Sostegno alle Famiglie.
Ascoli P. – finanziamenti 2004 come da L.R. 30 / /98
LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 10 AGOSTO 1998 - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA PER L’ANNO 2004
La Regione Marche, al fine di promuovere interventi a favore
della famiglia, assegna finanziamenti ai Comuni per:
• le politiche di sostegno alla natalità (nascita o adozione
di figli);
• l’assistenza integrativa nell’ambito familiare a propri
componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale;
• i lavori di cura e gli interventi sociali di assistenza domiciliare
per i malati oncologici;
• i minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario;
• il superamento di situazioni di disagio sociale o economico;
• le politiche abitative (acquisto prima casa di abitazione per le famiglie
di nuova costituzione; contributi per affitti a famiglie disagiate, ecc.);
• la solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate
in stato di gravidanza e alle ragazze madri;
• la realizzazione di progetti tesi a garantire solidarietà,
sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici;
• la realizzazione di azioni volte a favorire il ricongiungimento familiare
del coniuge o dei figli minori, anche dello straniero in possesso dei requisiti
previsti dalla legislazione statale vigente, ivi compresa l’erogazione
di contributi sulle spese di viaggio del familiare e, per i minori, dell’eventuale
accompagnatore;
• il pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici
domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in
modo esclusivo nell’ambito della stessa;
• la realizzazione di progetti volti a divulgare modalità di
prevenzione degli infortuni domestici.
Per quanto attiene alle modalità di accesso ai contributi regionali
si informa che:
sono destinatari degli interventi di cui alla legge in argomento tutte le
persone fisiche che abbiano la residenza legale nel territorio comunale. Con
i fondi regionali non possono essere assegnati né erogati contributi
finalizzati all’attività o al funzionamento di soggetti, gruppi,
associazioni, organizzazioni, ecc., anche se operanti nelle materie e nelle
problematiche della famiglia; i contributi previsti dalla L.R. 30/98 non sono
cumulabili con le provvidenze assegnate o erogate per lo stesso titolo ai
sensi di altre leggi regionali e/o statali di settore; l’ammontare dei
benefici sarà commisurato alle assegnazioni regionali.
Al modello di domanda, reperibile presso l’Assessorato alle Politiche
Sociali e Giovanili sito in Via Giusti n. 1, presso gli Sportelli Informagiovani
siti in corso Mazzini n. 83, a Monticelli in via delle Primule, a Borgo Solestà
presso la Casa Albergo “F. Ferrucci” in via B. Tucci n. 3 (orario:
dal lunedì al venerdì ore 16,00 – 20,00; sabato ore 09,00
– 13,00), presso l’Ufficio di Promozione Sociale sito a Monticelli
c/o ex Villa Sabatucci (orario: lunedì/mercoledì/venerdì
ore 14,30 – 18,30; mercoledì/sabato ore 9,00 – 13,00),
o sul sito internet www.comune.ascolipiceno.it, va allegata la dichiarazione
sostitutiva unica attestante i redditi percepiti dal nucleo nell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda medesima e l’attestazione
I.S.E.E. nonché l’ulteriore documentazione richiesta per l’espletamento
della pratica.
Il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
per l’accesso ai contributi è fissato in € 7.230,40 annui,
tenuto conto dei criteri di valutazione della situazione economica stabiliti
dal D. Lgs. n. 109 del 31/03/1998, modificato dal D. Lgs. n. 130 del 03/05/2000,
e relativi decreti attuativi.
Le domande di ammissione ai contributi devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno – Piazza Arringo n. 1 – entro e non oltre il 15 dicembre 2004, corredate della documentazione richiesta, a pena di esclusione dei benefici.
Per qualunque chiarimento ci si può rivolgere ai Servizi Sociali comunali (tel.: 0736/298571;
Sociale, 2004-11-09