Modello Per L'autocertificazione Delle Ditte
Data composizione: 04/12/2008 Data modifica: 09/12/2008
A cura di: Sergio Piazzolla, ASL di Bergamo
Salute negli Ambienti di Lavoro
Il D.Lgs n.81 del 09 aprile 2008 all'Art. 29. "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi" recita, al comma 5:
"I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ...omissis.... gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. omissis"
E' importante precisare che la prescrizione normativa relativa ai contenuti dell'autocertificazione si può interpretare sia restrittivamente come una pura e semplice dichiarazione di effettuazione dell'adempimento, sia in senso più estensivo come sintesi, magari sommaria, dei criteri utilizzati, dei rischi valutati, delle misure adottate e previste e della loro programmazione.
Il nostro modello si situa a metà tra questi estremi: è cioè una certificazione di avvenuto adempimento che fa anche intravvedere il percorso fatto e programmato, senza entrare nel dettaglio tecnico. (da www.asl.bergamo.it)
Consultare gli allegati di Sergio Piazzolla, ASL di Bergamo