In 21 slide le informazioni di base sul Rischio Rumore, rivolte a quanti si occupano di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e, in particolare, agli RLS e RLST.
Il D.Lgs. 277/91, COSA DICE?
1- È IMPORTANTE RICORDARE CHE
- Il tempo di esposizione al rumore costituisce un elemento fondamentale per
stabilire la nocività del rumore stesso
- Più in particolare si parla di esposizione personale quotidiana del
lavoratore al rumore, che viene misurata in decibel
2- È IMPORTANTE SAPERE CHE
- A diversi livelli di esposizione al rumore corrispondono differenti condizioni di rischio e differenti criteri di prevenzione
IN PARTICOLARE SONO INDIVIDUATE
4 DISTINTE SITUAZIONI
1a ipotesi
- esposizione quotidiana personale inferiore a 80 dB(A)
il datore di lavoro ha l'obbligo:
- solo della misurazione della rumorosità durante il lavoro e in caso
di realizzazione di nuovi impianti o di ampliamenti e modifiche di quelli preesistenti
2a ipotesi
- esposizione quotidiana personale tra 80 e 85 dB(A)
il datore di lavoro ha l'obbligo di:
- misurare i livelli di esposizione al rumore;
- informare i lavoratori sui rischi, sulle misure adottate, sulle misure di
protezione cui i lavoratori debbono attenersi, sui dispositivi di protezione
individuale (DPI) da utilizzare, sui risultati della valutazione del rischio,
sul significato del controllo sanitario;
- estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne fanno richiesta e il
medico competente ne confermi l'opportunità.
3a ipotesi
- esposizione quotidiana personale tra 85 e 90 dB(A)
il datore di lavoro ha l'obbligo di:
- fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito adattati
al singolo individuo e alle sue condizioni di lavoro;
- provvedere affinché i lavoratori ricevano una adeguata formazione sull'uso
corretto dei mezzi di protezione individuale e sull’uso di utensili, macchine
e apparecchiature;
- sottopone i lavoratori a controllo sanitario (visita medica preventiva e visite
con periodicità non superiore a due anni o annuale nel caso l'esposizione
quotidiana personale sia superiore a 90 dB(A)
4a ipotesi
- esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB(A)
il datore di lavoro ha l'obbligo di:
- comunicare all'organo di controllo (ASL), entro 30 gg dall' accertamento del
superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate o che si intendono
applicare;
- disporre ed esigere l'uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione
individuale;
- perimetrare, sottoporre ad accesso limitato e munire di segnaletica adeguata
i luoghi in cui vengono superati i 90 dB(A);
- istituire e aggiornare il registro nominativo degli esposti, di cui copia
deve essere consegnata all'ISPESL e alla ASL competente per territorio;
- comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute
nel registro e nella cartella sanitaria.
IL D.Lgs. 277/91 COMPORTA ANCHE
"OBBLIGHI PER I LAVORATORI"?
SI!
QUALI?
- il lavoratore deve impiegare con cura ed in modo adeguato i dispositivi di
sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale forniti;
- deve dare immediata segnalazione al datore di lavoro di eventuali inefficienze
dei suddetti dispositivi, nonché di altri eventuali condizioni di pericolo
di cui venga a conoscenza nell'ambito delle proprie competenze e possibilità,
ogni lavoratore si deve adoperare per eliminare o ridurre tali eventi;
- non deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza
e i dispositivi di protezione predisposti e non deve compiere di propria iniziativa
operazioni o manovre non di competenza che possono compromettere la protezione
e la sicurezza;
- deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi riguardi
Pietro Lucadei
Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell’ambiente di Vita e di Lavoro, 2004-05-07