STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO
ART.1 - E' costituita l'Associazione denominata "IL MASCALZONE".
ART.2 - La sede è in San Benedetto del Tronto, via S. Caterina
17.
Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, unità locali,
sia in Italia che all'Estero.
Art.3 - L'associazione ha durata illimitata, non ha scopi di lucro, è
apolitica, apartitica e aconfessionale.
Art.4 - L'associazione ha come finalità la promozione, la tutela,
e lo sviluppo dello sport, della cultura e del sociale.
Essa ha lo scopo di organizzare e disciplinare tutte quelle iniziative
ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati,
la promozione e lo sviluppo dello sport in generale, nonchè lo
svolgimento di ogni altra attività complementare, atta ad incrementare
l'educazione fisica e morale e per diffondere lo spirito sportivo, l'organizzazione
di eventi sportivi e ricreativi, di gare e manifestazioni sportive in
genere, la gestione in proprio e per conto terzi di compagini sportive,
impianti e complessi sportivi, testate giornalistiche o altri sistemi
di informazione e formazione.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ART.5 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverrano proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione
ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociali.
ART.6 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
SOCI
ART.7 - Sono soci le persone od Enti interessati agli scopi che l'Associazione
si prefigge e la cui domanda d'ammissione verrà accettata dal Consiglio
Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione, la quota associativa,
che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimisioni entro
il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo
ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art.8 - I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi
degli impianti gestiti dall'Associazione.
Art.9 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e
per morosità o indegnità:
la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo;
l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.
AMMINISTRAZIONE
Art.10 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da più membri fino ad un massimo di nove.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo,
le nomine successive saranno fatte dall'assemblea.
I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima
riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla
prima assemblea annuale.
Art.11 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente
e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei
Soci.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art.12 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritenga o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque
almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo
ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente,
in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro,
il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art.13 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
Esso procede anche alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi
ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed
impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per
il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria
per tutti gli associati.
Art.14 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta
legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura
l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di
urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica
da parte di questo alla prima riunione.
ASSEMBLEE
Art.15 - L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo anche
in luogo diverso da quello in cui si trova la sede dell'Associazione sempre
però nell'ambito del territorio provinciale, mediante comunicazione
scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'adunanza.
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno,
l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea può essere pure convocata su domanda motivata e firmata
da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art.20 C.C.
Art.16 - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli
indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti
il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto
costitutivo e statuto e su tutto quanto demandato per legge o per statuto.
Art.17 - Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci che siano
in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio,
salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni
in merito a responsabilità di consiglieri.
Art.18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea
nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene il caso
due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle
deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea.
Delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro,
il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente, dal
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
COLLEGIO DEI REVISORI
L'assemblea si riserva di nominare il collegio dei revisori dal momento
che si renderà opportuno.
Art.19 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio
dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea
dei Soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare
la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà
sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo.
CONTROVERSIE
Art.20 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi
a l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non
vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla
competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea;
essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
SCIOGLIMENTO
Art.21 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea,
la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori
e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.22 - Per tutto quanto non specificato valgono le norme dettate dal
codice civile e dalle leggi in materia.
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