Con una nota inviata a Confedilizia, il ministero della Salute ha fornito
alcune precisazioni in merito all’applicazione del D.lgs. 2 febbraio
2001, n. 31 recante "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano".
Confedilizia aveva richiesto chiarimenti al ministero, in seguito alla
diffusione, da parte di alcuni amministratori condominiali, di erronee
interpretazioni del decreto legislativo in questione.
In un comunicato stampa, Confedilizia ha fatto sapere che, secondo quanto
chiarito dal Ministero, i proprietari di abitazioni (o, nei condominii,
gli amministratori condominiali) non hanno alcun obbligo di effettuare
controlli sulla salubrità dell'acqua al rubinetto. Il controllo
in questione deve essere effettuato solo per gli edifici e le strutture
in cui l'acqua viene fornita al pubblico: in questo caso, il gestore del
servizio idrico è responsabile della qualità dell'acqua
fino al punto di consegna (il contatore) e, per la salubrità dell'acqua
al rubinetto, subentrano allo stesso nella responsabilità il titolare
e il responsabile della gestione dell'edificio.
Il Ministero ha inoltre precisato che, qualora si verificassero situazioni
critiche relative agli impianti o inconvenienti igienici nella distribuzione
d'acqua, gli interessati possono rivolgersi alle aziende ASL per far effettuare
i dovuti controlli analitici. (fonte: punto sicuro)
Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell’Ambiente di Vita e di Lavoro,
2004-05-06
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