BENESSERE E SALUTE
Come si accede alle cure termali

 

Accedere alle cure termali è semplice. Ciascun assistito ha diritto ad usufruire, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di un solo ciclo di cure termali nell’arco dell’anno per le patologie (individuate dal Ministero della Salute in un apposito elenco allegato al D. M. 15/12/94) che possono trovare beneficio dalle cure medesime. Per fruire delle cure termali è sufficiente farsi rilasciare da parte del proprio “medico di famiglia” la proposta-richiesta da redigersi sul ricettario standardizzato del S. S. N. . Per “medico di famiglia” si intende il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista, in una delle branche attinenti alle patologie che possono trovare beneficio dalle cure, che abbia in uso il ricettario standardizzato. La proposta-richiesta deve indicare la diagnosi (corrispondente ad una delle patologie previste dall’elenco di cui sopra) ed il correlato ciclo di cure da praticare.
Riguardo al ticket le prestazioni termali sono soggette alla disciplina sui ticket (D. Lgs. n. 124/98, L. 448/99, L. 388/00, L. 289/02) come segue:
- totalmente esenti: alcune categorie di invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, gli invalidi civili al 100% ed i ciechi totali;
- esenti (con pagamento quota fissa di € 3,10): bambini sotto i sei anni e anziani sopra i 65 anni con reddito familiare non superiore a € 36.151,98, titolari di pensione sociale, pensionati al minimo oltre i 60 anni e disoccupati con reddito familiare fino a € 8.263,31 (sono previsti livelli di reddito superiori per coniuge e figli a carico), categorie di invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro ed invalidi civili, non incluse nei “totalmente esenti”, ciechi non totali e sordomuti;
- a pagamento (fino a € 50,00): individui appartenenti alla fascia di età intermedia (sopra i sei e sotto i 65 anni) esclusi dagli elenchi sopra indicati.
La legge (ex art. 57 comma 3 L. n. 833/78 e art. 13 comma 6 D. L. n. 463/83, come modificato dalla legge di conversione L. n. 638/83) prevede, inoltre, che gli appartenenti alle categorie protette (invalidi di guerra e di servizio, ciechi, sordomuti e invalidi civili – con percentuale superiore ai due terzi, invalidi del lavoro) possano fruire, nel corso dell’anno, di un ulteriore ciclo di cure specifico.
La legge di riordino del settore termale (L. n. 323/00) prevede all’art. 5, che il regime termale speciale, in vigore per gli assicurati dell’INPS, si applica con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall’INPS per l’ammissione al medesimo regime termale speciale.
Inoltre nell’art. 4 assicura, anche agli assistiti del S. S. N., i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria, neuromotoria, cardiorespiratoria, uditiva e foniatrica, prima garantiti solamente agli assicurati dell’INAIL.

Nicoletta Amadio

Benessere e Salute, 2004-03-15