MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 25 Ottobre 2007
Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio".
(GU n. 257 del 5-11-2007)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73
del 30 marzo 2005, recante "Classi di reazione al fuoco per i
prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e'
prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio", in
particolare il comma 2 dell'art. 2 e il comma 2 dell'art. 3;
Vista la decisione 2007/348/CE del 15 maggio 2007 della
Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione
all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per
quanto riguarda i pannelli a base di legno;
Vista la decisione 2006/751/CE del 27 ottobre 2006 della
Commissione dell'Unione europea che modifica la decisione 200/147/CE
che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda
la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei
prodotti da costruzione;
Vista la decisione 2006/673/CE del 5 ottobre 2006 della
Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione
all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per
quanto riguarda i pannelli in cartongesso;
Vista la decisione 2006/213/CE del 6 marzo 2006 della Commissione
dell'Unione europea che determina le classi di reazione al fuoco per
alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni
in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio;
Vista la decisione 2005/610/CE del 9 agosto 2005 della
Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione
al fuoco per taluni prodotti da costruzione;
Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati A e C del
citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005;
Sentito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive
modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato A del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo
2005, citato in premessa, e' sostituito dall'allegato 1 al presente
decreto.
Art. 2.
1. L'allegato C del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo
2005 e' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Roma, 25 ottobre 2007
Il Ministro: Amato
Allegato 1 - 2
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