Assegno di Maternità.
Ascoli P. - assegno mensile di € 278,35 per n. 5 mensilità.
Questa Amministrazione, nell’ambito delle misure in materia
di politiche sociali previste dall’art. 66 della legge n. 448 del 23/12/1998
e dai D.M. n. 452 del 21/12/2000 e n. 337 del 25/05/2001, rende noto che le
donne residenti in Italia, cittadine italiane o comunitarie o in possesso
di carta di soggiorno, che nel 2004 partoriscano o accolgano un minore nei
casi di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento e che risultino
in possesso di risorse economiche non superiori all’indicatore della
situazione economica (I.S.E.) di cui al D. Lgs. n. 109 del 31/03/1998, modificato
dal D. Lgs. n. 130 del 03/05/2000, e relativi decreti attuativi, pari a €
29.016,13 annui con riferimento a nuclei familiari con tre componenti, possono
richiedere un assegno mensile di € 278,35 per n. 5 mensilità.
Tale beneficio è concesso, nella misura intera, alle madri che non
beneficiano del trattamento previdenziale di maternità a carico dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale o di altro Ente previdenziale per lo stesso
evento; qualora l’indennità di maternità corrisposta da
parte degli Enti previdenziali competenti risulti inferiore all’importo
previsto in argomento (€ 278,35 mensili), le lavoratrici interessate
possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale.
Ai sensi del D.M. n. 452 del 21/12/2000, in alternativa alle donne, cittadine
italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, possono beneficiare
dell’assegno medesimo i seguenti soggetti:
a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino
italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di abbandono
del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre,
a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel
territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto
dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla
sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi;
b) l’affidatario preadottivo che, al momento dell’ingresso del
minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o
comunitario o in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga separazione:
l’assegno è concesso all’affidatario preadottivo a condizione
che non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva
e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia
anagrafica (la disposizione si applica anche nei confronti dell’adottante
in caso di adozione senza affidamento);
c) l’adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario
o in possesso di carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo
nei suoi confronti, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia
anagrafica dell’adottante, sia soggetto alla potestà di lui e
comunque non sia in affidamento presso terzi.
In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il
minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora
il beneficio non sia stato ancora erogato ai destinatari di cui sopra, l’assegno
che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto può essere
concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato
o al coniuge della donna, a condizione che questi siano regolarmente soggiornanti
e residenti nel territorio dello Stato, sussistano i medesimi requisiti soggettivi
ed economici previsti per la persona deceduta, il minore si trovi presso la
loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque
non sia in affidamento presso terzi.
In alternativa all’assegno di maternità concesso dal Comune,
l’articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 23/12/1999 ha previsto
che alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso
di carta di soggiorno, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi
per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, venga corrisposto,
per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo
nel corso del 2004, un assegno di importo complessivo pari a € 1.713,55,
per l’intero nel caso in cui non sia pagata alcuna prestazione per la
tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa
risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma
di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti
alla nascita o all’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto
a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per
almeno tre mesi, di attività lavorative - individuate dall’articolo
4 del D. M. n. 452 del 21/12/2000 nelle seguenti: prestazioni per lavori socialmente
utili o di pubblica utilità, indennità di mobilità, indennità
di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti, indennità
di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, indennità per malattia
o maternità -, e la data della nascita o dell’effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello di godimento di
tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il
periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione
nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
L’assegno di cui all’articolo 49, comma 8, della legge n. 488
del 23/12/1999, che è posto a carico dello Stato, è concesso
ed erogato dall’I.N.P.S., a domanda dell’interessata, da presentare
nel termine di sei mesi dalla nascita o dall’effettivo ingresso minore
nel nucleo familiare.
I modelli di domanda, appositamente predisposti e reperibili presso l’Assessorato
alle Politiche Sociali e Giovanili, sito in Via Giusti n. 1, e presso gli
Sportelli Informagiovani, siti in Corso Mazzini n. 83, a Monticelli (c/o Mc
Donald’s) in Via delle Primule, a Borgo Solestà presso la Casa
Albergo “F. Ferrucci” in Via B. Tucci n. 3 (orario: dal lunedì
al venerdì ore 16,00 – 20,00; sabato ore 09,00 – 13,00),
o sul sito internet www.comune.ascolipiceno.it, devono essere sottoscritti
dalla madre o dagli altri soggetti sopra descritti, corredati dalla dichiarazione
sostitutiva unica attestante i redditi percepiti dal nucleo nell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda medesima e della relativa
attestazione I.S.E..
Le richieste devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli
Piceno, Piazza Arringo n. 1, entro e non oltre sei mesi dalla data di nascita
o dell’ingresso del minore nei casi di affidamento preadottivo o di
adozione senza affidamento, a pena di esclusione.
Per qualunque chiarimento ci si può rivolgere al Servizio Politiche
Giovanili. tel.: 0736/298575.
Sociale, 2004-06-28