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Servizi pubblici locali gestititi da Spa e Srl in house a capitale interamente pubblico o misto. Violano legalità, imparzialità e buona amministrazione.

 Politicamente praticano, alla grande, conflitti di interesse e altro. I partiti che presso Regioni, Province e Comuni a parole difendono welfare e beni comuni, grazie a queste Spa e Srl a capitale interamente pubblico o misto hanno introdotto negli Enti Locali un virus che li sta portando, con diffusi illegalità e conflitti di interesse, alla morte politica e istituzionale.

Sono all’opposto di quanti si battono, coerentemente, per l’acqua bene comune, rifiuti zero a partire da quelli solidi urbani anch’essi trasformati con queste Spa e Srl in ‘merce’, No Tav, No Dal Molin, No Ponte, No  Mose.

Più ancora. Esternalizzando e trasformando i servizi pubblici locali in Spa e Srl, interpretando l’articolo 43 della Costituzione all’incontrario, hanno trasformato i cittadini da proprietari a ‘clienti’. E ucciso origini storiche e istituzionali degli stessi Comuni.

Bugiardi i molti che continuano a sostenere che i servizi pubblici locali non possono essere gestiti, da subito, tramite Aziende Speciali, Consorzi e Aziende Speciali Consorziali. Enti strumentali da rinnovare totalmente insieme agli Enti Locali introducendo nei rispettivi Statuti i principi del Bilancio Partecipativo. Cioè ampliando la democrazia diretta sul modello di Porto Alegre.

Un’ultima sentenza (allegata in file) della Corte di Giustizia Ue che, mentre conferma la sua costante giurisprudenza secondo cui qualsiasi Stato della Unione può continuare a gestire servizi di interesse generale in house tramite “organismi di diritto pubblico” aventi “carattere non industriale o commerciale(esattamente come già avviene per sanità, istruzione e per altri servizi pubblici locali salvati dal virus di Spa e Srl), viene presa a pretesto da poco informati, e non si sa fin quanto disinteressati, per continuare a difendere queste Spa e Srl a capitale interamente pubblico o misto illegittime e portatrici di logiche antidemocratiche e neo feudali.

         A Terra Futura 2008 di Firenze si sono sentite ancora voci per le quali gli Enti Locali: Comuni, Unioni di Comuni, Unioni Montane, Province e Regioni avrebbero l’obbligo, per la gestione dei propri servizi pubblici locali: acqua, rifiuti urbani, eccetera, del ricorso a Spa e a Srl. Società di capitali. E, per la legislazione vigente, non avrebbero la possibilità di gestire i servizi pubblici locali tramite Enti strumentali: Aziende Speciali, di Aziende Speciali Consorziali e  Consorzi.

         Una di queste voci fondava l’ineluttabilità di Spa su una recente sentenza della Corte di giustizia europea commentata anche su Il Sole 24 Ore. E’ la C-393/06 pubblicata il 10 aprile 2008 (in file)

         Niente di più fuorviante. Anzitutto, la normativa sugli Enti strumentali, è viva e vegeta. Vedi gli articoli 31 (Consorzi) e 114 (Aziende Speciali) del d.lgs. 267/2000 e gli articoli 81-101 del d.p.r. n. 902/1986 (Aziende speciali consorziali). Una verifica sulla De Agostini giuridica conferma la loro vita.

         E’ oltremodo noto che l’attuale Parlamento, vedi le recente riproposizione da parte della Lanzillotta (Pd) del suo già disegno di legge n. 772/06 per la messa in concorrenza di tutti i servizi pubblici locali con dentro anche il servizio idrico, è compattamente pronto a mettere in concorrenza, privatizzare?, tutto. Anche gli stessi Comuni. Salvo poi domandarsi se potranno ancora essere chiamati: “Comuni”.

