Lavori Temporanei in Quota:
dal 19 lug si cambia.

Il 19 luglio 2005 entrano in vigore le modifiche al D.Lgs. 626/94 apportate dal D.Lgs. 235/2003

D.Lgs. 235/03, attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in quota

Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005. Un primo approfondimento, i riferimenti normativi e le linee guida dell'Ispesl

Con il recepimento del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 di attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 626/94.

A tali modifiche, di seguito riportate, sono particolarmente interessate le aziende e/o unità produttive che svolgono lavori in quota facendo uso di attrezzature di lavoro quali: scale a pioli, funi di sospensioni e ponteggi.

A) Al titolo del D.Lgs. 626/94: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24, 99/38” è stata aggiunta anche la direttiva "2001/45/CE".

B) All’articolo 34 (definizioni), comma 1, dopo la lettera c) è stata aggiunta la c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

C) All’articolo 36 (disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) sono stati aggiunti:
- l’art. 36-bis (obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota);
Nella scelta delle attrezzature per l’esecuzione di lavori in quota datore di lavoro deve optare per quelle più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure e contestualmente individuare le misure preventive finalizzate a minimizzare i rischi per i lavoratori.
In generale, i criteri indicati per la delle attrezzature sono:
a) Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
b) Dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

- l’art. 36-ter (obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego delle scale a pioli);
Vengono integrate le prescrizioni le scale a pioli, contenute negli artt. 18 –19 –20 del D.P.R. 164/56

- l’art. 36-quater (obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi);
La norma prescrive che tutti i ponteggi sia realizzati “secondo un progetto e un piano di montaggio, uso e smontaggio”. Il progetto o è disponibile perché rientra nelle configurazioni strutturali del costruttore o viene redatto specificatamente.
Il piano di montaggio deve essere redatto da persona competente e deve essere messo a disposizione del sorvegliante preposto al montaggio/smontaggio e ai lavoratori interessati.
Inoltre, il comma 5 ben chiarisce gli adempimenti che devono essere applicati quando una parte o tutto il ponteggio non è pronto all’uso.
Il comma 6 introduce la formazione dei lavoratori che montano/smontano i ponteggi.

- l’art. 36-quinquies (obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi).
Vengono precisati con estrema chiarezza le misure preventive e gli accorgimenti che il datore di lavoro deve mettere in atto nei sistemi di accesso e di posizionamento dei lavoratori mediante funi.

D) All’articolo 89 (contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti), comma 2:
- sono state aggiunte alla lettera a), dopo le parole "36, comma 8-ter" le seguenti "36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2";
- alla lettera b), segue la b-bis ovvero la dicitura "con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 258 a euro 1032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinques, comma 1".

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.
Riferimenti normativi:

Direttiva 89/655/CEE del Consiglio del 30 Novembre 1989 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), modificata da ultimo dalla Direttiva 2001/45/CE.

D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
L'Ispesl ha prodotto le seguenti Linee guida, disponibili gratuitamente in rete:

>> Linee guida per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili

>> Linee guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata. Montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi

>> Linea guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi d'accesso e posizionamento mediante funi

In…sicurezz@, 2005-07-08