Fumo Passivo.
Fac simile per esposto.
Il fumo passivo è considerato cancerogeno di Gruppo I dallo
IARC; pertanto il lavoratore che vuole vedere tutelati i suoi diritti, può
compilare il modello della lettera “Esposto su presenza di fumi di tabacco
e richiesta di divieto di fumo”, e spedirla al datore di Lavoro dell’Azienda,
al RSPP, e al Medico Competente.
N.B.:
Lettera “fac simile” redatto da Associazione Ambiente e Lavoro,
che ne ha il copyright e ne consente
l’uso gratuito a tutela di salute e della sicurezza, purchè ne
venga citata la fonte e sia vietato ogni uso commerciale.
“Esposto su presenza di fumi di tabacco e richiesta di divieto di fumo”
Data: …………………………………
Al Datore di Lavoro dell’Azienda
Città:…………………………………
…………..……………………….
Lettera raccomandata a mano Sig./Dott.….………………………
……………………………………
……………………………………
p.c. RSPP: …………………………
p.c. RSL: …………………………..
p.c. Medico Competente …………..
Oggetto: Esposto su presenza di fumi di tabacco e richiesta
di “divieto di fumo”
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 626/94 su salute e sicurezza sul
lavoro
Egr. Sig./Dott. .........................................,
la presente raccomandata viene indirizzata direttamente a Lei, nella Sua qualità
di datore di
lavoro dell’azienda ............................................, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 19
settembre 1994 n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo
2 febbraio 2002 n. 25.
Con la presente Le viene esposto e segnalata la presenza di fumi derivanti
dalla combustione
di tabacco in luoghi di lavoro di pertinenza aziendale (come definiti dall’art.
30 del D.Lgs.
626/94).
A Lei è certamente noto che:
a. l’esposizione a fumi (anche passivi) derivanti dalla combustione
del tabacco costituisce un
rischio per la salute e la sicurezza, tanto che la Legge italiana obbliga
i produttori di derivati
del tabacco ad apporre su tutte le confezioni apposite scritte tipo “il
fumo provoca il cancro”,
“nuoce gravemente alla salute”, ecc. (art. 46, Legge n. 428 del
29 dicembre 1990)
b. il D.Lgs. n. 25/2002 ha introdotto, nel D.Lgs. n. 626/94, il nuovo Titolo
VII-bis, in vigore
dal 25/6/2002 per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute
e la sicurezza che
derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul
luogo di lavoro
c. la violazione degli obblighi imposti dal D.Lgs. 626/94 è punita
con l’arresto o l’ammenda a
carico di datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e del medico competente
(Allegato I).
In base a quanto sopra Le viene richiesto, ai sensi del citato D.Lgs. 626/94,
Titolo VII-bis:
1. di effettuare la valutazione della presenza di fumi derivanti dalla combustione
di derivati
del tabacco, noto agente chimico pericoloso,
2. di valutare “tutti” i rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, compresi i rischi
derivanti dal “fumo passivo”, in ogni luogo di pertinenza aziendale,
ai sensi dell’art. 4 e come
specificato e dettagliato dall’art. 72-quater
3. di garantire la non esposizione dei lavoratori ai fumi da tabacco, anche
mediante
l’imposizione del “divieto di fumo” di ogni derivato dal
tabacco in ogni luogo di lavoro di
pertinenza aziendale
4. di vigilare sull’effettivo rispetto del “divieto di fumo”,
anche mediante la predisposizione
di adeguate procedure interne nell’ambito delle competenze e attribuzioni
di dirigenti,
preposti, responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione,
rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, medico competente, lavoratori dipendenti o a
essi equiparati, nonché
di ogni altra figura professionale o visitatore occasionale che acceda ai
luoghi di lavoro.
5. di garantire una adeguata informazione a tutti i soggetti di cui al punto
4
6. di predisporre opportuna segnaletica
Laddove Ella intendesse rispondere che sono state assunte misure alternative
al “divieto di
fumo” (ad esempio sale per soli fumatori), Le si anticipa e ricorda
che ciò non esime il datore di
lavoro dagli obblighi previsti dal Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94, tra cui:
1) “determinare preliminarmente l’eventuale presenza di agenti
chimici pericolosi” (art. 72-
quater, comma 1)
2) “eliminare i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridurli
al minimo mediante ..
misure …..” tra cui quelle previste dall’art. 72-quinquies,
comma 1, lettere c) ed a f):
c) riduzione al minimo del numero dei lavoratori che sono o potrebbero essere
esposti
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo
di lavoro in funzione
delle necessità della lavorazione
con effettiva garanzia per i “non fumatori” di non esposizione
a fumo passivo in nessun
caso (nemmeno in attività tipo controllo, emergenza o di presenza occasionale,
ecc.)
Inoltre si evidenziano gli ulteriori obblighi previsti in caso di presenza
di esposizione che
comporti un “rischio non moderato” dovuto al fumo di tabacco (art.
