Ascoli P. - Servizi per l'Infanzia
requisiti e modalita' per l'autorizzazione e l'accreditamento

L'Amministrazione di Ascoli P., in adempimento a quanto previsto dalla L.R. n. 9 del 13/05/2003 e dal Regolamento regionale n. 10 del 02/10/2003, comunica i requisiti e le modalita' per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie.

A - La legge regionale n. 9 del 13/05/2003 individua e definisce i servizi per l'infanzia, l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie, disciplina la loro realizzazione e gestione, sancisce l'obbligatorietà del possesso dell'autorizzazione al funzionamento.
Ai sensi della suddetta legge sono servizi le attività e gli interventi concernenti:
a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti;
b) la consulenza e il sostegno alle giovani coppie;
c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.
I servizi sono costituiti in particolare da:
a) nidi d'infanzia;
b) centri per l'infanzia;
c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
e) servizi itineranti;
f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
la cui definizione dettagliata e i cui requisiti sono stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari in oggetto.
I titolari dei servizi di cui sopra presentano domanda di autorizzazione al Comune dove i servizi sono ubicati inoltrando:
a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta Regionale;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel titolo I del Regolamento regionale n. 10 del 02/10/2003;
c) progetto educativo;
d) planimetria dei locali;
e) regolamento di funzionamento del servizio, contenente in particolare le modalità di accesso e le tariffe a carico degli utenti, predisposto in base alle disposizioni adottate dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito territoriale.
Per servizi operanti devono intendersi quelli pubblici, privati e privati convenzionati che sono sprovvisti dell'autorizzazione provvisoria regionale rilasciata prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2003 ai sensi della D.A. n. 54/1996; provvisti dell'autorizzazione provvisoria regionale ai sensi della D.A. n. 54/1996; aperti prima del marzo 1996 e pertanto non soggetti al rilascio dell'autorizzazione provvisoria regionale ai sensi della D.A. n. 54/1996.
Il Comune, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento regionale n. 10 del 02/10/2003, rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda per la quale i soggetti titolari dei servizi devono utilizzare il modello predisposto dalla Giunta Regionale.


B - L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi del Regolamento regionale n. 10 del 02/10/2003.
I soggetti titolari dei servizi autorizzati inoltrano al Comune competente per territorio:
a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta Regionale nella quale sono indicati, in particolare, gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità precisati nel titolo II del citato Regolamento regionale.
Il Comune provvede all'accreditamento, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità di cui sopra.

C - Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge i soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla L.R. n. 9 del 13/05/2003, già operanti, presentano domanda di autorizzazione secondo le modalità stabilite dal punto A), indicando i requisiti eventualmente mancanti, che devono essere reintegrati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 90 del 09/10/2003.
I modelli di domanda di autorizzazione, da compilare a cura dei titolari dei servizi di che trattasi, sono stati predisposti dalla Giunta Regionale e approvati con il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali ed integrazione socio-sanitaria n. 209 del 13/11/2003; gli stessi sono reperibili sul sito www.infanzia-adolescenza.marche.it e presso l'Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili sito in Via Giusti n. 1, o presso gli Sportelli Informagiovani siti in Corso Mazzini n. 83, a Monticelli (c/o Mc Donald's) in Via Salaria, a Borgo Solestà presso la Casa Albergo "F. Ferrucci" in Via B. Tucci n. 3 (orario: dal lunedì al venerdì ore 16,00 - 20,00; sabato ore 09,00 - 13,00), o sul sito internet www.comune.ascolipiceno.it.
Le richieste devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arringo n. 1 - entro e non oltre il 22 gennaio 2004.
Per qualunque chiarimento ci si può rivolgere al Servizio Politiche Sociali e Giovanili (n. tel.: 0736/298575).

Sociale, 2004-01-07