Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 27 del 2 Febbraio 2006 come complemento del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2005. L’adeguamento degli impianti va effettuato: -entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica se i rischi accertati hanno priorità alta; -da due anni a quattro anni se hanno priorità media; da quattro anni a sei anni se hanno priorità bassa. In caso di rischi eccezionali l’impianto è sottoposto a fermo. Le sanzioni per amministratore di condominio per le inadempienze sulla sicurezza degli ascensori, sotto il profilo amministrativo, sono stabilite dalla legge 46/1990: da 516 a 5.165 euro. Se però accade un incidente, scattano anche quelle penali, che possono essere durissime. Perché i giudici (e anche le assicurazioni se c’è una polizza), per stabilire se un impianto è eseguito a regola d’arte, non si rifanno solo alle norme di legge, ma spesso anche a quelle tecniche Uni o a quelle europee, anche se non ancora recepite da leggi nazionali. -Gazzetta Ufficiale N. 27 del 2 Febbraio 2006 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 gennaio 2006 Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80. IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e per la competitivita' Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005 «Miglioramento della sicurezza degli impianti degli ascensori installati negli edifici civili precedentemente all'entrata in vigore della direttiva 95/16/CE»; Vista la necessita' che il decreto direttoriale previsto dall'art. 2, comma 5 del citato decreto ministeriale 26 ottobre 2005 sia accompagnato preventivamente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del testo in lingua italiana della norma tecnica europea UNI EN 81-80; Vista l'autorizzazione alla pubblicazione pervenuta dall'Ente nazionale italiano di unificazione; Considerata l'opportunita' di provvedere alla diffusione della norma UNI EN 81-80; Decreta: Art. 1. In relazione all'emanazione del decreto direttoriale previsto dall'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale 26 ottobre 2005, e' disposta la pubblicazione della norma EN 81-80 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 2006 Il direttore generale: Goti Allegato pag. 72 pag. 73 pag. 74 pag. 75 pag. 76 pag. 77 pag. 78 pag. 79 pag. 80 pag. 81 pag. 82 pag. 83 pag. 84 pag. 85 pag. 86 -Sicurezza ascensori: Le nuove regole e i termini per l’adeguamento Dm Attività Produttive 26.10.2005 Gu 14.11.2005 Anche per i “vecchi” ascensori controlli di sicurezza. Ma niente paura: non dovranno essere per forza sostituiti. Infatti, quelli installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 (data di entrata in vigore in Italia della direttiva 95/16/CE) dovranno essere sottoposti ad una specifica analisi dei rischi eventualmente presenti nell'impianto, secondo quanto stabilito dalla norma tecnica europea UNI EN 081-80. Lo stabilisce il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 26 ottobre 2005. A seconda di quanto riscontrato, verranno prescritti gli interventi necessari per il loro adeguamento ed indicati i termini per gli adempimenti in relazione alla criticità del rischio. In pratica, se l’impianto verrà bollato con rischio di priorità alta, gli interventi di adeguamento dovranno avvenire al massimo entro sei mesi dall’accertamento, mentre se l’indice di rischio verrà considerato di media priorità, il tempo concesso sarà dai due ad i quattro anni; il periodo, invece, per i rischi di bassa priorità aggira dai quattro ad i sei anni. Comunque, se dovessero sussistere situazioni di grave criticità, l’impianto potrà essere sottoposto a fermo forzato, fino all’esecuzione dei necessari interventi per la sua messa in sicurezza. Queste analisi dovranno essere compiute da un ingegnere iscritto all’Albo, oppure da chi ha maturato esperienza professionale nel settore degli ascensori da almeno due anni. In ogni caso chi effettua i controlli deve avere una copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall'attività professionale, con massimale non inferiore a due milioni e cinquecentomila euro. Con la precedente normativa, al contrario, gli ascensori di vecchia installazione non dovevano subire alcun adeguamento, purché al 25 giugno 1999 risultassero collaudati, oppure fosse stata presentata al Comune od all’ISPEL/Ispettorato del Lavoro richiesta di omologazione e che il collaudo successivo fosse avvenuto entro il 24 giugno 2000. Ad attestare stato di salute ed avvenute verifiche degli ascensori sarà il libretto d’impianto che dovrà essere custodito dal proprietario dell’immobile dove è collocato lo stesso. (21 novembre 2005)
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DECRETO 26 ottobre 2005. Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE. IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Vista la direttiva 95/16/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999; Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80; Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli utenti degli apparecchi di sollevamento installati in edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE; Decreta: Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall'art. 1 e dall'art. 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 [4], di seguito denominato "regolamento". 2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto. 3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Articolo 2. Adeguamento tecnico degli ascensori 1. In occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamento, effettuata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'autorità competente, o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, effettua l'analisi dei rischi presenti nell'impianto esaminato, secondo la norma europea UNI EN 081-80, e prescrive gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2. 2. Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti i seguenti termini: a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno priorità alta; b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorità media; c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorità bassa. 3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumità delle persone l'impianto è sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza. 4. L'autorità competente dispone il fermo dell'impianto fino all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui al comma 3, nonché nel caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardanti i componenti essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del regolamento. 5. Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, in conformità alla disciplina prevista dal regolamento previo parere della Conferenza unificata, le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. In ogni caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti dell'impianto costituenti la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezione. 6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. Articolo 3. Requisiti professionali del personale degli organismi notificati 1. L'analisi dei rischi e la formulazione delle prescrizioni di cui all'art. 2 sono effettuate da personale in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al relativo Albo professionale; b) esperienza professionale specifica, acquisita nel settore degli ascensori, per un periodo di almeno due anni; c) copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall'attività professionale, con massimale non inferiore a due milioni e cinquecentomila euro. Articolo 4. Libretto dell'impianto 1. Il proprietario dell'immobile è tenuto alla corretta custodia del libretto dell'impianto di cui all'art. 16 del regolamento. 2. I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto. 3. I soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul libretto l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni richieste; il manutentore annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15 del regolamento. Roma, 26 ottobre 2005 Il Ministro: Scajola Consultare l'elenco dei rischi della norma Uni En 80-81 (.pdf)