APPALTI SICURI
Bandi di gara non validi senza gli oneri relativi alla sicurezza

Una ulteriore chiarezza sul problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, e in special modo nei cantieri, è stata fatta dall'Autorità in merito ad alcuni dubbi interpretativi della legge quadro sui lavori pubblici 109/94, modificata dalla 415/98, che all'art. 31 comma 2 recita: "… gli oneri relativi ai piani per la sicurezza, previsti dalla direttiva cantieri 494/96, vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta." I dubbi erano nati nell'attesa del regolamento di attuazione, previsto al comma 1 del suddetto art. 31, che ancora deve essere emanato e che dovrà chiarire anche le modalità per gli oneri relativi alla sicurezza tenendo conto delle recenti modifiche ed integrazioni alla 494/96 previste dal D. Lgs. 528/99. In sintesi quindi l'Autorità ha precisato che le pubbliche amministrazioni, anche in assenza ed in attesa del regolamento, devono evidenziare gli oneri per la sicurezza, calcolati mediante tecniche di computo tradizionali, e non eludere quanto previsto dall'art. 31 comma 2 della 109/94, pena l'annullamento della gara. Fino ad ora ci si era limitati infatti ad indicare un importo fittizio, e non frutto di calcoli accurati caso per caso, con ripercussioni negative sui lavoratori. Appunto per garantire la sicurezza sul lavoro l'Autorità ha ribadito che tali oneri devono essere previsti in un capitolato a parte e non assoggettabile a ribasso d'asta. Ora si spera che con questa nota e con le recenti novità alla 494/96 dettate dal D. Lgs. 528/99 diventino operativi i piani per la sicurezza che devono essere trasmessi prima dell'inizio dei lavori agli organi addetti alla vigilanza. Alla compilazione dei piani sulla sicurezza, redatti secondo quanto previsto dall'art.4 della 626/94, sono tenute tutte le imprese, anche familiari e anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola azienda. Ci si aspetta anche che finalmente il legislatore emani il tanto famoso quanto atteso regolamento previsto dall'art. 31 comma 1 del 109/94, per non alimentare più dubbi interpretativi le cui conseguenze ricadono spesso sulla pelle dei lavoratori.

Pietro Lucadei


S. Benedetto T., 24 feb. 00