E’ obbligatoria la denuncia da parte del medico A quattro anni di distanza dall'ultimo aggiornamento che risale al 27 aprile 2004 , sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante l'elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia da parte del medico. Il Decreto modifica l'ultimo aggiornamento dell'elenco delle malattie del 2004 e che a sua volta aggiornava l'elenco approvato con decreto ministeriale nel lontano 18 aprile 1973. La denuncia è obbligatoria nel caso in cui un medico accerti una malattia professionale che rientri tra quelle elencate nel decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cita: "È obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale". L'elenco è costituito dalla lista I contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; dalla lista II contenente le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità e dalla lista III, contenente le malattie la cui origine lavorativa è invece solo possibile.
1 aprile 2008
Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
Con il DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2008 SO n.68, è stato aggiornato l’elenco delle malattie per le quali e’ obbligatoria da parte del medico la denuncia di cui all’articolo 139 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, così come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
L’ elenco è uno strumento utile alla prevenzione ed alla tutela delle malattie in ambito professionale ed indispensabile per lo studio delle patologie e delle relazioni tra i fattori che condizionano la loro frequenza e distribuzione.
L’ elenco e’ costituito da 3 liste:
Lista 1 “Malattie la cui origine lavorativa e’ di elevata probabilità”. Tali patologie costituiscono la base per la revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, così come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Tali tabelle agevolano il riconoscimento delle malattie professionali consentendo un più rapido accesso alle prestazioni e limitando i casi di contenzioso. Ciò è reso possibile dall’esplicita indicazione delle malattie causate dall’attività lavorativa sollevando il lavoratore dalla necessità di provare l’origine professionale della patologia contratta. L’ inserimento delle patologie nelle tabelle delle malattie professionali solleva il lavoratore dalla necessità di provarne l’origine professionale agevolandone il riconoscimento e l’accesso alle prestazioni erogate dagli istituti assicuratori.