ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

Questa Amministrazione, nell'ambito delle misure in materia di politiche sociali previste dall'art. 65 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e dai D.M. n. 452 del 21 dicembre 2000 e n. 337 del 25 maggio 2001, comunica che:
A - Per l'anno 2003, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) di cui al D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998, modificato dal D. Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000, e relativi decreti attuativi, pari a € 20.382,05 annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno per il nucleo familiare di € 113,23 mensili per tredici mensilità. Per i nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto D. Lgs. 109/98, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 184 del 1983.
B - I modelli di domanda, appositamente predisposti e reperibili presso l'Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili sito in Via Giusti n. 1, e presso gli Sportelli Informagiovani siti in Corso Mazzini n. 83, a Monticelli (c/o Mc Donald's) in Via Salaria, a Borgo Solestà presso la Casa Albergo "F. Ferrucci" in Via B. Tucci n. 3 (orario: dal lunedì al venerdì ore 16,00 - 20,00; sabato ore 09,00 - 13,00), o sul sito internet www.comune.ascolipiceno.it, devono essere sottoscritti da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.
Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva unica attestante i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima e la relativa attestazione I.S.E..
Le richieste devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arringo n. 1 - entro e non oltre il 31 gennaio 2004, a pena di esclusione.
C - L'assegno per il nucleo familiare è concesso con provvedimento del Comune, dopo avere calcolato la situazione economica del nucleo familiare dell'interessato, ed erogato dall'I.N.P.S..
Per qualunque chiarimento ci si può rivolgere al Servizio Politiche Giovanili (n. tel.: 0736/298575).

Sociale - Ascoli Piceno, 2003-12-20