Lavoro Intermittente in…Sicurezz@
L’Inail ha illustrato gli aspetti contrattuali del “lavoro intermittente” (c.d. lavoro a chiamata o job on call) con la Circolare n. 22 del 12 aprile 2006: Lavoro intermittente. Applicazione della nuova disciplina. Obbligo assicurativo. Tutela contro gli infortuni. LA NUOVA DISCIPLINA 1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE Il Decreto legislativo di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia contrattuale definita "lavoro intermittente" (c.d. lavoro a chiamata o job on call)1 in ragione della intermittenza o discontinuità della prestazione lavorativa. Con essa il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che potrà utilizzare le prestazioni lavorative quando lo riterrà necessario, nel rispetto delle causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva ovvero, in assenza, dalla legge. Il datore di lavoro, nel richiedere la prestazione lavorativa per un periodo di tempo determinato o indeterminato, dovrà rispettare il preavviso formalizzato nel contratto di lavoro, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo. Tale contratto, oltre che per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno2 , può essere concluso anche per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale3 . Inoltre, a prescindere dal tipo di attività svolta, si può ricorrere al contratto di lavoro intermittente per prestazioni rese da: • soggetti disoccupati con età inferiore a 25 anni • soggetti con più di 45 anni anche pensionati4 . Visualizza la circolare sul link: http://normativo.inail.it/bdninternet/2006/ci200622.htm
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