto anno di gestione risultano alla S.T.O. effettivamente investite solo somme nell'ordine della decima parte.
La tariffa
L'articolo 13 della Legge Galli stabilisce che la tariffa debba essere determinata tenendo conto della qualità dell'acqua e del servizio erogato e che al suo interno debbano essere conteggiati i costi delle opere, degli adeguamenti e della gestione in modo che siano ricompresi tutti i costi del servizio (Full Recovery Cost), tra cui quelli relativi agli interventi e agli investimenti programmati.
Naturalmente la tariffa deve essere applicata rispettando la convenzione e il Disciplinare Tecnico.
Questi principi generali, che rappresentano comunque le norme vincolanti in materia di tariffa, vengono applicati attraverso un sistema di calcolo che viene denominato "metodo normalizzato" e che è stato adottato con il Decreto Ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici 1/08/96 come detto.
Nella pratica quando, nel 2000, i comuni dell'ATO5 hanno approvato il piano d'ambito, ovvero le modalità di gestione del servizio, la natura e i tempi degli interventi necessari al suo miglioramento, hanno anche al suo interno adottato un piano di investimenti di 344 milioni di ? oltre 666 MLD delle vecchie lire, per i 30 anni della durata della convenzione. Hanno adottato il conseguente piano tariffario, ovvero il costo dell'acqua in ciascuno di quegli anni, necessario a coprire integralmente tutti i costi di una gestione che avesse adempiuto nei tempi e nei modi previsti a tutti gli obblighi contrattuali.
La gara che ha visto vincitrice ACEA ATO 5 S.p.A si è svolta con un'offerta dei concorrenti che consisteva in una diversa e più favorevole articolazione degli investimenti, e soprattutto, in un piano tariffario più conveniente rispetto a quello del piano d'ambito e cioè a quello della base d'asta. Nella sostanza, bisogna ribadirlo fino alla noia, ACEA ATO 5 S.p.A ha vinto la gara offrendosi di assicurare il servizio, descritto nella Convezione e nel Disciplinare Tecnico, a condizioni più vantaggiose.
La tariffa che gli è stata riconosciuta era comprensiva di tutti i costi che avrebbe dovuto sostenere per tenere fede agli impegni assunti, ivi compresi gli investimenti.
E' incontrovertibile che ACEA ATO 5 S.p.A non abbia tenuto fede agli impegni assunti, rendendosi responsabile di gravi e pesanti inadempienze. Nonostante questo ACEA pretende comunque di riscuotere con le fatture che emette, non solo quanto sarebbe stato necessario alla copertura dei costi di ciò che non ha fatto, ma addirittura la remunerazione (profitto) del capitale che in realtà non ha mai investito. Se questo è già di per se scandaloso, le vicende successive all'inizio della gestione, lo sono ancor di più.
Infatti, contraddicendo il rispetto delle norme e del buon senso, sin dalla prima fatturazione, ovvero da quella relativa al II° semestre 2004, ACEA ATO 5 S.p.A. ha richiesto ed ottenuto dalla Autorità d'Ambito di applicare tariffe più alte rispetto a quelle offerte in sede di gara e che gli avevano consentito di aggiudicarsi la gara stessa.
Le modalità di revisione della tariffa, a parte quella automatica relativa all'adeguamento al costo della vita, sono fissate dalla Convenzione e dal Disciplinare Tecnico. Esse dovrebbero essere triennali e determinate dalla qualità dell'acqua e del servizio reso. Quindi solo a posteriori, ovvero dopo che avesse garantito la gestione e l'erogazione a termini di contratto, il gestore avrebbe potuto chiedere il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti.
Di contro abbiamo assistito a irrituali e ripetuti aumenti tariffari, concessi dall'Autorità d'Ambito, che è giunta a deliberare, per altro alla presenza di un numero di sindaci che rappresentava appena il 22% della popolazione dell'Ambito, aumenti retroattivi a favore di ACEA ATO 5 S.p.A., aumenti, che sono stati giudicati, il 7 maggio 2008, illegittimi dalla Consulta Regionale degli utenti, presieduta da Garante Regione delle Acque. Ancora più perentorio ed incisivo il giudizio del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche presso il Ministero dell'Ambiente, che il 12/06/2008 nel merito degli aumenti tariffari introdotti nell'ATO5-FROSINONE sancisce testualmente: "l'assersione secondo cui la "TRM" TARIFFA MEDIA REALE (per il 2006) è maggiore del 20% rispetto a quella del 2005, si palesa come gravemente illegittima rispetto alle previsioni del Metodo Normalizzato che per TRM superiore a 0,90 ? a mc stabilisce un limite di incremento (coefficiente "K") del 5%"..ed aggiunge ancora."altrettanto gravemente lesiva delle disposizioni del Metodo normalizzato e del generale principio di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici, la Determinazione che stabilisce CON DUE ANNI DI RITARDO, L'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA.."
