Videoterminali: nuove norme in vigore dal 5 febbraio
chiarimenti su "esposizione" e "sorveglianza sanitaria" con la circolare 16/2001

Il decreto interministeriale lavoro-sanità del 2 ottobre 2000, pubblicato sulla GU 244 del 18 ottobre 2000, aveva dettato le linee guida d'uso dei videoterminali in attuazione dell'art.56 della 626/94. Al fine di prevenire i disturbi visivi, muscoscheletrici e mentali sono state elaborate le giuste indicazioni (facendo riferimento alle norme tecniche nazionali CEI e UNI, comunitarie CENELEC e CEN, internazionali ISO e IEC) per integrare le misure tecniche minime, dei posti di lavoro muniti di videoterminali, contenute nell'allegato VII della 626/94. Le prescrizioni principali sono riferite:
- all'arredo della postazione di lavoro con particolare attenzione alla postura corretta da assumere davanti al video per evitare disturbi muscoscheletrici;
- all'ambiente di lavoro con indicazioni per il rumore delle stampanti, per il microclima, per la corretta illuminazione e per la giusta distribuzione delle pause per evitare l'insorgenza di problemi visivi e mentali.
A tutela dei videoterminalisti è intervenuta anche la legge n. 422 del 29 dicembre 2000 (Comunitaria 2000) già in vigore dal 5 febbraio. Si è così concluso l'iter legislativo per il completo e corretto recepimento della direttiva europea 90/270/CEE. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.16/2001, ha provveduto a chiarire alcuni aspetti delle modifiche legislative apportate al D.L.vo 626/94 titolo VI (uso delle attrezzature munite di videoterminali) in ordine alla definizione di "lavoratore esposto" e "sorveglianza sanitaria". In sostanza si definisce che i lavoratori addetti all'uso dei VDT sono esposti al rischio se utilizzano i videoterminali in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art.54, e non per quattro ore consecutive giornaliere per cinque giorni a settimana, come disposto precedentemente dal D.L.vo 626/94. E' questa una modifica molto importante che fa rientrare tra i soggetti esposti, ad esempio, i lavoratori part-time che lavoravano per quattro giorni a settimana ed erano esclusi anche se esposti per più di quattro ore al giorno. I datori di lavoro sono pertanto tenuti ad aggiornare la valutazione del rischio VDT alla luce delle nuove disposizioni. Per la sorveglianza sanitaria, le visite mediche periodiche saranno ogni cinque anni per tutti i lavoratori idonei, biennali per gli idonei con prescrizioni e per quelli con più di 50 anni; frequenze diverse possono essere richieste dal medico competente. Si ribadisce infine l'importanza della formazione ed informazione e l'obbligo del datore di lavoro ad applicare le linee guida e vigilare sul loro rispetto da parte dei lavoratori. Il legislatore tranquillizza gli addetti in merito ai presunti effetti nocivi dovuti ai campi elettromagnetici o alle radiazioni e precisa come il marchio CE sul videoterminale indica proprio che tali effetti sono al di sotto dei limiti prescritti. A distanza di oltre sei anni dall'emanazione della 626/94 si completa così la normativa di attuazione prevista per garantire la salute e la sicurezza dei videoterminalisti nei luoghi di lavoro.


Pietro Lucadei


prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2001-02-06