72-quinquies , comma 2):
1. obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria (art. 72-decies)
2 obbligo di istituzione di cartelle sanitarie e di rischio, con loro aggiornamento,
tenuta a
disposizione dell’Organo di vigilanza e invio all’Ispesl (Istituto
Superiore Prevenzione e
Sicurezza sul Lavoro), in caso di cessazione del rapporto di lavoro (art.
72-undecies)
che vigono per ogni lavoratore esposto:
a. sia per i “fumatori volontari”
b. sia per ogni altro lavoratore esposto (es. addetti ai servizi di pulizia
o addetti ai servizi di
controllo o altri lavoratori che transitano per motivi di servizio nelle sale
riservate ai fumatori).
Nella certezza che la Sua valutazione porterà a garantire la predisposizione
di ogni più
opportuna misura per garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori,
ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni ricordate, in mancanza delle quali potrà intervenire
l’Organo di vigilanza per
verificare l’eventuale violazione delle norme sopra riportate, inviamo
i più distinti saluti.
In fede:
nominativo: ………………………………………..
, reparto/ufficio………………………..
nominativo: ………………………………………..
, reparto/ufficio………………………..
nominativo: ………………………………………..
, reparto/ufficio………………………..
nominativo: ………………………………………..
, reparto/ufficio………………………..
nominativo: ………………………………………..
, reparto/ufficio………………………..
nominativo: ………………………………………..
, reparto/ufficio………………………..
nominativo: ………………………………………..
, reparto/ufficio………………………..
nominativo: ………………………………………..
, reparto/ufficio………………………..
nominativo: ………………………………………..
, reparto/ufficio………………………..
nominativo: ………………………………………..
, reparto/ufficio………………………..
nominativo: ………………………………………..
, reparto/ufficio………………………..
nominativo: ………………………………………..
, reparto/ufficio………………………..
Allegato I, come sopra
Allegato I
lettera in data ……………….. su presenza di
fumi di tabacco e richiesta di “divieto di fumo”
Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 riguarda il miglioramento della salute
e della sicurezza dei
lavoratori, in recepimento di omologhe direttive dell’Unione Europea.
Successivamente il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, che ha recepito la direttiva
europea n. 98/24, ha
introdotto il Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94, entrato in vigore dal 25 giugno
2002, esso:
1. “determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro
i rischi per la salute e
la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici
presenti sul
luogo di lavoro ……” (comma 1 - art. 72-bis)
2. prescrive che ogni datore di lavoro (art. 72-quater in combinato disposto
con l’art. 4 del
D.Lgs. 626/94):
2.1 “determina preliminarmente la eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi e
valuta anche i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti
dalla presenza
di tali agenti ….” nonché
2.2 indica “nella valutazione quali misure sono state adottate ai sensi
degli articoli 72-
quinquies e, ove applicabile 72-sexies ….”
3. impone che “devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti
chimici pericolosi o ridotti
al minimo mediante misure …” (riportate nell’art. 72-quinquies,
comma 1)
4. impone ulteriori disposizioni se il rischio non è definibile “solo
moderato” (art. 72-
quinquies, comma 2), tra cui, si evidenziano gli obblighi di applicare le
disposizioni di:
4.1 misure specifiche di protezione e prevenzione (art. 72-sexies)
4.2 sorveglianza sanitaria (art. 72-decies)
4.3 istituzione di cartelle sanitarie e di rischio con loro aggiornamento,
tenuta a disposizione
dell’Organo di vigilanza ed invio all’Ispesl in caso di cessazione
del rapporto di lavoro
(art. 72-undecies)
5. La violazione degli obblighi sopra riportati prevede numerose sanzioni
penali a carico di
datore di lavoro, dirigenti, preposti e medico competente, tra cui:
5.1 il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi
o con l’ammenda da 1.549 a
4.131 Euro per la violazione dell’art. 4, commi 2, 4, lettera a), …..
5.2 il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre
a sei mesi o con
l’ammenda da 1.549 a 4.131 Euro per la violazione degli articoli 72-quater
commi 1, 2, 3 ,
6 e 7, 72-sexies, 72 septies, 72-decies, oltre a quelli dell’art. 4,
comma 5, varie lettere
5.3 i preposti sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda
da 258 a 1.032
Euro per la violazione degli articoli 72-quater commi 1, 2, 3 , 6 e 7, 72-sexies,
72 septies,
72-decies, comma 7, oltre a quelli previsti dall’art. 4, comma 5, varie
lettere
5.4 il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi
o con l’ammenda da 516 a
3.098 Euro per la violazione degli articoli 72-decies, comma 3, primo periodo
e 72-
undecies, oltre a quelli previsti dall’art. 17, comma 1, lettere b),
d), h) e l)
Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell’ambiente di Vita e di Lavoro, 2004-08-25