Finalmente, alla soglia del nuovo millennio, il legislatore
si muove sempre più spesso per la regolamentazione della sicurezza
e della prevenzione.
E' stata recepita in questi giorni, con un decreto lgs del consiglio dei
ministri, la direttiva 18/98 CE del 17.3.1998 proposta dai ministeri del
trasporto e politiche comunitarie nel quale vengono stabilite norme, per
le imbarcazioni che trasportano passeggeri adibite a viaggi nazionali
nell'ambito della unione europea, allo scopo di elevare il grado di prevenzione
e standardizzare i certificati di sicurezza.
Il campo di applicazione viene definito:
- per navi da passeggeri nuove
- per quelle già esistenti con lunghezza pari o superiore a 24
mt
- per le unità veloci
A seconda del tratto di mare che percorrono le imbarcazioni vengono divise
in classi ed anche le navi che battono bandiera extracomunitaria dovranno
adeguarsi ai requisiti richiesti prima di essere adibite a viaggi nazionali
nell'ambito comunitario. Le norme richiamano i requisiti di sicurezza
previsti dalla convenzione internazionale del 1974 e, nell'allegato 2,
si definisce il modello del certificato di sicurezza del quale dovranno
dotarsi le navi.
Sono escluse le navi e le unità veloci da guerra, le imbarcazioni
che navigano solo nelle aree portuali, quelle in cui la propulsione è
a vela o comunque non meccanica, le imbarcazioni primitive o storiche
e le riproduzioni progettate prima del 1965, quelle costruite con materiale
non metallico che non rientrano nelle categorie veloci, le navi da diporto
e le unità veloci senza equipaggio e che non possono trasportare
più di 12 persone.
Benvenuta anche questa legge quindi, per la salvaguardia della prevenzione
che non è mai troppa quando si tratta di tutelare la sicurezza
dell'ambiente e delle persone, e buon lavoro agli enti competenti che
dovranno verificare la validità dei certificati mediante ispezioni
a bordo con organici sempre più ridotti.
Pietro Lucadei
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