Ascoli - Sampdoria:
le decisioni del Giudice sportivo e la posizione del Presidente dell’Ascoli Calcio

-Le decisioni del Giudice sportivo
Il testo integrale del comunicato n. 116 del Giudice sportivo, diramato in data odierna, nella parte inerente la gara Ascoli - Sampdoria disputata allo stadio Del Duca domenica scorsa:

”Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini che:

al termine della gara un tifoso dell’Ascoli sparava dalla propria curva un razzo che, attraversato tutto il campo, raggiungeva l’opposta curva e feriva al capo una sostenitrice della Sampdoria. Immediata era la percezione dell’estrema gravità del fatto: la signora ferita era prontamente soccorsa e trasportata in ospedale, da dove veniva poi trasferita in un reparto specializzato di neurochirurgia di altra città.
Le immagini segnalate dalla Procura Federale confermano il preciso resoconto del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini, fornendo al contempo ulteriori dettagli sia sulla traiettoria, ad altezza d’uomo, del razzo lanciato sia sull’impatto del medesimo contro i gradoni della curva sampdoriana, immediatamente prima che la sostenitrice della squadra ligure venisse ferita dalle schegge conseguenti al primo impatto.

Senza alcun dubbio l’episodio integra gli estremi di una condotta violenta, prevista e punita dall’art. 11, comma 1 e 3, CGS.
Il lancio del razzo ha provocato infatti un danno grave all’incolumità fisica di una persona ed ha costituito un pericolo per l’incolumità di un numero indeterminato di altri sostenitori della Sampdoria, collocati nella curva loro riservata.

Altrettanto evidente è che tale vicenda debba essere qualificata come particolarmente grave, sulla base di una molteplicità di elementi:
- la straordinaria gravità delle lesioni provocate alla sostenitrice della Sampdoria: la certificazione medica allegata alla relazione dell’Ufficio Indagini riferisce di un trauma cranico non commotivo, con frattura dell’osso frontale sinistro con contusione emorragica del lobo frontale e piccola falda di pneumoencefalo, con piccolo ematoma extra cerebrale omolaterale, nonché di una vasta ferita lacero-contusa in regione frontale sinistra. Lesioni che hanno determinato la formulazione da parte dei medici dell’Ospedale di Ascoli di una prognosi riservata, con successivo trasferimento della persona ferita ad una Unità specialistica neurochirurgica di altro nosocomio;
- il concreto e gravissimo pericolo per l’incolumità di molte altre persone, vicine al punto di impatto del razzo.
Basti al riguardo riflettere su:
a) modalità del lancio, avvenuto con traiettoria ad altezza d’uomo;
b) potenza dell’arma usata per effettuare detto lancio, che ha consentito al razzo di percorrere una traiettoria di oltre 150 metri, prima di cagionare le gravissime conseguenze alla persona infortunata;
c) potenziali effetti micidiali dell’impatto del razzo contro le gradinate della curva occupata dai tifosi della Sampdoria;
- la delittuosità del gesto commesso dal tifoso dell’Ascoli: in particolare, la traiettoria del razzo, perfettamente documentata dalle immagini televisive, appare sintomatica della volontà di colpire altre persone, per di più in un momento nel quale un gesto del genere risultava del tutto imprevedibile, visto che la partita era ormai terminata con la vittoria dell’Ascoli;
- la premeditazione di tale condotta violenta: non si va allo stadio con un’arma del genere, se non per utilizzarla in qualche modo, evidentemente illecito.
Del tutto irrilevante è, al riguardo, la circostanza che il tifoso responsabile di tale condotta sia entrato nei minuti finali della gara, o fosse presente sin dall’inizio. Anzi, l’essere arrivato sugli spalti solo nei minuti finali della partita, armato con uno strumento lanciarazzi, conferma vieppiù il dato relativo ad una preordinazione della condotta violenta.

Da quanto precede appare quindi evidente che deve essere applicata la disposizione dell’art. 11, comma 3 seconda parte CGS, la quale stabilisce – come sanzione minima per i casi di fatti violenti particolarmente gravi – la squalifica del campo in aggiunta all’ammenda, a carico della Società oggettivamente responsabile.
Nessun dubbio che la Soc. Ascoli sia oggettivamente responsabile per il comportamento
del suo tifoso, ai sensi dell’art. 9 comma 1 CGS, il quale statuisce la responsabilità oggettiva delle Società per la condotta dei propri sostenitori.
Non solo: il secondo comma del medesimo art. 9 prevede che le Società rispondono inoltre del mantenimento dell’Ordine pubblico sul proprio campo di giuoco.

