Agenti Chimici.
Nuovi limiti professionali dal Decreto 26 febbraio 2004.

 

Dopo che la tutela dei lavoratori dall'esposizione agli agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro è stata rinnovata dal Dlgs n. 25 del 2 febbraio 2002, provvedimento di attuazione della direttiva europea 98/24/Ce, che ha trasposto le norme europee direttamente nel Dlgs 626/94, sono stati aggiornati dal Decreto 26 febbraio 2004 (G.U. 58 del 10 Marzo 2004) i valori limite di esposizione agli agenti chimici che i datori di lavoro devono rispettare in sede di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.

==Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Salute, Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal Dlgs n. 25 del 2 febbraio 2002, ed in particolare l'art. 72-terdecies, comma 2, che prevede che siano stabiliti i valori limite di esposizione professionale, tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione dell'Unione europea; Vista la direttiva 2000/39/CE della Commissione dell'8 giugno 2000 che stabilisce una prima lista di valori limite indicativi; Sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 72-terdecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, istituito con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute dell'11 novembre 2002; politiche sociali e della salute dell'11 novembre 2002; Sentito il Ministro per le attivita' produttive; Sentite le parti sociali; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 15 gennaio 2004;
Decretano:

Art. 1.
1. L'allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

Roma, 26 febbraio 2004

Allegato VIII-ter
(art. 72-ter, comma 1, lettera d)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (omesso)==

I nuovi limiti, contenuti nel Decreto del Ministero del Lavoro 26 febbraio 2004, sostituiscono, quindi, quelli indicati nell’allegato VIII-ter del Dlgs 626/94 sulla sicurezza dei lavoratori.

Pietro Lucadei

Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell’Ambiente di Vita e di Lavoro, 2004-03-19