Assegno di Maternità.
Ascoli P. - assegno mensile di € 278,35 per n. 5 mensilità.

Questa Amministrazione, nell’ambito delle misure in materia di politiche sociali previste dall’art. 66 della legge n. 448 del 23/12/1998 e dai D.M. n. 452 del 21/12/2000 e n. 337 del 25/05/2001, rende noto che le donne residenti in Italia, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che nel 2004 partoriscano o accolgano un minore nei casi di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento e che risultino in possesso di risorse economiche non superiori all’indicatore della situazione economica (I.S.E.) di cui al D. Lgs. n. 109 del 31/03/1998, modificato dal D. Lgs. n. 130 del 03/05/2000, e relativi decreti attuativi, pari a € 29.016,13 annui con riferimento a nuclei familiari con tre componenti, possono richiedere un assegno mensile di € 278,35 per n. 5 mensilità.
Tale beneficio è concesso, nella misura intera, alle madri che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità a carico dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o di altro Ente previdenziale per lo stesso evento; qualora l’indennità di maternità corrisposta da parte degli Enti previdenziali competenti risulti inferiore all’importo previsto in argomento (€ 278,35 mensili), le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale.
Ai sensi del D.M. n. 452 del 21/12/2000, in alternativa alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, possono beneficiare dell’assegno medesimo i seguenti soggetti:
a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi;
b) l’affidatario preadottivo che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga separazione: l’assegno è concesso all’affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica (la disposizione si applica anche nei confronti dell’adottante in caso di adozione senza affidamento);
c) l’adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.
In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai destinatari di cui sopra, l’assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.
In alternativa all’assegno di maternità concesso dal Comune, l’articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 23/12/1999 ha previsto che alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, venga corrisposto, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2004, un assegno di importo complessivo pari a € 1.713,55, per l’intero nel caso in cui non sia pagata alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorative - individuate dall’articolo 4 del D. M. n. 452 del 21/12/2000 nelle seguenti: prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti, indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, indennità per malattia o maternità -, e la data della nascita o dell’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello di godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
L’assegno di cui all’articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 23/12/1999, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall’I.N.P.S., a domanda dell’interessata, da presentare nel termine di sei mesi dalla nascita o dall’effettivo ingresso minore nel nucleo familiare.
I modelli di domanda, appositamente predisposti e reperibili presso l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, sito in Via Giusti n. 1, e presso gli Sportelli Informagiovani, siti in Corso Mazzini n. 83, a Monticelli (c/o Mc Donald’s) in Via delle Primule, a Borgo Solestà presso la Casa Albergo “F. Ferrucci” in Via B. Tucci n. 3 (orario: dal lunedì al venerdì ore 16,00 – 20,00; sabato ore 09,00 – 13,00), o sul sito internet www.comune.ascolipiceno.it, devono essere sottoscritti dalla madre o dagli altri soggetti sopra descritti, corredati dalla dichiarazione sostitutiva unica attestante i redditi percepiti dal nucleo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima e della relativa attestazione I.S.E..
Le richieste devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo n. 1, entro e non oltre sei mesi dalla data di nascita o dell’ingresso del minore nei casi di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, a pena di esclusione.
Per qualunque chiarimento ci si può rivolgere al Servizio Politiche Giovanili. tel.: 0736/298575.

Sociale, 2004-06-28