il Rischio Rumore.
opuscolo con informazioni di base sul Rischio Rumore.

RischioRumore.ppt

In 21 slide le informazioni di base sul Rischio Rumore, rivolte a quanti si occupano di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e, in particolare, agli RLS e RLST.

Il D.Lgs. 277/91, COSA DICE?

1- È IMPORTANTE RICORDARE CHE

- Il tempo di esposizione al rumore costituisce un elemento fondamentale per stabilire la nocività del rumore stesso
- Più in particolare si parla di esposizione personale quotidiana del lavoratore al rumore, che viene misurata in decibel

2- È IMPORTANTE SAPERE CHE

- A diversi livelli di esposizione al rumore corrispondono differenti condizioni di rischio e differenti criteri di prevenzione

IN PARTICOLARE SONO INDIVIDUATE
4 DISTINTE SITUAZIONI
1a ipotesi
- esposizione quotidiana personale inferiore a 80 dB(A)
il datore di lavoro ha l'obbligo:
- solo della misurazione della rumorosità durante il lavoro e in caso di realizzazione di nuovi impianti o di ampliamenti e modifiche di quelli preesistenti

2a ipotesi
- esposizione quotidiana personale tra 80 e 85 dB(A)
il datore di lavoro ha l'obbligo di:
- misurare i livelli di esposizione al rumore;
- informare i lavoratori sui rischi, sulle misure adottate, sulle misure di protezione cui i lavoratori debbono attenersi, sui dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare, sui risultati della valutazione del rischio, sul significato del controllo sanitario;
- estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne fanno richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità.

3a ipotesi
- esposizione quotidiana personale tra 85 e 90 dB(A)
il datore di lavoro ha l'obbligo di:
- fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito adattati al singolo individuo e alle sue condizioni di lavoro;
- provvedere affinché i lavoratori ricevano una adeguata formazione sull'uso corretto dei mezzi di protezione individuale e sull’uso di utensili, macchine e apparecchiature;
- sottopone i lavoratori a controllo sanitario (visita medica preventiva e visite con periodicità non superiore a due anni o annuale nel caso l'esposizione quotidiana personale sia superiore a 90 dB(A)

4a ipotesi
- esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB(A)
il datore di lavoro ha l'obbligo di:
- comunicare all'organo di controllo (ASL), entro 30 gg dall' accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate o che si intendono applicare;
- disporre ed esigere l'uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- perimetrare, sottoporre ad accesso limitato e munire di segnaletica adeguata i luoghi in cui vengono superati i 90 dB(A);
- istituire e aggiornare il registro nominativo degli esposti, di cui copia deve essere consegnata all'ISPESL e alla ASL competente per territorio;
- comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria.


IL D.Lgs. 277/91 COMPORTA ANCHE
"OBBLIGHI PER I LAVORATORI"?

SI!
QUALI?

- il lavoratore deve impiegare con cura ed in modo adeguato i dispositivi di sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale forniti;
- deve dare immediata segnalazione al datore di lavoro di eventuali inefficienze dei suddetti dispositivi, nonché di altri eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, ogni lavoratore si deve adoperare per eliminare o ridurre tali eventi;
- non deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione predisposti e non deve compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
- deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi riguardi

Pietro Lucadei

Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell’ambiente di Vita e di Lavoro, 2004-05-07