Le Prefetture archiviano i verbali elevati con apparecchiature autovelox senza la contestazione immeditata in assenza di apposita autorizzazione prefettizia per l’installazione dello strumento di rilevazione. L’Ufficio UTG della Prefettura di Forlì Cesena invita nello stesso tempo i comandi di Polizia a svolgere un'efficace attività di prevenzione, che, deve sempre ispirarsi a principi di correttezza e di trasparenza e non può comunque prescindere dall'osservanza di specifici obblighi connessi alla tutela dei diritti del cittadino, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione anche in diverse pronunce.
Lo “SPORTELLO DEI DIRITTI” della Provincia di Lecce, la cui delega è stata assegnata all’Assessore Carlo Madaro, rende noto ai cittadini che la Prefettura di Forlì Cesena ha emesso recentemente una ordinanza di archiviazione di un verbale elevato a seguito di rilevazione con apparecchiatura autovelox, per la mancata contestazione immediata della violazione svolta dagli organi di polizia stradale in assenza di apposito decreto prefettizio che individui i luoghi di installazione.
A tal proposito, giungono, infatti, allo “Sportello” quotidiane lamentele da parte di automobilisti proprio sulla mancata contestazione immediata da parte della Polizia, in particolare delle Polizie Urbane. La norma, infatti, è posta a tutela del diritto di difesa dell’utente della strada, il quale, in caso di contestazione immediata di un fatto, è consapevole di quanto è appena accaduto ed è pertanto in grado di poter articolare adeguate difese; di contro, la contestazione successiva, che per ovvie ragioni non può intervenire, che a distanza di tempo, esclude, o quantomeno limita considerevolmente, la possibilità di difesa, o anche solo la possibilità di rivalsa verso terzi responsabili. Quando l’elevazione del verbale, è intervenuta a notevole distanza di tempo, in modo inequivocabile non si può avere la certezza che il sanzionato ricordi chi era alla guida dell’autovettura, ovvero a chi l’abbia in quella circostanza dato in custodia, ovvero chi fosse con il conducente, onde testimoniare fatti contrari alla contestazione?? Il Cds e i regolamenti di attuazione prevedono deroghe tassative al principio della contestazione immediata – e fra queste la “Legge 01/08/2002 n.168, che ha convertito con modificazioni il
Decreto Legge 20/06/2002 n.121, consentono di procedere alla contestazione successiva delle
violazioni solo sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle strade individuate da
apposito decreto prefettizio, impiegando o istallando dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui trattasi”- che ove violate dagli operatori di polizia rendono illegittime le stesse multe.
Per questo motivo la contestazione immediata è prevista dal vigente C.d.S. come principio generale, derogabile solo in caso di impossibilità di procedervi. VISTI il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni;VISTE le circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.300/4/A/l/54584/l 01/3/3/9 e n.300/4/A/l/54585/101/3/3/9 in data 03/10/2002 e n. 300/A/1/41198/101/3/3/9 in data 08/04/2003;Vista ordinanza prefettizia Forlì Cesena del 29/06/2006.
Tale obbligo, che grava sugli organi di polizia stradale, è posto dal legislatore a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte del cittadino, peraltro costituzionalmente sancito. Altresì l’Ufficio UTG della Prefettura di Forlì Cesena invita nello stesso tempo i comandi di Polizia a
svolgere un'efficace attività di prevenzione, che, deve sempre ispirarsi a principi di correttezza e di trasparenza e non può comunque prescindere dall'osservanza di specifici obblighi connessi alla tutela dei diritti del cittadino, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione anche in diverse pronunce.
Ci sembra pertanto opportuno riportare di seguito la nota della Prefettura di Forlì Cesena, con la certezza che possa estendere la sua forza persuasiva a tutto il territorio nazionale.
