Politiche Sociali.
Ascoli P. - assegno per il nucleo familiare con tre figli minori.
Questa Amministrazione, nell’ambito delle misure in materia
di politiche sociali previste dall’art. 65 della legge n. 448 del 23
dicembre 1998 e dai D.M. n. 452 del 21 dicembre 2000 e n. 337 del 25 maggio
2001, comunica che:
A – Per l’anno 2004, in favore dei nuclei familiari composti da
cittadini italiani o comunitari residenti, con tre o più figli tutti
con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse
economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione
economica (I.S.E.) di cui al D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998, modificato
dal D. Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000, e relativi decreti attuativi, pari a
€ 20.891,60 annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti,
è concesso un assegno per il nucleo familiare di € 116,06 mensili
per tredici mensilità. Per i nuclei familiari con diversa composizione
detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di
equivalenza prevista dal predetto D. Lgs. 109/98, tenendo anche conto delle
maggiorazioni ivi previste.
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio
dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge,
salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente
la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente,
si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno
del mese in cui il requisito si è verificato.
Ai fini della concessione dell’assegno per il nucleo familiare, ai figli
adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell’art. 44 della
legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, e ai genitori sono
equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione
del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli
minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia
in affidamento presso terzi ai sensi dell’art. 2 della citata legge
n. 184 del 1983.
B – I modelli di domanda, appositamente predisposti e reperibili presso
l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili sito in Via Giusti
n. 1, gli sportelli Informagiovani in corso Mazzini n. 83 e a Monticelli in
via delle Primule, a Borgo Solestà presso la Casa Albergo “F.
Ferrucci” in Via B. Tucci n. 3 (orario: dal lunedì al venerdì
ore 9.00 – 13.00),presso l’Ufficio di Promozione Sociale sito
a Monticelli presso l’ex Villa Sabatucci (lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 14.30 alle 18.30; mercoledì e sabato dalle 9.00
alle 13.00) o sul sito internet www.comune.ascolipiceno.it - link “archivio
notizie”, devono essere sottoscritti da uno dei genitori, cittadino
italiano o comunitario residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano
almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la potestà genitoria.
Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi
con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento
preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.
Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione
sostitutiva unica attestante i redditi percepiti dal nucleo nell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda medesima e la relativa
attestazione I.S.E..
Le richieste devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli
Piceno – Piazza Arringo n. 1 – entro e non oltre il 31 gennaio
2005, a pena di esclusione.
C – L’assegno per il nucleo familiare è concesso con provvedimento
del Comune, dopo avere calcolato la situazione economica del nucleo familiare
dell’interessato, ed erogato dall’I.N.P.S..
Per qualunque chiarimento ci si può rivolgere al Servizio Politiche
Giovanili (n. tel.: 0736/298575).
Sociale, 2005-01-08