emanato il D.M. 22 feb 2006 concernente la regola tecnica per edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone presenti che entrerà in vigore il prossimo 1° apr. Roma: emanato il D.M. 22 febbraio 2006 concernente la regola tecnica per gli uffici
Con il decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006) è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici, che entrerà in vigore il prossimo 1° aprile. Il campo di applicazione è riferito agli edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone presenti: - di nuova costruzione; - esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in cui si insediano uffici di nuova realizzazione; - esistenti e già adibiti ad uffici alla data di entrata in vigore del decreto qualora siano oggetto di modifiche sostanziali, per le quali si intendono gli interventi di ristrutturazione edilizia. Sono in ogni caso esclusi gli uffici annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali ed artigianali. Per gli uffici esistenti compresi nel punto 89 del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 (quindi con oltre 500 addetti), non è richiesto alcun adeguamento qualora l’attività sia in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero siano in corso lavori di adeguamento antincendio sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale VV.F.. Per gli uffici in possesso del nulla osta di prevenzione incendi o comunque privi di C.P.I. o di progetto approvato, il nuovo decreto prescrive al Titolo IV specifiche misure di adeguamento da realizzarsi in un periodo transitorio fissato in cinque anni.