Ponteggi in…sicurezz@
Articolo a cura di Rocco Vitale, sociologo del lavoro, Presidente AiFOS.
-I corsi che non si faranno sui ponteggi.
Il D.Lgs. n. 235 dell’8 luglio 2003, oltre ad una serie
di obblighi per i datori di lavoro di attuazione di specifiche misure contro
la caduta dall’alto, prevede appositi corsi di formazione.
Le specifiche formative sono due:
1.ponteggi
2.procedure si salvataggio.
Per quanto riguarda i ponteggi, Il datore di lavoro, assicura
che questi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di
un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata
e mirata alle operazioni previste.
La formazione deve avere carattere teorico-pratico e riguarda:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del
ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio
o trasformazione possono comportare.
Sulla base di queste indicazione è stato demandato alla Conferenza
Stato-Regioni e province autonome l’individuazione dei soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
Infine il decreto, prevede una specie norma transitoria che riguarda:
A)i lavoratori, che alla data di entrata in vigore del decreto, hanno svolto
per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione
di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro i due anni
successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
B)I preposti, che alla data di entrata in vigore del decreto hanno svolto
per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di
ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro i due anni
successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
Per quanto concerne l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure
di salvataggio.
La formazione deve avere carattere teorico-pratico e riguarda:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
Sulla base di queste indicazione è stato demandato alla Conferenza
Stato-Regioni e province autonome l’individuazione dei soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
Infine il decreto, prevede anche in questo caso una specie norma transitoria
che riguarda:
A)I lavoratori, che alla data di entrata in vigore del decreto, hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
L’attuazione di queste indicazioni comporta la necessità
di definire con chiarezza la data di inizio dell’attività per
lavoratori e preposti.
L’espressione adottata nel decreto è infelice ed indubbia: “hanno
svolto anni x di attività”. E cosa certifica lo svolgimento dell’attività.
Ovvero con quale strumento si calcolano due o tre anni.
Se vogliamo essere seri la corretta applicazione degli art. 37 e 38 del D.Lgs.
626/94 risolve il problema in quanto tutti coloro che utilizzano attrezzature
devono ricevere una adeguata informazione e formazione.
Ciò significa che le imprese devono aver conservato come allegati al
Documento della Valutazione dei Rischi la relativa documentazione comprovante
l’avvenuta formazione.
Pertanto solo i lavoratori che hanno svolto 2 anni di attività, certificata
dall’avvenuta formazione, alla data del 19 luglio 2003 devono partecipare
ai corsi previsti dal nuovo decreto entro il 19 luglio 2007.
Per i preposti, invece, che hanno svolto attività alla data del 19
luglio 2002 devono partecipare ai corsi previsti dal nuovo decreto entro il
19 luglio 2007.
Facendo due semplici conti prendendo, ad esempio, i lavoratori ci richiede
in quale condizione si trovano coloro che hanno svolto l’attività
dopo il 20 luglio 2004, ovvero negli ultimi sei mesi del 2005 e nel primo
semestre del 2005? Costoro non hanno nessuna deroga per poter svolgere i corsi
entro il 2007. Se ne deduce che devono farli subito.
E quali corsi fare se la Conferenza Stato Regioni, come abbiamo visto, ha
finora ignorato la problematica.
Il problema non è di ordine normativo ma sostanziale.
Se come tutti hanno detto e continuano a dire che la vera innovazione del
D.Lgs. 626/94 consiste nell’aver accentuato la sicurezza soggettiva
ed aver messo al centro del processo l’uomo come si concilia la negligenza
(per non usare un altro termine) delle istituzioni nei confronti della formazione
alla sicurezza sul lavoro.
Se la risposta sarà un decreto o una circolare esplicativa i “nostri”
si saranno messi “burocraticamente” a posto ma, tutto ciò
contribuirà a sviluppare la non sicurezza, la confusione ed il pressappochismo
di chi dovrebbe seriamente e coerentemente occuparsi della salute e della
sicurezza dei lavoratori.
-Una proposta per la sicurezza sul lavoro nei ponteggi.
Resta evidente come le istituzioni siano, non solo politicamente assenti ma,
anche tecnicamente inefficaci. Alla lentezza normativa dello Stato, adesso,
dobbiamo aggiungere la inconcludente azione delle Regioni che della sicurezza
ne fanno oggetto, soprattutto, di convegni e pubblicazioni.
La serietà, però, di chi opera, ogni giorno tutti i giorni,
nell’ambito della sicurezza sul lavoro non può trovare giustificazione
sulla mancanza di una norma o di un decreto o di qualsiasi codicillo.
La formazione già difficile da attuare ed applicare, poi, non può
aspettare tempi incerti e modi indefiniti.
Soprattutto quando la formazione rappresenta uno degli strumenti, non il solo,
che può concorrere alla diminuzione degli infortuni sul lavoro. I dati,
e non solo, evidenziano l’alta percentuale di infortuni per le cadute
dall’alto.
L’attendismo e la peggiore delle cause della mancata sicurezza e per
cercare di dare un contributo serio, responsabile e fattivo l’Aifos,
Associazione Italiana dei Formatori della Sicurezza sul Lavoro, presenta una
semplice proposta per dare certezza sia alle aziende, formatori e soprattutto
ai preposti ed ai lavoratori del settore.
In questo momento all’Aifos non interessa, anche se prima o poi bisognerà
fare i conti, calcolare deroghe e discutere su corsi e attività svolte.
Il problema è l’oggi, ovvero come attuare in sostanza le indicazioni
e gli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 235 dell’8
luglio 2003 vigente dal 19 luglio 2005.
Una breve considerazione normativa riguarda il pieno inserimento nel D.Lgs. 626/94 dell’articolo 36 (da bis a quinquies) sulla determinazione dei requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
E’ bene ricordare, a questo punto, che i successivi art. 37, 38 e 39 del medesimo “Titolo III sull’ USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO” prevede che le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Che il datore di lavori assicuri la formazione e l’addestramento e, naturalmente, l’obbligo da parte dei lavoratori di partecipare alla formazione.
Sulla base di queste indicazioni l’Aifos intende proporre modelli di corso che recepiscano i contenuti del D.Lgs. 235/03 e svilupparli con le caratteristiche e gli adempimenti indicati negli articoli specifici, di cui sopra, del D.Lgs. 626/94.
Altra novità importante, vista l’importanza della
problematica, sarà quella del coinvolgimento dei soggetti interessati
e soprattutto dei formatori, cioè di coloro che – di fatto –
svolgono le azioni di informazione e di formazione.
Sul sito dell’Aifos verrà aperto un forum dove gli iscritti all’Albo
potranno partecipare alla stesura dei programmi dei corsi che verranno resi
pubblici e illustrati a settembre nel corso della Fiera Ambiente e Lavoro
di Bologna.
In…sicurezz@, 2005-07-11