Mobbing, comportamenti vessatori del datore di lavoro
2006-05-02 - Chiarimento della Corte di Cassazione sul Mobbing con recente sentenza 4774 del 6 marzo 2006.
La Corte di Cassazione, con recente sentenza della sezione lavoro numero 4774/2006, in materia di mobbing, ha chiarito che non occorre una specifica inadempienza contrattuale o una violazione di norme a tutela del lavoratore subordinato. Il mobbing sussiste semplicemente se la condotta del datore di lavoro ha assunto nel tempo sufficiente idoneità offensiva, e di natura vessatoria tale da comportare una lesione dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. La Cassazione fa a tal fine riferimento all’articolo 2087 del Codice civile, laddove vincola l’imprenditore ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità della prestazione, sono idonee a rispondere all’obbligo di sicurezza delle condizioni di lavoro.
Occorre dunque riscontrarsi una "condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente", e la stessa può realizzarsi con "comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali", indipendentemente dall'inadempimento di specifichi obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.
Occorrerà valutare, per riscontrare la sussistenza della lesione del bene protetto e le sue conseguenze -gli episodi dedotti in giudizio come lesivi- considerando l'idoneità offensiva della condotta, che potrà essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di "persecuzione e discriminazione", risultanti specificamente da una connotazione "emulativa e pretestuosa" (nella specie, i comportamenti datoriali erano consistiti in provvedimenti di trasferimento, ripetute visite mediche fiscali nell’arco di dieci mesi, attribuzione di note di qualifica di insufficiente, irrogazione di sanzioni disciplinari, privazione della abilitazione necessaria per operare al terminale).
Consultare il documento integrale in allegato.
|