Lecce, 3 agosto 2006
L’Assessore al “Mediterraneo” con delega allo “Sportello dei Diritti”, Carlo Madaro
Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena
VISTO il p.v. n.ro 100****/05 del **/10/2005 del COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
RONCOFREDDO relativo all'infrazione di cui all'art. 142/8 del C.d.S., accertata il giorno **/09/2005 in
Roncofreddo nei confronti del sig. **** SERGIO nato a **** il **/**/19** e residente
a ROMA (RM), VIA ***, proprietario del veicolo *** tg. XX***YY in
quanto il giorno **/09/2005 alle ore 16.** sulla SGC E45 SS 3 BIS TIBERINA km.208,500 dir.RA, il
conducente del predetto veicolo circolava alla velocità di km/h 109 superando di 19 km/h la velocità
massima consentita;
VISTO il ricorso prodotto in data 24/12/2005 con il quale il sig. *** Sergio chiede
l'archiviazione del p.v. in questione eccependo, tra l'altro, la mancata contestazione immediata della
violazione;
VISTE le deduzioni pervenute dall'organo accertatore ed acquisite agli atti di questo Ufficio;
CONSIDERATO:
-che l'art. 200 del vigente Codice della Strada stabilisce il principio secondo il quale la violazione,
quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta;
-che, altresì, il suddetto principio, in conformità di un ormai consolidato ordinamento
giurisprudenziale, costituisce elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione;
-che, inoltre, tale obbligo, che grava sugli organi di polizia stradale, è posto dal legislatore a tutela
dell'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte del cittadino, peraltro costituzionalmente
OSSERVATO:
-che le deroghe al suindicato principio generale di contestazione immediata, stabilite dall'art.201
C.d.S., dall'art.384 del relativo Regolamento di Esecuzione nonché dalla Legge 01/08/2002 n.168,
hanno carattere eccezionale;
-che, in particolare, in ordine alle violazioni in materia di velocità commesse da utenti della strada, le
vigenti disposizioni di cui alla Legge 01/08/2002 n.168, che ha convcrtito con modificazioni il
Decreto Legge 20/06/2002 n.121, consentono di procedere alla contestazione successiva delle
violazioni solo sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle strade individuate da
apposito decreto prefettizio, impiegando o istallando dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui trattasi;
RILEVATO che il tratto di strada sul quale è avvenuta l'infrazione sopracitata non risulta inserito
nel decreto prefettizio di individuazione delle strade o dei singoli tratti di esse sulle quali è possibile
l'utilizzo o l'istallazione di dispositivi tecnici di controllo elettronico della velocità;
RITENUTO:
-che il ricorso, in via ordinaria, all'impiego degli apparecchi di rilevamento, indicati dall'art.201
comma 1 bis lett. e), vanifica la regola generale della contestazione immediata e conseguentemente
la portata normativa della sopracitata Legge 168/2002 che ha disciplinato le modalità di
accertamento delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S. attraverso l'impiego dei sopramenzionati
dispositivi tecnici di rilevamento elettronico della velocità;
-che altresì un'efficace attività di prevenzione, svolta dagli organi di polizia stradale, deve sempre
ispirarsi a principi di correttezza e di trasparenza e non può comunque prescindere dall'osservanza di
specifici obblighi connessi alla tutela dei diritti del cittadino, come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione anche in diverse pronunce;
RITENUTO alla luce di quanto sopra di dover provvedere all'archiviazione del p.v. in questione;
VISTI il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza
n.300/4/A/l/54584/l 01/3/3/9 e n.300/4/A/l/54585/101/3/3/9 in data 03/10/2002 e n.
300/A/1/41198/101/3/3/9 in data 08/04/2003;
ACCOGLIE
per i motivi sopraindicati il ricorso de quo, e
DISPONE
conseguentemente l'archiviazione del s.p.v. in premessa specificato.
Forlì, 29/06/2006
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE RONCOFREDDO
"con preghiera di dame notizia al ricorrente ai sensi dell'art.204/1 C.d.S."