Accedere alle cure termali è semplice. Ciascun
assistito ha diritto ad usufruire, con oneri a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, di un solo ciclo di cure termali nell’arco dell’anno
per le patologie (individuate dal Ministero della Salute in un apposito
elenco allegato al D. M. 15/12/94) che possono trovare beneficio dalle
cure medesime. Per fruire delle cure termali è sufficiente farsi
rilasciare da parte del proprio “medico di famiglia” la
proposta-richiesta da redigersi sul ricettario standardizzato del S.
S. N. . Per “medico di famiglia” si intende il medico di
medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista, in
una delle branche attinenti alle patologie che possono trovare beneficio
dalle cure, che abbia in uso il ricettario standardizzato. La proposta-richiesta
deve indicare la diagnosi (corrispondente ad una delle patologie previste
dall’elenco di cui sopra) ed il correlato ciclo di cure da praticare.
Riguardo al ticket le prestazioni termali sono soggette alla disciplina
sui ticket (D. Lgs. n. 124/98, L. 448/99, L. 388/00, L. 289/02) come
segue:
- totalmente esenti: alcune categorie di invalidi di guerra, invalidi
per servizio, invalidi del lavoro, gli invalidi civili al 100% ed i
ciechi totali;
- esenti (con pagamento quota fissa di € 3,10): bambini sotto i
sei anni e anziani sopra i 65 anni con reddito familiare non superiore
a € 36.151,98, titolari di pensione sociale, pensionati al minimo
oltre i 60 anni e disoccupati con reddito familiare fino a € 8.263,31
(sono previsti livelli di reddito superiori per coniuge e figli a carico),
categorie di invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi del
lavoro ed invalidi civili, non incluse nei “totalmente esenti”,
ciechi non totali e sordomuti;
- a pagamento (fino a € 50,00): individui appartenenti alla fascia
di età intermedia (sopra i sei e sotto i 65 anni) esclusi dagli
elenchi sopra indicati.
La legge (ex art. 57 comma 3 L. n. 833/78 e art. 13 comma 6 D. L. n.
463/83, come modificato dalla legge di conversione L. n. 638/83) prevede,
inoltre, che gli appartenenti alle categorie protette (invalidi di guerra
e di servizio, ciechi, sordomuti e invalidi civili – con percentuale
superiore ai due terzi, invalidi del lavoro) possano fruire, nel corso
dell’anno, di un ulteriore ciclo di cure specifico.
La legge di riordino del settore termale (L. n. 323/00) prevede all’art.
5, che il regime termale speciale, in vigore per gli assicurati dell’INPS,
si applica con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti,
casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione
obbligatoria per invalidità, in possesso dei requisiti previsti
dall’INPS per l’ammissione al medesimo regime termale speciale.
Inoltre nell’art. 4 assicura, anche agli assistiti del S. S. N.,
i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria, neuromotoria,
cardiorespiratoria, uditiva e foniatrica, prima garantiti solamente
agli assicurati dell’INAIL.
Nicoletta Amadio
Benessere e Salute, 2004-03-15