         Per quanto riguarda il famoso comma 5, lettere a), b) e c), dell’articolo 113 del D.lgs. n. 267/00, modificato, prima, dall’articolo 35 della legge finanziaria dello Stato del 2002, quindi, dall’articolo 14 della legge finanziaria dello Stato del 2004, non ci sono più dubbi che, o le lettere b) e c) (quella dell’in house providing) vanno reinterpretate alla luce dell’oramai costante giurisprudenza sia della Corte di giustizia Ue che dei Tar e del Consiglio di Stato, nel senso che non possono aversi servizi pubblici locali affidati senza gara a società di capitali (Spa e Srl) a capitale interamente pubblico o misto, o, giuridicamente, nessuna di queste società è in regola con il Trattato Ue sulla concorrenza. Oltre che sulla libertà di insediamento e di stabilimento in tutti gli Stati Ue di qualsiasi società commerciale. Perché, in assenza di gara pubblica, nessuna società europea, concorrendo, può insediarsi o stabilirsi in altro Paese Ue.

         A Firenze, all’opposto si sono sentite voci, come detto, che le Spa e le Srl a capitale interamente pubblico o misto in house sarebbero ancora l’unica via d’uscita. Restando a Firenze, sono a dir poco curiose le voci la’ sentite secondo cui la Regione Toscana starebbe per varare una legge regionale sui servizi pubblici locali che, in barba alla costante giurisprudenza sia della Corte di giustizia Ue che dei Tar e del Consiglio di Stato (vedi la sua recente sentenza a sezioni unite n. 1/2008 che richiama anche la sentenza n. 589/06 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia), prevederebbe Spa miste con il solo socio privato scelto per gara. E’ invece oramai certo che, scelta la Spa, la presenza al suo interno anche minime di privati, la Spa mista non può gestire nessun servizio di interesse generale senza una ulteriore gara.

Dopo aver ascoltato, di recente, più Sindaci, si è sempre più convinti che nessun Sindaco degli 8102 Comuni Italiani, messo d’avviso, sottoscriverebbe la tesi che queste Spa e Srl in house, illegittime, siano l’unica via d’uscita per una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali.

         Si conoscono Sindaci che, messi appunto d’avviso non solo dall’articolo 13 della Visco-Bersani, legge 248/06, ma anche dai commi 27-32 dell’articolo 3 della finanziaria 2008, n. 244/07, e, non meno, dai controlli avviati sui bilanci comunali sia dalle Sezioni regionali delle Corti dei Conti che, sulle concessioni, senza gara, di servizi comunali a Spa e Srl, grazie alla legge 163/2006, dall’Autorità per la Vigilanza degli appalti e  dei servizi, hanno capito che, in tema di servizi pubblici locali, o ritornano agli Enti strumentali o, semplicemente, fatte le gare pubbliche per il loro affidamento a Spa e Srl, cioè a persone giuridiche che, per l’ordinamento Italiano, non sono più pubbliche ma private, non resterà loro che la riconsegna delle chiavi dei propri Comuni ai top manager delle Multi Utilities Spa e Srl vincitrici delle gare.

         Così come moltissimi degli stessi Sindaci, siamo subito a ridosso del famoso articolo 14 della finanziaria 2004, si sono precipitati ad affidare, senza gara, propri servizi a Spa e Srl create da loro stessi, c.d. in house, così ora i più avveduti di essi, sapendo che, se, per gli stessi servizi, facessero gare pubbliche (come, in caso di Spa e di Srl, obbligano, si ripete, da anni, Trattato Ue e ora la costante giurisprudenza della Corte di giustizia Ue e dei Tar e del Consiglio di Stato; per non parlare delle ricordate recenti norme; o di quanto si profila in modo ancora più netto con il nuovo governo), queste Spa e Srl perderebbero.

Ancora di più i Sindaci sanno che, anche mantenendo significative quote azionarie, per le norme Italiane che regolano le Società di capitali, a determinarne le strategie e la gestione diventano non già i Comuni stessi, ma le regole della concorrenza e del mercato.

         Chiunque, studiando, in questi ultimi 15 anni, i numerosi tentativi di riforma del welfare ha dovuto constatare un approdo, quasi univoco, alle privatizzazioni. Unico sistema che garantirebbe, secondo la dottrina che c’è dietro, servizi di interesse generale efficienti, economici ed efficaci sarebbe l’affidamento degli stessi a logiche competitive. Da cui la vera e propria esplosione di servizi pubblici locali spa e srl. In sostituzione dei precedenti Enti strumentali, conosciuti come Municipalizzate.

