Il Dlvo 23 giugno 2003 n.181, pubblicato sulla GU n.167 del 21-07-2003,
reca l'"attuazione della direttiva 200/13/CE concernente l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità", con la finalità principale, quindi, di
assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore effettuata
in modo da:
- non indurre in errore l'acquirente sull'origine, provenienza, metodi
di fabbricazione, natura, identità, qualità, quantità,
composizione del prodotto alimentare;
- non attribuire al prodotto alimentare proprietà o effetti che
non possiede (es.prevenire, curare o guarire malattie);
- i divieti e le limitazioni, naturalmente, valgono anche per la pubblicità.
Indicazioni obbligatorie e complete, dunque, con sede dello stabilimento,
lotto del prodotto, denominazione di vendita, ingredienti, aromi, quantità,
tempo minimo di conservazione, data di scadenza. Sono previsti, in allegato,
anche i limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo per gli alimenti
di origine animale. Le sanzioni amministrative sono previste da 600 a
18.000 euro.
Pietro Lucadei
Alimenti e Nutrizione, 2003-08-27 ore 13.16
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