Etichettatura degli Alimenti
Corretta e trasparente informazione del consumatore con il DLvo n.181 del 23-06-2003

Il Dlvo 23 giugno 2003 n.181, pubblicato sulla GU n.167 del 21-07-2003, reca l'"attuazione della direttiva 200/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità", con la finalità principale, quindi, di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore effettuata in modo da:
- non indurre in errore l'acquirente sull'origine, provenienza, metodi di fabbricazione, natura, identità, qualità, quantità, composizione del prodotto alimentare;
- non attribuire al prodotto alimentare proprietà o effetti che non possiede (es.prevenire, curare o guarire malattie);
- i divieti e le limitazioni, naturalmente, valgono anche per la pubblicità.
Indicazioni obbligatorie e complete, dunque, con sede dello stabilimento, lotto del prodotto, denominazione di vendita, ingredienti, aromi, quantità, tempo minimo di conservazione, data di scadenza. Sono previsti, in allegato, anche i limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo per gli alimenti di origine animale. Le sanzioni amministrative sono previste da 600 a 18.000 euro.


Pietro Lucadei

Alimenti e Nutrizione, 2003-08-27 ore 13.16