Come previsto dal D. L.vo 494/96, recentemente modificato
dal D. L.vo 528/99, sono state predisposte, dal gruppo di coordinamento
delle Regioni, le linee guida per la redazione e l'applicazione dei piani
di sicurezza e coordinamento (Psc) allo scopo di fare chiarezza interpretativa
e per uniformare l'operato dei soggetti coinvolti. E' stato chiarito che
il Psc deve sempre accompagnare i lavori nei cantieri, redatto con una
accurata stima dei costi per la sicurezza che non possono essere soggetti
a ribasso d'asta, essere parte integrante del contratto d'appalto tra
committente ed impresa e, quindi, va sottoscritto da tutti i contraenti,
compresi i subappaltatori. Inoltre, per essere efficace, il Psc deve essere
specifico per ogni singola opera, articolato con le varie fasi lavorative
e, cosa più importante, realizzabile e comprensibile dalle imprese,
dai lavoratori e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls)
che controfirmano per presa visione. In questo modo il Psc sarà
controllabile in ogni momento, integrabile all'occorrenza o scindibile
in schede specifiche ad uso delle singole imprese, se necessario. Non
occorre quindi elencare tutti rischi tradizionali del settore ma affrontare
le varie fasi operative esaminando le situazioni più critiche e
realmente presenti in quel cantiere con soluzioni idonee e realizzabili
per eliminare o ridurre al minimo i rischi relativi. Sono stati chiariti
anche i vari compiti dei soggetti, coinvolti nelle attività del
cantiere, tra i quali spiccano per importanza il coordinatore per la progettazione
e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Compiti principali del
coordinatore per la progettazione sono quelli di redigere, in fase di
progettazione appunto, un Psc che interagisca con le soluzioni tecnologiche
e con i materiali da impiegare per una migliore sicurezza dei lavoratori.
Altro compito, non meno importante, è quello di supportare e consigliare
il committente nella scelta delle imprese per la realizzazione dell'opera
al fine di valutare attentamente le idoneità tecniche professionali
per le esigenze di sicurezza specificate nel Psc. I compiti principali
del coordinatore per l'esecuzione sono quelli della sorveglianza per la
sicurezza nel cantiere garantendo una frequenza delle visite in base alla
complessità dell'opera, assicurando la sua presenza nelle fasi
più critiche e verbalizzando ogni visita e ogni disposizione impartita
per il rispetto del Psc. Altro compito è anche quello di verificare
e coordinare i diversi piani operativi di sicurezza (Pos) delle singole
imprese che sono da considerare come complementi di dettaglio del Psc.
In generale il compito del coordinatore per l'esecuzione è quello
di rapportarsi con le imprese e non con i singoli lavoratori i quali devono
rapportarsi con il loro datore di lavoro per avere garantito il lavoro
in sicurezza. In mancanza, o uso improprio, delle misure di sicurezza
il coordinatore per l'esecuzione deve proporre al committente la sospensione
dei lavori o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la sua proposta
non abbia effetto il coordinatore per l'esecuzione comunicherà
l'inadempienza alla USL competente e, se il pericolo è di gravità
immediata, sospenderà le singole lavorazioni. Appunto per questo
si ribadisce che, per poter svolgere nel migliore dei modi e senza condizionamenti
i compiti affidati, è vietato individuare il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori nella stessa persona del datore di lavoro.
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-05-02
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