Videoterminali
un decreto fissa le linee guida in vigore dal 2 novembre

Il decreto interministeriale lavoro-sanità del 2 ottobre 2000, pubblicato sulla GU 244 del 18 ottobre 2000 e in vigore dal prossimo 2 novembre, detta le linee guida d'uso dei videoterminali in attuazione dell'art.56 della 626/94. Al fine di prevenire i disturbi visivi, muscoscheletrici e mentali sono state elaborate le giuste indicazioni (facendo riferimento alle norme tecniche nazionali CEI e UNI, comunitarie CENELEC e CEN, internazionali ISO e IEC) per integrare le misure tecniche minime, dei posti di lavoro muniti di videoterminali, contenute nell'allegato VII della 626/94. Le prescrizioni principali sono riferite a:
- all'arredo della postazione di lavoro con particolare attenzione alla postura corretta da assumere davanti al video per evitare disturbi muscoscheletrici;
- all'ambiente di lavoro con indicazioni per il rumore delle stampanti, per il microclima, per la corretta illuminazione e per la giusta distribuzione delle pause per evitare l'insorgenza di problemi visivi e mentali.
Ad ulteriore tutela dei videoterminalisti provvederà anche la legge comunitaria 2000, attualmente in discussione alla camera come disegno di legge 6661, che estende le disposizioni della 626/94 a tutti i lavoratori che utilizzano i videoterminali per venti ore settimanali. Per la sorveglianza sanitaria, le visite mediche periodiche saranno ogni cinque anni per tutti i lavoratori idonei, biennali per gli idonei con prescrizioni e per quelli con più di 50 anni; frequenze diverse possono essere richieste dal medico competente. Si ribadisce infine l'importanza della formazione ed informazione e l'obbligo del datore di lavoro ad applicare le linee guida e vigilare sul loro rispetto da parte dei lavoratori. A distanza di sei anni dall'emanazione della 626/94 si aggiunge così un altro decreto d'attuazione previsto dalla normativa per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.


Pietro Lucadei


prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-10-23