Importante principio sancito dalla sentenza n. 519/09/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in materia di ICI di sicuro interesse per quei cittadini abitanti in Comuni che, per le annualità oggetto di accertamento, non avevano ancora approvato i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
Nella sentenza che segue i giudici tributari leccesi hanno dichiarato nulli e privi di effetti giuridici alcuni avvisi di accertamento notificati ad un contribuente di Nardò proprietario di un terreno edificabile in per gli anni 2001 – 2002 – 2003 nonostante la tabella contenente i valori venali di riferimento fosse stata approvata dal Comune solo nel 2006.
Lo rende noto il dott. Luigi Muci, amministratore di Professional Services, una società di servizi legali con sede in Lecce (www.professional-services.it – segreteria@professional-services.it - tel. 0832/347242 – 3347458128) che si occupa, fra l’altro, di consulenza e difesa dei cittadini e che ha promosso il ricorso.
Per questi motivi, il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, GIOVANNI D’AGATA, conclude che applicare il tributo “ora per allora” è, un’operazione scorretta ed illegittima, posto che i pagamenti retroattivi si pongono in palese violazione del principio di irretroattività e dello Statuto del contribuente.
Lecce, 24 novembre 2008.
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA