In…Sicurezza sul Lavoro:
definiti i corsi per i RSPP.

Il 29 settembre dovrebbe essere approvato, ufficialmente, in occasione della Conferenza Stato Regioni il testo che individua gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione per coloro che vogliono svolgere il ruolo di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il D.Lgs. 195 del 23 giugno 2003, pubblicato nella G.U. il 29 luglio 2003, prevedeva all’art. 2 una modifica al D.Lgs. 626/94 con l’introduzione dell’art. 8 bis relativo ai requisiti professionali degli RSPP o Addetti interni o esterni all’azienda.
I criteri definiti, solo per coloro che hanno un titolo di studio non inferiore al diploma rilasciato dalla scuola media superiore, sono la suddivisione del corso in moduli.
Modulo “A” Formazione di base di 28 ore
Modulo “B” Formazione tecnica e specifica in base alla tipologia aziendale da 8 a 68 ore
Modulo “C” Formazione gestionale e relazionale di 24 ore
Esemplificando un nuovo RSPP dovrà frequentare i moduli A+B+C mentre il nuovo Addetto solo i moduli A+B.
Altra innovazione fondamentale è rappresentata dalla formazione continua nell’arco dei cinque anni successivi.
Ogni Addetto dovrà frequentare, nell’arco di un quinquennio, corsi per 30 ore complessive ricondotte a moduli di 6 ore annue per i settori del modulo B.
L’aggiornamento per gli RSPP, nel quinquennio, è invece subordinata al settore di attività aziendale e varia da 40 a 60 ore ovvero moduli annuali che vanno da 8 a 12 ore.
Il sistema dell’aggiornamento comporterà la realizzazione del “libretto formativo” individuale sul quale potranno essere apposte, nel tempo, tutte le azioni ed i corsi frequentati.
Sarà lo strumento di una verifica costante e seria che accompagnerà l’attività di ogni Responsabile del Servizio.
Ma ne sapremo di più quando il testo sarà approvato e torneremo sull’argomento.

Consultare il d.lgs. 195-2003 allegato.

Decreto_Legislativo_23_giugno_2003_n.195.doc

Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell’Ambiente di Vita e di Lavoro, 2004-09-14