Salubrità acqua di rubinetto: a chi spettano i controlli?
Le precisazioni del Ministero della Salute

Con una nota inviata a Confedilizia, il ministero della Salute ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicazione del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 recante "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".
Confedilizia aveva richiesto chiarimenti al ministero, in seguito alla diffusione, da parte di alcuni amministratori condominiali, di erronee interpretazioni del decreto legislativo in questione.

In un comunicato stampa, Confedilizia ha fatto sapere che, secondo quanto chiarito dal Ministero, i proprietari di abitazioni (o, nei condominii, gli amministratori condominiali) non hanno alcun obbligo di effettuare controlli sulla salubrità dell'acqua al rubinetto. Il controllo in questione deve essere effettuato solo per gli edifici e le strutture in cui l'acqua viene fornita al pubblico: in questo caso, il gestore del servizio idrico è responsabile della qualità dell'acqua fino al punto di consegna (il contatore) e, per la salubrità dell'acqua al rubinetto, subentrano allo stesso nella responsabilità il titolare e il responsabile della gestione dell'edificio.

Il Ministero ha inoltre precisato che, qualora si verificassero situazioni critiche relative agli impianti o inconvenienti igienici nella distribuzione d'acqua, gli interessati possono rivolgersi alle aziende ASL per far effettuare i dovuti controlli analitici. (fonte: punto sicuro)

Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell’Ambiente di Vita e di Lavoro, 2004-05-06