Appunti e Spunti di Pio Rapagnà, ex parlamentare abruzzese
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA
Legge 3 febbraio 1963, n. 69
TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
CAPO I
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI
1.Ordine dei giornalisti.
È istituito l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.
2. Diritti e doveri
E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.
ETICA
La libertà d'informazione e di critica è un diritto fondamentale del giornalista, sancita dalla Costituzione e regolata dalla legge n. 69 del 1963. Ma quali sono i suoi limiti? Come si devono trattare le notizie e quali sono i rapporti del giornalista con gli altri soggetti del mondo delle comunicazioni di massa? Negli ultimi anni si è sentita la necessità di regolare e distinguere i vari campi dell'informazione: giornalismo, pubblicità, sondaggi e pubbliche relazioni, ognuno con caratteristiche, finalità, compiti diversi e particolari. L'Ordine dei Giornalisti, nel rispetto dei suoi diritti di autoregolamentazione e del suo dovere di fornire quanto più possibile la "verità", ha firmato una serie di Protocolli con gli altri attori dell'informazione, per stabilire "l'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui" (art. 2, legge n.69/63).
La Carta Informazione e Pubblicità
Il protocollo d'intesa firmato da giornalisti, agenzie di pubblicità e associazioni di pubbliche relazioni, serve all'utente per stabilire l'identità dell'emittente del messaggio: l'impresa, l'ente, ma anche e sempre di più la singola marca o il prodotto e il servizio offerto. I giornalisti, a loro volta, devono essere in grado di distinguere il committente della pubblicità, dalla concessionaria che gli vende il tempo e lo spazio per diffonderla e dall'agenzia che compra quel tempo e quello spazio per trasmettere il messaggio. Per il giornalista, insomma, è fondamentale la "veridicità" del contenuto del messaggio pubblicitario. Egli è chiamato a verificarla e, in caso lo ritenga necessario, a correggerla o smentirla.
La Carta di Treviso
I rapporti tra l'informazione e il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza sono un fatto dolente e spesso drammatico della nostra contemporaneità. L'Ordine dei Giornalisti, d'intesa con la Federazione Nazionale della Stampa e in collaborazione con una struttura fortemente radicata sul territorio come il "Telefono Azzurro", ha deciso di garantire l'anonimato del minore vittima o colpevole di reati, o comunque coinvolto in situazioni psicologiche a rischio. Più in generale, è forte la necessità di fornire le stesse garanzie a tutti gli altri soggetti ritenuti in qualche modo marginali nella società, la cui esperienza e diversità rischia di essere travolta, spettacolarizzata e mistificata dai media (siano disabili, malati, donne violentate, tossicodipendenti…) Il Protocollo firmato a Treviso nel 1990, approfondito dopo cinque anni di lavoro interdisciplinare, è stato integrato dal "Vademecum 1995".
La Carta dei doveri del giornalista
- La responsabilità
- La rettifica e la replica
- Presunzione d'innocenza
- Le fonti
- Informazione e pubblicità
- Incompatibilità
- Minori e soggetti deboli
- Allegati
La Carta Informazione e Sondaggi
Il 7 aprile del 1995 l'Ordine dei Giornalisti ha firmato con l'Associazione che comprende gli Istituti di Ricerche di mercato, sondaggi, opinione, e Ricerca sociale (ASSIRM), una "Carta" che da un lato ha ribadito l'autorevolezza critica e scientifica di questo tipo d'informazioni, dall'altro ha aperto una proficua discussione sui modi e le tecniche con cui gli stessi sondaggi vengono svolti.
Il Codice Deontologico
Il 3 agosto 1998 è entrato in vigore il Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che riguarda "il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica". Una norma prescritta dalla legge 675 del 31.12.1996 sulla tutela della privacy.
La Carta dei Doveri dell'Informazione Economica
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nella riunione dell'8 febbraio 2005, ha approvato la nuova Carta dei doveri per i giornalisti dell'informazione economica e finanziaria. Il testo, in otto punti, integra ed amplifica le norme contenute nella Carta del 1993.
(fonte: Odg Nazionale)