Il datore di lavoro, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 626/1994, deve effettuare, al fine di provvedere alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori, una opportuna valutazione del rischio ed elaborare un documento che contenga una relazione sulla stessa valutazione, l’individuazione delle misure di protezione (inclusi i DPI) e le soluzioni mirate a un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Con le stesse procedure, il datore valuta anche il livello di rischio di incendio dei luoghi di lavoro. A questo punto, è necessario che tutte le informazioni raccolte vengano trasmesse ai soggetti interessati.Questo, generalmente, accade tramite forme linguistiche caratterizzate da una terminologia specifica che spesso necessita di opportune chiarificazioni. Si propone, quindi, una appropriata selezione di vocaboli termini e definizioni, derivanti dalla normativa in materia, raccolti in una sorta di glossario dell’antincendio.
Consultare il link:
http://www.ispesl.it/urp/documenti/AS-2006-16-II.pdf