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Sicurezza sul Lavoro: chiarimenti in merito al divieto di visite mediche preassuntive

In riferimento Decreto Legge n. 97/08, riportiamo alcune indicazioni dell’avv. Rolando Dubini che fanno chiarezza circa il divieto di effettuare visite mediche preassuntive. La Legge 300 del 1970, mai modificata, le vieta e prevede sanzioni penali.


In riferimento al recente decreto legge  n. 97/08 (che interviene modificando alcune scadenze del decreto legislativo n. 81/08), riportiamo alcune indicazioni dell’avvocato Rolando Dubini che fanno chiarezza circa il divieto di effettuare visite mediche preassuntive.  
A cura di Rolando Dubini. Tratto da “Guide di Dada.Net”.
 
A scanso di equivoci giova ribadire che le visite mediche preassuntive svolte dal medico scelto dal datore di lavoro, medico competente, sono tutt'ora vietate dall'art. 5 della Legge 300/70, che non è stata modificata. Sanzioni penali, dal 1970, per chi effettua visite preassuntive.
Il divieto è tutt'ora pienamente vigente.
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
La violazione del divieto è sanzionata penalmente.
ART. 38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Dunque il Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini) che all'art. 4. (Differimento e proroga di termini) dispone:
Art. 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
è in realtà giuridicamente irrilevante, in quanto interviene sull'articolo sbagliato, posto che il divieto delle visite preassuntive è sancito difatti dall'art. 5 della Legge n. 300/1070, e il d.lgs. n. 81/2008, art. 41 c. 3 di fatto ribadisce e rinvia alla Legge 300/70, che è l'unica che sanziona il divieto.
Tra le altre cose è palese anche un abuso, in questo caso, dello strumento del decreto legge, posto che non sussiste nel caso di specie il requisito costituzionale che consente al governo la decretazione d'urgenza, in quanto intervenire, peraltro impropriamente e in modo del tutto errato da un punto di vista strettamente legale, trentotto anni dopo su un divieto, attesta l'inesistenza assoluta dell'urgenza, della necessità e del caso straordinario richieste dall'articolo 77 della Costituzione:
"Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”
Si è provveduto a trasmettere in sede parlamentare le presenti osservazioni affinché al momento della conversione del decreto legge possano essere sollevate le dovute obiezioni e contrarietà.

 Redazione 

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 Articolo letto 1363 volte. il 10 Jun 2008 alle 11:03
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