Più trasparenza da parte delle amministrazioni comunali nell’utilizzo dei servizi di autovelox: il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, segnala un importante nota dell‘ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni), sulle modalità di affidamento in appalto a società terze dei servizi di rilevamento della velocità: l’accertamento delle infrazioni può essere svolto solo dagli organi di polizia stradale e le ditte appaltatrici non possono percepire percentuali sulle multe.
2007-10-21 - Come a molti automobilisti è tristemente noto, molte amministrazioni comunali sono solite utilizzare apparecchiature autovelox in appalto a ditte fornitrici per la rilevazione della velocità nei propri territori.
Non è raro, infatti, che tali apparecchiature vengano istallate su autovetture non di proprietà dei Comuni, che affidano in appalto il servizio a società terze le quali dovrebbero svolgere solo le operazioni diverse dall’accertamento che spetta, in maniera esclusiva, solo agli Organi di polizia stradale, come il Codice della Strada prevede.
Ai fini della trasparenza e del corretto agire amministrativo, le procedure di rilevazione ed accertamento dovrebbero essere svolte, quindi, dai soli organi deputati a farlo, mentre l’utilizzo improprio di autovetture cosiddette “civetta” di proprietà di società appaltatrici che ospitano a bordo operatori diversi dagli agenti di polizia municipale sembrerebbe un’attività a dir poco impropria e irrispettosa di quelle regole fondamentali dettate dal codice della strada ma ancor più del corretto agire e della trasparenza amministrativa.
La suindicata prassi a dir poco scorretta, se non illegale, è stata più volte segnalata anche in alcuni Comuni della Provincia di Lecce, dallo “Sportello dei Diritti” di cui è delegato l’assessore Carlo Madaro.
L’ultima nota dell’ANCI, di seguito riportata, che ha un valore meramente persuasivo, illustra in maniera illuminante le modalità di svolgimento dell’attività di rilevazione con autovelox mediante apparecchiature in appalto e l’entità del corrispettivo da versare alle società appaltatrici, il quale per ovvie ragioni non dovrebbe essere costituito da una percentuale sull’importo delle multe.
Lecce, 21 ottobre 2007
Il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore”, Giovanni D’AGATA
Esternalizzazione servizio velox - Comunicato ANCI del 05-10-2007
Circolazione stradale - Servizio di accertamento delle violazioni al CdS: nota ANCI
A seguito di numerose richieste pervenute all’Associazione sulla possibilità di ricorrere alla procedura d’appalto per l’affidamento del servizio di accertamento delle violazioni al CdS mediante l’utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni, l’ANCI precisa che “l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività previste dall’art. 11 comma 1 lettera a), del Codice della Strada e costituisce servizio di polizia stradale. Come tale – si legge nella nota - non può essere delegata a terzi, pena la nullità giuridica degli accertamenti. Il comma 4 dell’art. 345 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada prevede espressamente la “gestione diretta” da parte degli Organi di polizia stradale delle apparecchiature destinate al rilevamento delle infrazioni, nulla dice sulla natura del titolo o del possesso.
E’ pertanto legittimo procedere al noleggio di apparecchiature, debitamente omologate, prevedendo a carico della ditta appaltatrice anche attività puramente manuali quali ad esempio le operazioni di manutenzione, purché le stesse apparecchiature siano nella disponibilità dell’Organo di polizia stradale.
Resta ferma la responsabilità di tale Organo su tutte le operazioni che concorrono alla formazione dell’atto pubblico, quali la convalida dell’accertamento e la sottoscrizione del verbale, nel rispetto delle disposizioni che tutelano la riservatezza.
Possono invece essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli Organi di polizia stradale le attività puramente manuali quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e stampa dei fotogrammi, masterizzazione dei dati relativi, la preparazione degli atti di notifica, ferma restando la notificazione nelle forme fissate dall’art. 201, comma 3, CdS.
Qualora le operazioni di sviluppo e stampa di fotogrammi siano affidati a privati, devono essere rispettate le disposizioni del garante della privacy, fatte proprie dal Ministero dell’Interno e diramate con circolare prot. n. M/2103/A del 16 marzo 1999.
Per quanto attiene il corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario dell’appalto, si suggerisce di seguire la strada della quantificazione in base al costo che dovrà essere sostenuto per ogni singola operazione effettuata.
Si deve tener conto infatti che le attività che conseguono all’accertamento di una violazione al Codice della Strada, rientrano tra “le spese di accertamento” e come tali, essendo agevole la quantificazione analitica dei costi, è possibile individuare preventivamente il corrispettivo da riconoscere all’impresa appaltante.
Ogni soluzione vincolata al riconoscimento di una somma percentuale per ogni sanzione amministrativa accertata, a prescindere dall’entità, contribuirebbe inevitabilmente ad alimentare dubbi sulle finalità delle attività di cui si parla.
Se si tiene conto inoltre che, nel caso di accertamento di violazioni ai limiti di velocità, a fronte di una identica attività potrebbero essere corrisposte somme enormemente diverse tra loro perché commisurate all’entità del superamento del limite, la conseguenzialità della scelta da effettuare sembra essere scontata. Diversamente ci potrebbe essere non solo un profilo di responsabilità amministrativa in quanto diventa difficile giustificare il pagamento di corrispettivi così onerosi e diversi tra loro senza una motivazione plausibile, ma anche una limitazione della capacità di intervento della Pubblica Amministrazione per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, così come previsto dall’art. 208 del Codice della Strada”.