Io scelgo la sicurezza: la figura del medico competente nel Testo unico
di F. Gota (ASL CN1) Il Decreto Legislativo 81 / 08 e il binomio “stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR)” e “partecipazione del medico competente” pubblicato nel numero di giugno del “Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte.
Il Decreto del 9 aprile 2008 n. 81, pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2008, attuala delega al Governo della legge 3 agosto2007 n.123 in materia di igiene e sicurezzasul lavoro. Tale documento, per quanto moltovoluminoso, con capitoli di rischi specificidettagliati con relativi allegati, non può,tuttavia, non destare qualche perplessità incoloro che operano in concreto nel campo diapplicazione delle normative al fine digarantire un controllo dello stato di salutedei lavoratori e di sicurezza degli ambienti dilavoro.E’ fonte di criticità il pilastro su cui si fonda ilsistema della sicurezza di ogni attivitàlavorativa e cioè il binomio stesura deldocumento di valutazione dei rischi (DVR) epartecipazione del medico competente. Ilmedico competente è ritenuto da sempre unafigura che, per le proprie competenzescientifico- professionali, deve collaborareattivamente con il datore di lavoro, sianell’individuazione dei rischi presenti in ognispecifica attività produttiva che nel dareindirizzo nella scelta di metodi organizzativi,di tempi e modi di lavoro in sicurezza perogni singolo dipendente aziendale. Ha,pertanto, suscitato forte perplessità nonprevedere, con questo nuovo Decreto, unamaggiore valorizzazione e integrazione di talefigura, sotto forma di consulenzaprofessionale, all’inizio del processo divalutazione dei rischi aziendali e non a valledello stesso, come ora avviene. In tal modonon viene consentito a tale figura, che haspecifiche competenze in materia, dipartecipare attivamente alla decisione sullanecessità o meno di attivareobbligatoriamente le visite mediche e lerelative indagini per alcune categorie dilavoratori.Tuttavia è giusto sottolineare anche gliaspetti positivi presenti nella nuova Legge.Il Decreto 81/08 individua nel medicocompetente il promotore del concetto disalute all’interno delle unità produttiveovvero, indicando una linea di lavoro dirivisitazione delle modalità di attuazionedella sorveglianza sanitaria nella direzionedell’efficacia e capacità di affrontare laglobalità delle problematiche di salute neiluoghi di lavoro. A tal fine, nell’ampliamento
del campo di applicazione degliaccertamenti sanitari, dovranno essereincluse attività di promozione della saluteriguardanti, in particolar modo, patologiecronico-degenerative a genesi multifattoriale,diffuse nella popolazione (ad es. ipertensionearteriosa, diabete, obesità, neoplasie) e glistili di vita di ogni lavoratore (ad es. abitudinial fumo, abuso di alcolici ecc.).Tra le altre importanti novità, il Decreto:- vieta di effettuare le visite mediche peraccertare l’idoneità del lavoratore in fase preassuntiva.Ciò assume un’importanzarilevante in quanto, finora, erano state fornitediverse interpretazioni in merito alla visitamedica preventiva, che, secondo alcuni,poteva comprendere anche le visite medichepre-assuntive, nonostante il D.Lgs. 626/94prevedesse l’esecuzione dei controlli sanitarisolo ai lavoratori pertanto a individui giàassunti;- fornisce indicazioni sui contenuti minimidella cartella sanitaria e di rischio che dovràessere conforme a quella previstadall’allegato 3A, al fine di garantire lacompletezza dei dati, la conservazione,l’immodificabilità e la tutela della riservatezzae del segreto professionale;- fa divieto ai dipendenti di una strutturapubblica assegnati agli uffici che svolgonoattività di vigilanza di prestare attività dimedico competente su tutto il territorionazionale;- richiama esplicitamente il principio eticodeontologicodi ciascun medico competentedi perseguire un continuo aggiornamentoprofessionale-scientifico mediante lafrequentazione di appositi percorsi formatividi educazione continua in medicina dellavoro;- introduce la figura del “medico coordinatore”,da nominare, qualora esistano più medicicompetenti, nei casi di aziende con più unitàproduttive, nei casi di gruppi d’imprese nonchéqualora la valutazione dei rischi ne evidenzi lanecessità;- fornisce, mediante l’allegato 3B, l’indicazionedi modelli di collaborazione con il sistemasanitario nazionale al fine di contribuire a unmiglioramento dei flussi informativi relativi adeterminati rischi e pertanto ai danni da lavoro (infortuni e malattie professionali). Il numero di giugno del bollettino "Io scelgo la sicurezza" (formato PDF, 311 kB).
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