Nel caso di specie, è chiaro – senza bisogno di argomentare ulteriormente a fronte dell’evidenza dei fatti – che l’ordine pubblico non è stato nella circostanza adeguatamente mantenuto, tanto è vero che un tifoso ha potuto introdurre nello stadio uno strumento lanciarazzi, e poi lo ha potuto utilizzare da una curva, con le conseguenze drammatiche sopra documentate.
Quanto alla misura concreta della sanzione, va ricordato in via preliminare che l’art. 13 primo comma CGS prevede l’applicabilità di una o più delle sanzioni, di seguito elencate, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi.
Nel caso di specie a tale straordinaria gravità, sopra dettagliatamente illustrata, dovrebbe conseguire la sanzione congiunta della squalifica del campo per quattro giornate di gara, con ammenda di €40.000,00 e con l’obbligo di disputare a porte chiuse le gare per le quali è stata disposta la squalifica del campo.
Tale ulteriore sanzione deriva dalla già evidenziata sussistenza in capo alla Soc. Ascoli della responsabilità per la mancata assicurazione del mantenimento dell’ordine pubblico.
Questo Giudice è perfettamente consapevole che tale sanzione grava anche sui sostenitori corretti della Soc. Ascoli e su quelli delle squadre avversarie, impegnate nelle gare alle quali si riferisce l’obbligo delle “porte chiuse”: sostenitori, gli uni e gli altri, che non hanno avuto alcuna parte nella realizzazione del fatto violento e delle sue gravissime conseguenze.
Peraltro, in una doverosa valutazione comparativa di esigenze diverse, appare inevitabile privilegiare la sicurezza e l’incolumità pubblica: obbiettivo che a seguito di quanto avvenuto al termine della gara Ascoli-Sampdoria, impone di infliggere oltre alla squalifica del campo, anche l’obbligo di disputare le relative gare senza presenza di pubblico.
Vanno, altrettanto doverosamente, valutate alcune circostanze che attenuano la responsabilità oggettiva della Soc. Ascoli.
In primo luogo, l’assenza di precedenti disciplinari nella corrente stagione, essendo stata la Società punita una sola volta per l’accensione di fumogeni sugli spalti.
In secondo luogo, il civile comportamento dimostrato dai tifosi della squadra, immediatamente dopo la commissione dell’irresponsabile gesto violento ai danni di una
sostenitrice avversaria. Risulta infatti, sia dal rapporto del Quarto Ufficiale sia dalla relazione dell’Ufficio Indagini, che dai settori occupati dai tifosi dell’Ascoli si sono levati nell’immediatezza cori, fischi e grida di disapprovazione rispetto a quanto avvenuto.

In conclusione, la valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso comporta la determinazione – come pena proporzionata al fatto – della sanzione a carico della Soc. Ascoli della squalifica del campo per due giornate di gara, con obbligo di disputare le medesime a porte chiuse e con l’ammenda di € 10.000,00.
Sussistono di tutta evidenza, sulla scorta di quanto sin qui detto, i motivi di particolare rilievo che comportano, ai sensi dell’art. 17 comma 1 CGS l’immediata esecutività di dette sanzioni, con decorrenza cioè sin dalla prima partita casalinga della Soc. Ascoli.

P.Q.M.

Delibera di infliggere alla Soc. Ascoli, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per due giornate effettive di gara, con obbligo di disputare le medesime a porte chiuse, con immediata esecutività delle medesime, nonché l’ammenda di € 10.000,00.

Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega nazionale Professionisti per gli adempimenti
di competenza.

Il Giudice Sportivo: dott. Maurizio Laudi

Sport, 2005-10-19

-La posizione del Presidente dell’Ascoli Calcio in riferimento all’incidente di domenica scorsa.

“Un gesto sconsiderato che avrebbe potuto causare conseguenze ben peggiori”

“Quanto successo al termine della partita domenica scorsa è di una gravità assoluta, come presidente dell’Ascoli Calcio e come persona sento, oggi con la stessa intensità dei giorni passati, il bisogno di manifestare la mia solidarietà e la mia vicinanza alla signora Ambretta Piergiovanni, rimasta ferita allo stadio e ai suoi familiari. Ho condiviso ieri il dolore e condivido ore, finalmente, il sollievo per il miglioramento del suo stato di salute.

Rimane tuttavia la indicibile costernazione di fronte a un gesto sconsiderato che avrebbe potuto causare conseguenze di gran lunga peggiori alle persone che sono rimaste purtroppo vittime.

Un gesto sconsiderato, vorrei aggiungere, che avrebbe potuto causare conseguenze ben peggiori anche a danno di altre persone presenti allo stadio se non fosse scattata immediata e pronta la piena collaborazione dell’organizzazione societaria e della tifoseria ascolana nei riguardi delle forze dell’ordine.

È la prima volta infatti che dopo un’azione del genere e proprio grazie a tale collaborazione si è arrivati all’individuazione dei responsabili in tempi brevissimi in poco più di un’ora.

Sono convinto e intendo sottolinearlo con determinazione che questo sia un segnale importante e significativo: la tifoseria ha preso le distanze dal gesto che è stato compiuto, ne ha isolato gli autori e ha contribuito fattivamente alla loro individuazione dando prova di una grande maturità e di un altrettanto grande senso di responsabilità sociale e civile.

È evidente ed innegabile che la tifoseria ascolana ha mostrato in una situazione di forte emergenza, non solo come realmente è ma anche come qualunque tifoseria in qualunque parte del mondo dovrebbe essere: matura, responsabile, civile, sana.

Per questa ragione ritengo che sia opportuno e doveroso da parte della società calcistica che rappresento, inoltrare ricorso avverso le decisioni del Giudice sportivo affinché vengano revocate sia la squalifica del campo per due giornate effettive di gara sia l’imposizione dell’obbligo di disputare le medesime a porte chiuse in quanto essendosi la tifoseria comportata correttamente e avendo altresì collaborato fattivamente con le forze dell’ordine all’isolamento e alla individuazione dei responsabili dell’inqualificabile gesto.

Gesto compiuto da non tifosi dell’Ascoli Calcio, quindi non sussistono le motivazioni che giustificherebbero la penalizzazione di tutti i sostenitori della squadra. Sento il dovere e il bisogno infine di rivolgere un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine per la disponibilità, la competenza e la prontezza con cui sono intervenute in questo frangente e per la preziosa collaborazione che sempre ci hanno riservato.

Anche grazie al loro apporto e alla loro presenza al nostro fianco che torneremo appena potremo allo stadio Cino e Lillo del Duca con grande tranquillità.

Roberto Benigni, Presidente dell’Ascoli Calcio

( l’Ascoli dovrà giocare la prossima partita casalinga Ascoli-Udinese di mercoledì 26 ott. a porte chiuse allo stadio del conero di Ancona)

Sport, 2005-10-20