Nuove disposizioni per la Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
con tre recenti Decreti Legislativi che modificano ed integrano il DLvo
n.626 del 19 settembre 1994.
- Pubblicato sulla GU n. 174 del 29-7-2003 il D.Lvo n.195 del 23 giugno
2003 individua le capacità e dei requisiti professionali richiesti
agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002,
n. 39. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 626/94, e successive
modificazioni, è inserito l'art. 8-bis che stabilisce, appunto,
capacità e requisiti professionali dei responsabili e degli addetti
ai servizi di prevenzione che devono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro.
- Il D.Lvo 233 del 12 giugno 2003 (G.U. n. 197 del 26.08.2003), sull'"Attuazione
della Direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al
rischio di atmosfere esplosive", ha introdotto nella 626/94 il nuovo
titolo VIII bis che, in 10 articoli detta le misure che i datori di lavoro
devono adottare per fronteggiare il rischio di esplosioni.
- Infine il D.Lvo 8 luglio 2003 n.235 (G.U. n. 198 del 27.08.2003), "Attuazione
della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e
di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori",
individua i "requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota"
Pietro Lucadei
Primo piano - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, 2003-09-05 ore 09.24
|