Nella sostanza per trarre un primo bilancio sulla questione della tariffa, possiamo affermare che ACEA ATO 5 S.p.A richiede con le sue fatture il pagamento in corrispettivo per un servizio che, per essere buoni, ha erogato in misura minimale, senza assolvere a tutto quel complesso di obblighi che le sono imposti dal contratto che ha sottoscritto e che sono ricompresi come costi nella tariffa applicata.
Inoltre la tariffa applicata è stata irritualmente aumentata senza tener conto dei fattori che dovrebbero concorrere a determinarla e cioè, in primo luogo, la qualità e quantità dell'acqua erogata, la qualità e l'efficienza del servizio, certificate dal grado di soddisfazione degli utenti.
Infatti, in ordine alle procedure di revisione della tariffa il gestore:
- non ha istituito il Registro dei Reclami;
- non ha istituito il Registro del contenzioso;
- non ha istituito il Registro delle interruzioni del servizio idrico;
- non ha istituito il Registro delle riduzioni del servizio idrico;
- non ha istituito il Registro degli allagamenti;
- non ha istituito il Registro della qualità dell'acqua potabile erogata;
- non ha istituito il Registro dell'acqua depurata scaricata.
Tutti questi registri dovevano essere redatti anche in formato elettronico, consultabile in ogni momento da postazione remota dalla S.T.O. ed erano fondamentali per determinare la tariffa sulla base della qualità del servizio risultante dai dati raccolti.
In base al Disciplinare Tecnico da questi dati si sarebbe dovuto calcolare, sulla base di precise formule matematiche, un coefficiente da applicare alla tariffa, coefficiente che ne avrebbe causato un ridimensionamento proporzionale all'insoddisfacente qualità del servizio.
Se per il primo triennio l'unico fattore da prendere in considerazione erano gli investimenti effettivamente fatti(!) in rapporto con quelli previsti nel piano degli investimenti (ma anche questa quantificazione è avvolta nel mistero) per il secondo triennio, ovvero per la revisione della tariffa oggetto dei recenti rilievi della Consulta degli Utenti presieduta dal Garante regionale, dovevano entrare nel calcolo tutti i dati previsti e mai raccolti (da rilevare comunque ogni anno per il calcolo delle penali).
Sulla tariffa, inoltre, l'Autorità d'Ambito continua a consentire ad ACEA ATO 5 S.p.A di applicare l'odioso balzello del cosiddetto consumo minimo impegnato. Ovvero un quantitativo di acqua che ogni utente è obbligato a pagare qualunque sia il consumo reale (fosse anche un solo mc. l'anno). Nella sostanza tutti pagano ad ACEA ATO 5 S.p.A una "tassa" di 108 mc. ogni anno e questo nonostante che la delibera del CIPE n. 52 del 04/01/2001 l'abbia dichiara illegittima, dando 4 anni di tempo ai gestori per eliminarla progressivamente.
Ancora, uno scandalo che dura da sempre è il canone fatto pagare per il nolo e la manutenzione del contatore, quando è universalmente risaputo che i contatori li hanno sempre acquistati gli utenti, almeno fino al momento della presa in carico della gestione di ACEA, e, del resto, ci risulta che la situazione non sia cambiata.
Se questi sono gli elementi generali sulle questioni tariffarie, non meno gravi appaiono le pratiche poste in essere da ACEA ATO 5 S.p.A per la riscossione delle bollette.
Era obbligo di ACEA ATO 5 S.p.A effettuare due letture l'anno, una prima dell'estate e l'altra successiva, fatturando i consumi trimestralmente. Era obbligo e non facoltà!.
Questo obbligo era in convenzione e dunque i suoi costi sono compresi nella tariffa applicata.
ACEA ATO 5 S.p.A. non ha svolto questo servizio.
Si è limitata per anni a fatturare consumi presunti, in genere richiedendo il pagamento del consumo minimo impegnato (cioè i 108 mc l'anno).