         Ora gli stessi Sindaci, finita la vera e propria ubriacatura di Spa e di Srl in house che, fatto non secondario, ha permesso loro di eludere tutti i recenti vincoli imposti ai Comuni su assunzioni e  patto di stabilità, oltre a ‘godere’, ma è vero godimento? e fin quando?, dei non pochi ‘vantaggi’  per spa e srl in house con amministratori e dipendenti senza più neppure i freni del rischio di reati come concussione, corruzione, peculato e abuso d’ufficio, debbono scegliere.

         O il ritorno a servizi pubblici locali gestiti da un Ente strumentale, o l’affidamento dei servizi a Spa e Srl tramite gara. Fatta la gara, ammesso e non concesso che la Spa o la Srl con il Comune azionista di riferimento, vinca, al Sindaco e agli altri organi comunali residuerebbe un “controllo” che, per il codice civile italiano, in caso di Spa e di Srl, come già detto, semplicemente non c’è. In questo senso anche la Corte di Cassazione a sezioni unite (sent. n. 4989/95).

         Non si nasconde che il caso Italiano di esplosione di spa e di srl in house, cioè di Società di capitali con capitali nostri, cioè dei cittadini, strutture nostre, cioè dei cittadini, e clienti ancora una volta dei cittadini espropriati dei loro beni, visti i 42 miliardi di fatturato 2007(dati Confservizi) delle multi utilities locali, ove si decidesse, come stanno pensando più Sindaci, a un ritorno a Enti strumentali, partecipati, sorgerebbero non pochi problemi.

         Il punto è, però, e sempre più, scegliere se si vuole che i Comuni restino in vita o se se ne vuole l’estinzione o la loro mera permanenza geografica. Cosa già successo nel 1929 con lo scioglimento dei Consigli Comunali e Comuni con sole funzioni di anagrafe e stato civile. E nel XVI° secolo con il passaggio dai Liberi Comuni alle Signorie.

            A Terra Futura di Firenze ascoltando l’Assessore della città di Parigi Anne Le Strat, Presidentessa dell’Azienda pubblica Eau di Parigi e Assessore della Giunta del Municipio di Parigi con delega alla <<ripubblicizzazione del servizio idrico>>, cioè, come da lei relazionato, riprendendo sia la gestione che le reti alle due più potenti multinazionali dell’acqua, Veolia e Suez, si è capito quanti non piccoli problemi si devono affrontare. Non meno, Sindaco e città di Parigi, partendo dal principio che l’acqua è un bene essenziale per la vita stessa  e non merce, stanno portando avanti il loro programma di ripubblicizzazione.

         A Firenze, tornando a quanto accennato sopra, per quanti paventano l’ineluttabilità delle Spa  sulla base delle richiamata sentenza C-393/06 pubblicata il 10 aprile 2008, o, la non percorribilità del ritorno agli Enti strumentali, si suggerisce la lettura sia degli articoli 2247 e 2249 del codice civile italiano, che di un passaggio delle predetta sentenza (in file).

          Ecco i due articoli del codice civile presi dalla De Agostini.

2247. Contratto di società. (2)

 

Con il contratto di società [c.c. 13, 473, 1350, n. 9] due o più persone conferiscono [c.c. 2253] beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica [c.c. 2082] allo scopo di dividerne gli utili [c.c. 743, 2643, n. 10, 2949; disp. att. c.c. 205; c.p.c. 23] (3).

 

2249. Tipi di società.

 

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale [c.c. 2195, 2308] devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo [c.c. 2291; disp. att. c.c. 205, 206].

 

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa [c.c. 2135] sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice [c.c. 2251] a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

 

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative [c.c. 2511] e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo (1).

 

         Bene. Tra i “tipi regolati nei capi III” ci sono, appunto, le Società di capitali Spa e Srl.

Come dire che, se per la Corte di giustizia Ue, vedere la sentenza allegata, sono “organismi di diritto pubblico” “qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale” (la C-393/06 ripeterà queste parole in ben 4 passaggi), è dura, in Italia, definire “organismo di diritto pubblico” qualsiasi Società di capitali: Spa e Srl. Perché per se stesse, vedi gli articoli 2247 e 229 del codice civile, società commerciali.

