Cosa prevede la Riforma della previdenza complementare
Secondo quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi (sono esclusi dalla riforma i dipendenti pubblici per i quali si applica la disciplina previgente) possono scegliere di destinare il loro Trattamento di fine rapporto maturando, ossia futuro, alle forme pensionistiche complementari o di mantenerlo presso il datore di lavoro. Possono farlo in modalità esplicita (attraverso una dichiarazione espressa) o in modalità tacita (silenzio-assenso all’adesione).In base all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria ci sono diverse possibilità di scelta per i lavoratori. I lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993, possono scegliere, entro il 30 giugno 2007, in modalità esplicita e quindi con una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro, di destinare l’intero TFR futuro ad una forma pensionistica complementare o di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS.Per quanto riguarda la modalità tacita, se il lavoratore dipendente entro il 30 giugno 2007 non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Per i lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatorio in data antecedente al 29 aprile 1993, valgono le stesse regole ma in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando. Va ricordato, infine, che la destinazione del TFR ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite: - riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data della scelta resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
- determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta;
- non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.
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