Oggi invia fatture di conguaglio per molte centinaia - a volte anche per migliaia di ?uro - con cui chiede il saldo dei consumi fatti nell'arco di anni.
Rilevato che nella maggioranza dei casi anche questi presunti conguagli sono assolutamente presuntivi, in quanto non c'è stata alcuna lettura del contatore; rilevato altresì come spesso i consumi addebitati risultino abnormi e come spesso siano arbitrariamente distribuiti nel tempo in modo tale da portare all'applicazione delle fasce tariffarie più onerose (il 3° supero); quello che comunque è inaccettabile per tutti gli utenti è il tentativo di scaricare il peso e gli effetti delle inadempienze di ACEA ATO 5 S.p.A. sugli utenti stessi, chiedendo l'esborso, in un'unica soluzione o in una rateizzazione breve, di una cifra che doveva essere richiesta in anni e con cadenza trimestrale.
Nel merito non resta che denunciare l'ennesima scorrettezza di ACEA ATO5 S.p.A. che approfittando delle limitate conoscenze delle persone e della loro buona fede, pone in essere, con la consegna di stampati, con l'invio di lettere e attraverso telefonate, comportamenti intimidatori volti a spaventare le persone e ad indurle a piegarsi al pagamento di quanto da loro preteso, minacciandole di staccare l'allaccio dell'acqua.
La risoluzione per colpa della Convenzione
Le carenze ed i disservizi di ACEA ATO5 S.p.A. sono ormai conclamati ed universalmente riconosciuti,
La stessa ACEA non nega le carenze ma punta il dito contro chi, Segreteria Tecnica Operativa e Consulta d'Ambito, avrebbe dovuto intervenire e non lo ha fatto, cosa che avrebbe, nell'interpretazione di Acea, legittimato il suo operato.
Di fronte a questo fatto chi predica un prudente realismo amministrativo, afferma che ACEA ATO 5 S.p.A. ha sottoscritto un contratto che la rende titolare di diritti tali da consentirle, in caso di sua estromissione dal servizio, pesanti azioni risarcitorie che alla fine dovrebbero pagare i cittadini. Sostengono che l'azione per la risoluzione per colpa della convenzione sia una strada lunga e complessa, dall'esito incerto.
Arrivano a sostenere che nel momento in cui la Convenzione fosse rescissa, non avremmo più chi gestisce il servizio con gravissime ripercussioni in termini di continuità nell'erogazione dell'acqua.
Tacciano di demagogia chi chiede l'estromissione di Acea ed auspicano che da ora in poi si proceda con una gestione migliore da parte di ACEA ATO5 S.p.A. , evidentemente ravvedutasi a seguito di questo solenne rimbrotto.
Ma cosa dicono le leggi della Repubblica Italiana, la Convenzione e il Disciplinare Tecnico che, come recita l'articolo 1372 del codice civile hanno "forza di legge tra le parti"?
L'articolo 1456 del codice civile prevede la cosiddetta "Clausola risolutiva espressa", cioè "i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite." In questo caso, la risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. Ebbene, nell'articolo 34, secondo periodo, del Disciplinare Tecnico viene stabilito che "Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità, e cioè quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Disciplinare Tecnico ..."
C'è qualcuno che pensa che dall'ottobre del 2003 ad oggi ACEA ATO5 S.p.A. abbia rispettato le condizioni fissate nel Disciplinare Tecnico?
Ma a parte la clausola risolutiva espressa, che consente l'immediata risoluzione della Convenzione senza bisogno di alcun complesso procedimento, vi è comunque molto altro.
L'articolo 30 della Convenzione recita "ll Gestore è obbligato ad eliminare nel termine indicato in apposita comunicazione della S.T.O. dell'A.A.T.O., le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate... Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto ed in particolare per il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel PIANO, il Gestore che non provveda ad adempiere, nei termini prescritti a quanto intimato dall'A.A.T.O. con specifica diffida, è tenuto al pagamento delle penali calcolate con i criteri previsti nel capitolo 30 e seguenti del Disciplinare Tecnico.
L' articolo 33 della Convenzione recita: "Qualora il Gestore non adempisse alle prescrizioni di cui alle comunicazioni della S.T.O. dell'A.A.T.O. di cui al precedente articolo 30 determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati è facoltà del Presidente dell'A.A.T.O., sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O., provvedere direttamente o a mezzo di soggetti incaricati alla esecuzione delle attività richieste ... Le spese delle attività così eseguite saranno, oltre le penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni, a carico del Gestore"
Dove sono i responsabili dell'Autorità d'Ambito quando i cittadini subiscono il sistematico peggioramento della qualità e della quantità dell'acqua erogata e del servizio?
