L'Amministrazione di Ascoli P., in adempimento
a quanto previsto dalla L.R. n. 9 del 13/05/2003 e dal Regolamento regionale
n. 10 del 02/10/2003, comunica i requisiti e le modalita' per l'autorizzazione
e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il
sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie.
A - La legge regionale n. 9 del 13/05/2003 individua e definisce i servizi
per l'infanzia, l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali
e alle famiglie, disciplina la loro realizzazione e gestione, sancisce
l'obbligatorietà del possesso dell'autorizzazione al funzionamento.
Ai sensi della suddetta legge sono servizi le attività e gli interventi
concernenti:
a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine,
degli adolescenti e delle adolescenti;
b) la consulenza e il sostegno alle giovani coppie;
c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e
adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale
dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei
genitori e delle figure parentali.
I servizi sono costituiti in particolare da:
a) nidi d'infanzia;
b) centri per l'infanzia;
c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
e) servizi itineranti;
f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
la cui definizione dettagliata e i cui requisiti sono stabiliti dalle
disposizioni legislative e regolamentari in oggetto.
I titolari dei servizi di cui sopra presentano domanda di autorizzazione
al Comune dove i servizi sono ubicati inoltrando:
a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta Regionale;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel titolo I del Regolamento
regionale n. 10 del 02/10/2003;
c) progetto educativo;
d) planimetria dei locali;
e) regolamento di funzionamento del servizio, contenente in particolare
le modalità di accesso e le tariffe a carico degli utenti, predisposto
in base alle disposizioni adottate dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito
territoriale.
Per servizi operanti devono intendersi quelli pubblici, privati e privati
convenzionati che sono sprovvisti dell'autorizzazione provvisoria regionale
rilasciata prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2003 ai sensi
della D.A. n. 54/1996; provvisti dell'autorizzazione provvisoria regionale
ai sensi della D.A. n. 54/1996; aperti prima del marzo 1996 e pertanto
non soggetti al rilascio dell'autorizzazione provvisoria regionale ai
sensi della D.A. n. 54/1996.
Il Comune, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento
regionale n. 10 del 02/10/2003, rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda per la quale i soggetti titolari dei
servizi devono utilizzare il modello predisposto dalla Giunta Regionale.
B - L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di
qualità definiti ai sensi del Regolamento regionale n. 10 del 02/10/2003.
I soggetti titolari dei servizi autorizzati inoltrano al Comune competente
per territorio:
a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta Regionale nella
quale sono indicati, in particolare, gli estremi del provvedimento di
autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
attestante il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità precisati
nel titolo II del citato Regolamento regionale.
Il Comune provvede all'accreditamento, entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità
di cui sopra.
C - Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge i soggetti, pubblici
e privati, titolari dei servizi previsti dalla L.R. n. 9 del 13/05/2003,
già operanti, presentano domanda di autorizzazione secondo le modalità
stabilite dal punto A), indicando i requisiti eventualmente mancanti,
che devono essere reintegrati entro cinque anni dalla data di entrata
in vigore del Regolamento regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 90 del 09/10/2003.
I modelli di domanda di autorizzazione, da compilare a cura dei titolari
dei servizi di che trattasi, sono stati predisposti dalla Giunta Regionale
e approvati con il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali
ed integrazione socio-sanitaria n. 209 del 13/11/2003; gli stessi sono
reperibili sul sito www.infanzia-adolescenza.marche.it e presso l'Assessorato
alle Politiche Sociali e Giovanili sito in Via Giusti n. 1, o presso gli
Sportelli Informagiovani siti in Corso Mazzini n. 83, a Monticelli (c/o
Mc Donald's) in Via Salaria, a Borgo Solestà presso la Casa Albergo
"F. Ferrucci" in Via B. Tucci n. 3 (orario: dal lunedì
al venerdì ore 16,00 - 20,00; sabato ore 09,00 - 13,00), o sul
sito internet www.comune.ascolipiceno.it.
Le richieste devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli
Piceno - Piazza Arringo n. 1 - entro e non oltre il 22 gennaio 2004.
Per qualunque chiarimento ci si può rivolgere al Servizio Politiche
Sociali e Giovanili (n. tel.: 0736/298575).
Sociale, 2004-01-07
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