Sicurezza nei Cantieri
pronte le linee guida per i piani di sicurezza e coordinamento

Come previsto dal D. L.vo 494/96, recentemente modificato dal D. L.vo 528/99, sono state predisposte, dal gruppo di coordinamento delle Regioni, le linee guida per la redazione e l'applicazione dei piani di sicurezza e coordinamento (Psc) allo scopo di fare chiarezza interpretativa e per uniformare l'operato dei soggetti coinvolti. E' stato chiarito che il Psc deve sempre accompagnare i lavori nei cantieri, redatto con una accurata stima dei costi per la sicurezza che non possono essere soggetti a ribasso d'asta, essere parte integrante del contratto d'appalto tra committente ed impresa e, quindi, va sottoscritto da tutti i contraenti, compresi i subappaltatori. Inoltre, per essere efficace, il Psc deve essere specifico per ogni singola opera, articolato con le varie fasi lavorative e, cosa più importante, realizzabile e comprensibile dalle imprese, dai lavoratori e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) che controfirmano per presa visione. In questo modo il Psc sarà controllabile in ogni momento, integrabile all'occorrenza o scindibile in schede specifiche ad uso delle singole imprese, se necessario. Non occorre quindi elencare tutti rischi tradizionali del settore ma affrontare le varie fasi operative esaminando le situazioni più critiche e realmente presenti in quel cantiere con soluzioni idonee e realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi relativi. Sono stati chiariti anche i vari compiti dei soggetti, coinvolti nelle attività del cantiere, tra i quali spiccano per importanza il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Compiti principali del coordinatore per la progettazione sono quelli di redigere, in fase di progettazione appunto, un Psc che interagisca con le soluzioni tecnologiche e con i materiali da impiegare per una migliore sicurezza dei lavoratori. Altro compito, non meno importante, è quello di supportare e consigliare il committente nella scelta delle imprese per la realizzazione dell'opera al fine di valutare attentamente le idoneità tecniche professionali per le esigenze di sicurezza specificate nel Psc. I compiti principali del coordinatore per l'esecuzione sono quelli della sorveglianza per la sicurezza nel cantiere garantendo una frequenza delle visite in base alla complessità dell'opera, assicurando la sua presenza nelle fasi più critiche e verbalizzando ogni visita e ogni disposizione impartita per il rispetto del Psc. Altro compito è anche quello di verificare e coordinare i diversi piani operativi di sicurezza (Pos) delle singole imprese che sono da considerare come complementi di dettaglio del Psc. In generale il compito del coordinatore per l'esecuzione è quello di rapportarsi con le imprese e non con i singoli lavoratori i quali devono rapportarsi con il loro datore di lavoro per avere garantito il lavoro in sicurezza. In mancanza, o uso improprio, delle misure di sicurezza il coordinatore per l'esecuzione deve proporre al committente la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la sua proposta non abbia effetto il coordinatore per l'esecuzione comunicherà l'inadempienza alla USL competente e, se il pericolo è di gravità immediata, sospenderà le singole lavorazioni. Appunto per questo si ribadisce che, per poter svolgere nel migliore dei modi e senza condizionamenti i compiti affidati, è vietato individuare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nella stessa persona del datore di lavoro.


Pietro Lucadei

prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-05-02