Igiene e Sanità Pubblica.
Ascoli P. – Ordinaza del Sindaco.

Con ordinanza sindacale n. 196 del 10 maggio u.s., il sindaco Piero Celani, premesso che sono giunte ripetute segnalazioni circa lo stato di incuria, degrado o abbandono in cui versano alcune aree incolte, giardini, cortili o depositi all’aperto nell’ambito del territorio comunale e considerato che lo stato di incuria in cui versano molte aree, invase da erbacce ed arbusti, occupate da materiali allo stato di abbandono, con presenza di ristagni d’acqua, animali morti e materiale putrescente, genera proliferazione di insetti ed animali nocivi ed è indecoroso per la città, anche tenuto conto della vocazione turistica della stessa, ha ritenuto necessario adottare misure dirette ad evitare che queste aree continuino ad essere occupate da immondizie o materiale putrescibile, provvedendo ad una rigorosa e razionale regolamentazione della pulizia delle aree scoperte entro i fabbricati ed interposte ad essi, come pure delle aree e delle strade private.
Per questo ha disposto con propria ordinanza che i proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico, nonché i concessionari di aree pubbliche, provvedano

1) con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
- alla ordinaria pulizia;
- allo sfalcio dell’erba alta (in modo che il manto erboso non superi 20 cm. di altezza) ed al taglio dei rovi ivi insistenti;
- alla potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non debordino ad altezza inferiore a mt. 5,00;
- ad eliminare la presenza di animali morti e materiale putrescente;
- a sgomberare i materiali allo stato di abbandono;
- alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare cattivi odori, presenza di escrementi , avanzi di pasti ed altre lordure;

2) con regolarità, ogni volta sia necessario, allo scopo di combattere la proliferazione di insetti in detti siti:
- ad effettuare periodici interventi di derattizzazione e di disinfestazione larvicida ed adulticida;
- ad evitare che l’acqua ristagni nei recipienti domestici o da giardino o nei sottovasi dei fiori per più giorni per evitare lo sviluppo delle larve, e comunque coprire vasche e bidoni con zanzariere o teli impermeabili;
- a coprire oggetti e contenitori ove possa raccogliersi acqua piovana con teli impermeabili o coperchi;
- a non abbandonare nell’ambiente contenitori, oggetti e materiali vari (quali bidoni, copertoni d’auto, lastre alveolari di polistirolo, ecc.) che possano riempirsi o consentire il ristagno di acqua piovana;

3) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
- alla copertura e protezione di materiali sfusi e/o polverulenti;
- a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell’azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita;
- a raccogliere in appositi contenitori tutti i materiali polverulenti suscettibili di dispersione eolica in modo da impedire la formazione di pulviscolo;

Con la stessa ordinanza, inoltre, i proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico, nonché i concessionari di aree pubbliche, ad effettuare le operazioni elencate ai precedenti punti 1), 2) e 3) comunque in maniera totale e radicale nel periodo tra il 1 aprile d il 31 maggio di ogni anno
L’inosservanza delle disposizioni contenute in questa ordinanza comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 E’ ammessa la facoltà di pagamento in misura ridotta di € 50,00 da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell’Ambiente di Vita e di Lavoro, 2004-05-11