L'articolo 34 della Convenzione dice "Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente articolo 30, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano, l'A.A.T.O., previa specifica diffida a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal Gestore, o in mancanza di queste, alla scadenza del termine assegnato, dichiara la decadenza della presente convenzione, in danno al Gestore, secondo quanto previsto anche al cap. 34 del D.T.. ... L'A.A.T.O. ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla decadenza o dalla risoluzione della presente convenzione sul deposito cauzionale"?
Altro che pagare danni ad Acea!
Dove sono le messe in mora e le penali applicate nei confronti di ACEA ATO 5 S.p.A.?
Attenzione, la principale penale applicabile non si è mai potuta calcolare perché Acea è inadempiente anche nell'organizzazione e nella fornitura dei dati necessari.
Infatti la principale penalità, stabilita dal Capitolo 30.1 del Disciplinare Tecnico consiste nell'applicazione del coefficiente MALL al costo operativo della tariffa. Questo coefficiente è stabilito al Capitolo 1.2 del Disciplinare Tecnico ed è calcolato attraverso una serie di misuratori della qualità del servizio: dal grado di soddisfazione dell'utenza, alla qualità e continuità dei servizi erogati e alla realizzazione degli investimenti.
Applicando, come previsto dal punto 12.3 del Disciplinare Tecnico il parametro MALL calcolato con la modalità provvisoria per il primo triennio si sarebbe dovuta applicare una penalità nell'ordine del 10% sulla tariffa relativa ad ogni anno, mentre applicando la modalità di calcolo provvisoria per il secondo triennio, pur con una valutazione assolutamente benevola della gestione, la penalità sarebbe stata superiore al 50% della tariffa di ciascun anno, con un importo complessivo di decine e decine di milioni di ?uro di penale da conguagliare sulle fatture degli utenti.
Il Capitolo 30.1 del Disciplinare Tecnico fissa ulteriori, specifiche sanzioni per inadempienze non rientranti nel parametro MALL, stabilendo il loro raddoppio in caso di reiterazione nei cinque anni successivi e, in caso di ulteriore reiterazione, oltre alla triplicazione delle sanzioni, la facoltà da parte dell'A.A.T.O. della risoluzione per colpa della Convenzione.
Nella sostanza è dunque possibile e doveroso procedere alla risoluzione per colpa della Convenzione e coloro che accampano dubbi e perplessità dovrebbero spiegare per quali ragioni, in base a quali norme non sono state adottate sino ad ora nei confronti di ACEA ATO5 S.p.A. le azioni che le leggi e la Convenzione consentivano a tutela dei cittadini.
Va ancora aggiunto che due argomentazioni che vengono addotte sono inconsistenti e pretestuose:
Da una parte è falso che in caso di risoluzione il Servizio si troverebbe privo del gestore.
Infatti in caso di risoluzione della Convenzione è l'articolo 34 della Convenzione stessa che pone nelle mani dell'A.A.T.O. la potestà di definire modalità ed obblighi per il trasferimento del S.I.I., mentre è ACEA ATO 5 S.p..A. che si è assunta l'onere di garantire comunque il servizio sino al subentro di un nuovo gestore (art. 24 3. della Convenzione)..
L'altro argomento che viene addotto a giustificazione delle inadempienze del Gestore è quello relativo alla non rispondenza alla realtà delle condizioni delle reti riportate nel piano d'ambito.
Nel merito occorre dire che nessuno ha imposto ad ACEA di partecipare alla gara e che sottoscrivendo la Convenzione ha:
- preso atto che i livelli dei servizi affidati erano in quel momento quelli descritti nel capitolo 4 del Disciplinare Tecnico (art. 6 1.)
- dichiarato che le singole voci previste nel Piano degli interventi contenuto nel Piano per investimenti, per adeguamenti e per manutenzioni, erano equamente ripartite fino alla scadenza dell'affidamento in gestione (art.12 6.);
- preso atto che nel Piano l'A.A.T.O., aveva individuato, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, impianti ed interventi sul sistema infrastrutturale del S.I.I. utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi; essi erano dettagliati nel Piano degli interventi e sarebbero stati realizzati con le modalità e le risorse descritte nel capitolo 17 del D.T.. (art. 18 1.);
- affidati al Gestore le opere impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidato ... questi ha accettato di assumere i relativi oneri nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano e ha dichiarato di averne preso visione così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui era svolto il servizio (Art. 19);
Nella sostanza, o quando si sottoscrivono i contratti si gioca e quel che si sottoscrive è aria fritta, o le parole hanno un senso ed un significato preciso anche da un punto di vista legale.
