LE MARCHE TRA LE PRIME REGIONI IN ITALIA VARANO UNA LEGGE
18/11/2008 - Il presidente della Regione Gian Mario Spacca ha promulgato la legge n. 33 del 18.11.2008 sulle “Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei e mobili”. La proposta del provvedimento risale alla primavera del 2007 quando fu discussa favorevolmente nell’ambito della “Intesa”, sottoscritta nel luglio-agosto 2004 tra la Regione, l’ANCI, l’UPI, l’UNCEM, l’INPS, l’INAIL, le Casse edili, gli imprenditori, gli artigiani, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali di categoria. “Questa legge, tra le prime in Italia nel settore, riguarda la sicurezza nei cantieri e chiarisce agli operatori pubblici e privati aspetti inerenti, sia la fase della progettazione, sia la fase dell’esecuzione – spiega il presidente della Regione Gian Mario Spacca – Se è infatti vero che gli infortuni sul lavoro sono in diminuzione come è emerso pochi giorni fa dal Rapporto Inail a riguardo grazie ad una attività di prevenzione congiunta da parte di tutti gli attori, è altrettanto vero che non potremo abbassare la guardia finchè ci sarà anche una sola vittima. Nell' anno 2007 infatti sono pervenute all'Inail Marche 32.157 denunce di infortuni, circa 1.443 casi in meno rispetto al 2006. La flessione registrata, pari al 4,3%, è di gran lunga superiore sia a quella del 2,7% rilevato nel 2006, sia alla diminuzione del 1,7% su scala nazionale per l' anno 2007 ma questo non è ancora sufficiente. Con questa legge - prosegue Spacca - vengono quindi precisate attività, compiti e responsabilità connesse alla “progettazione della sicurezza”, con particolare riferimento alla stima dei relativi costi. Allo stesso modo vengono precisate attività, compiti e responsabilità connesse alla “realizzazione dei lavori in sicurezza”, con particolare riferimento alla contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei relativi oneri. Le norme dovranno essere applicate ai lavori pubblici di interesse regionale (appositamente definiti) e (limitatamente agli aspetti fondamentali della stima e della contabilità) anche ai lavori privati. Tra le novità di rilievo nazionale – conclude il presidente – l’articolo secondo cui viene stabilito che tutti i costi della sicurezza, costituiti dai costi della sicurezza inclusa nei prezzi unitari di progetto (appositamente definiti nella legge) e dai costi della sicurezza aggiuntiva ai prezzi unitari di progetto (appositamente definiti nella legge), non sono soggetti ai ribassi offerti dall’imprenditore e l’obbligo di inserire nei contratti di affidamento dei lavori le cosiddette “clausole sociali” (a tutela dei lavoratori e previste dal testo unico dei lavoratori)”.
Va inoltre sottolineato che in sede di sottoscrizione, l’ Intesa sopra citata ha convenuto di attivare e rendere operativo nel territorio regionale lo sportello unico ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva per i cantieri pubblici e per quelli privati. Inoltre, dall’attività della stessa “Intesa” è nata la legge regionale “Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese” impegnate nei cantieri privati.