         Per quanto poi riguarda la società Austriaca della sentenza C-393/06, società che gestisce il teleriscaldamento di Vienna con il famoso bruciatore di rifiuti, ecco quanto si legge al punto 16 della sentenza:

16    La Fernwärme Wien, che è dotata di personalità giuridica, appartiene interamente alla Città di Vienna, la quale nomina e revoca i gestori nonché i membri del collegio sindacale dell’impresa e approva la loro gestione. Inoltre, tramite il Kontrollamt der Stadt Wien (ufficio di controllo della Città di Vienna), il comune dispone altresì del potere di controllare la gestione economica e finanziaria di tale impresa.

Se si esaminano le modalità di gestione di questa società austriaca, che la pubblicistica ha avvicinato alle nostre Spa, non ci vuole molto per capire che la stessa viene gestita in forme che somigliano, invece, molto più ai nostri Enti strumentali. Di certo non somiglia punto alle nostre Società di capitali. Va da se poi che, in quanto “organismo di diritto pubblico”, in caso di appalto di lavori e di servizi, per la richiamata sentenza della Corte di giustizia Ue, sottostà alle regole delle direttive europee per gli stessi.

         A Terra Futura 2008 a Firenze ha fatto piacere l’incontro con due signore, di Anguillara e di Prato, che hanno detto di leggere con molta attenzione quanto via via si scrive in tema di servizi pubblici locali e modalità di gestione. E’ la prima volta di cittadine. Da tempo si è letti da persone a me care e preparate. Questo apprezzamento di cittadine è stato molto significativo. Come dire che preme, e molto, che a capire sia soprattutto il semplice cittadino.

         Mentre si prova un continuo, e crescente, disagio per i non pochi, in particolare amministratori in Enti Locali e esponenti di forze politiche che si dicono democratici, in più vicini ai movimenti che si battono a difesa dell’acqua e dei servizi pubblici locali come beni comuni e non merce, letteralmente sommersi da queste Spa e Srl in house. Inefficienti, inefficaci, non economiche, contro non solo le più elementari regole di legalità, imparzialità e buona amministrazione, ma anche contro le stesse più elementari regole del libero mercato che hanno voluto inopportunamente, e illegittimamente, imitare.

         Né è positivo per i non più piccoli movimenti, vedi le 406 mila firme raccolte per la “Proposta di legge popolare per la ripubblicizzazione dell’acqua”, che si battono contro una mercantilizzazione dei beni comuni che ha cominciato a toccare anche la sanità (vedi i ripetuti recenti ‘assaggi’ su Il Sole 24 Ore per Ospedali pubblici Spa) e l’istruzione, che nel confronto tra Spa o Srl in house e quegli Enti strumentali che legittimamente possono gestire in house perché con l’obbligo del pareggio di bilancio (art. 114 del Tuel) non possono fare utili, ci sia ancora chi, arrampicandosi sugli specchi, o meglio, per non riconoscere errori tecnico-giuridici e politici fatti dal 2004 con l’illegittima ‘scoperta’ dell’in house providing, e per non aprire crisi politiche nei non pochi Enti Locali dove si sono trasformati gli Enti strumentali in Spa o Srl o create Spa e Srl, continua a non voler riconoscere quanto lucidamente già elaborato da centinaia di Comuni in tutta Europa nel 2003.

In questo anno, anno del Sfe di Parigi, girò una proposta di delibera contro l’AGCS di Marrakech del 1994. In questo Accordo Generale sul Commercio dei Servizi, in sede Wto, si posero le basi per la “progressiva liberalizzazione dei servizi”. Proposta confermata dalla Ue con la strategia di Lisbona del 2000.

         Da Marrakech e da Lisbona sono partiti non pochi movimenti contro. Meno in Italia.

Ancora più difficile è capire, in Italia, su queste Spa e Srl in house, le scelte, fin qui, delle forze politiche vicine a quanti si battono contro il liberismo economico; più neo feudale che liberale. Vedi quelle forze politiche che avevano costituito l’Arcobaleno. Analogo ragionamento, alla luce dei veri e propri sfregi alle più elementari regole democratiche che ogni cittadino constata, ogni giorno, nei propri Comuni, può essere fatto per tutte le altre forze politiche che si definiscono democratiche e liberal democratiche.

Altidona 30 maggio 2008 - Luigi Meconi


 Redazione 

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