Non sono i cittadini che vogliono o devono farsi carico delle eventuali perdite di chi, facendo impresa, si assume in toto il proprio rischio di impresa.
Prospettive
Nella sostanza, in un paese civile, nulla potrebbe giustificare la prosecuzione della Gestione di ACEA ATO 5 S.p.A.
La risoluzione della Convenzione per colpa di Acea, è l'unica via possibile per uscire decentemente dal disastro in cui ci ha cacciato la follia tutta ideologica che ha preteso di affidare ad una società per azioni, ad un soggetto che per sua natura deve finalizzare la propria azione solo ed esclusivamente al profitto, la gestione di un bene comune indispensabile alla vita come l'acqua.
Risolvere la convenzione è la condizione necessaria per avviare sin da subito l'indispensabile processo di revisione del Piano d'Ambito che, del resto, dovrebbe essere comunque rivisto entro la fine dell'anno.
Nella sostanza in questo momento è possibile avere l'opportunità di avviare un percorso trasparente e partecipato, articolato in puntuali e chiare informazioni e in pubblici incontri, che dovrebbe comprendere:
- la ricognizione dello stato delle fonti, delle reti (di distribuzione e fognarie) degli impianti (dalla captazione alla depurazione) ;
- la valutazione della qualità e quantità dell'acqua disponibile;
- la definizione degli standard di qualità e degli obiettivi da conseguire in relazione alla erogazione, alla raccolta e al trattamento delle acque;
- la stima dei costi relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria, ivi compresi i costi del personale e dei servizi connessi alla gestione del Servizio Idrico Integrato;
- il programma degli investimenti e la definizione delle relative priorità;
- la definizione delle forme di finanziamento degli investimenti e della quota dei medesimi finanziata con la tariffa.
- il calcolo della conseguente Tariffa ponderale media.
- la definizione dei correttivi sociali per l'articolazione della tariffa.
Se c'è la volontà politica - perché è di questo che si parla - diviene possibile ipotizzare una gestione del Servizio Idrico Integrato trasparente e limpida come l'acqua che vorremmo vedere uscire dai nostri rubinetti. In cui le necessità, le scelte e i tempi di attuazione sono conosciuti e condivisi, così come i relativi costi, di cui si dovranno fare carico i cittadini.
C'è la possibilità di ricondurre la gestione di un bene comune indispensabile alla vita alle decisioni delle istituzioni democraticamente elette e con la reale partecipazione democratica dei cittadini, azzerando quanto è avvenuto sino ad oggi, quando ogni reale controllo democratico sulla gestione privatistica dell'acqua è nei fatti venuto meno, quando le stesse amministrazioni comunali si sono rivelate impotenti e prive della reale capacità di tutelare i diritti dei cittadini da loro amministrati.
Ed è ancora nei mesi che abbiamo davanti, una volta rescissa la Convenzione con Acea, che abbiamo la possibilità di pensare ad un reale ritorno ad una gestione pubblica dell'acqua, per affermare che l'acqua è un bene indispensabile alla vita che deve prioritariamente essere preservato per le generazioni future ed essere assicurato indistintamente a tutti e che quindi non può essere ridotto alla stregua di una merce per la quale il cardine fondamentale della gestione è la remunerazione del capitale investito.
L'Europa non ci obbliga diversamente, l'Europa ci chiede semplicemente di decidere se per l'acqua prevalga la tutela della concorrenza - e allora occorre mettere la gestione del servizio a gara - o se siano prevalenti altri interessi (sociali ed ambientali) - ed allora il servizio non va messo a gara e l'affidamento può essere fatto nei confronti di un gestore di diritto pubblico (consorzio o azienda speciale).
La decisione è politica, occorre la volontà politica per intraprendere questa strada e come tutti possiamo ben immaginare il percorso non è né semplice né facile, ma se saremo in grado di percorrerlo, se lo percorreremo con la partecipazione democratica di tutti, avremo tutte le condizioni per una gestione pubblica dell'acqua, in cui tutti i cittadini saranno attori, informati e consapevoli in grado di garantire che il servizio venga svolto nell'interesse di tutti e nel rispetto dei diritti di ciascuno.
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