PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
approvato il regolamento per i piani di sicurezza nei cantieri

 

Come previsto dal D. L.vo 494/96, successivamente modificato dal D. L.vo 528/99, è stato approvato, dal consiglio dei ministri del 21 settembre scorso, il regolamento sui contenuti minimi per la redazione e l'applicazione dei piani di sicurezza nei cantieri in attuazione della L. 109/94 art.31 e secondo le linee guida predisposte dal gruppo di coordinamento delle Regioni. Il regolamento è suddiviso in tre capitoli per un totale di otto articoli e due allegati. Per chiarezza interpretativa e per uniformare l'operato dei soggetti coinvolti è stato chiarito che il piano di sicurezza e coordinamento (psc) deve sempre accompagnare i lavori nei cantieri, redatto con un'accurata stima dei costi per la sicurezza che non può essere soggetti a ribasso d'asta, essere parte integrante del contratto d'appalto tra committente ed impresa e, quindi, va sottoscritto da tutti i contraenti, compresi i subappaltatori. Inoltre, per essere efficace, il psc deve essere specifico per ogni singola opera, articolato con le varie fasi lavorative e, cosa più importante, realizzabile e comprensibile dalle imprese, dai lavoratori e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rls) che controfirmano per presa visione. In questo modo il psc sarà controllabile in ogni momento, integrabile all'occorrenza o scindibile in schede specifiche ad uso delle singole imprese, se necessario. Non occorre quindi elencare tutti rischi tradizionali del settore ma affrontare le varie fasi operative esaminando le situazioni più critiche e realmente presenti in quel cantiere con soluzioni idonee e realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi relativi. Sono stati chiariti anche i vari compiti dei soggetti, coinvolti nelle attività del cantiere, tra i quali spiccano per importanza il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Compiti principali del coordinatore per la progettazione sono quelli di redigere, in fase di progettazione appunto, un psc che interagisca con le soluzioni tecnologiche e con i materiali da impiegare per una migliore sicurezza dei lavoratori. Altro compito, non meno importante, è quello di supportare e consigliare il committente nella scelta delle imprese per la realizzazione dell'opera al fine di valutare attentamente le idoneità tecniche professionali per le esigenze di sicurezza specificate nel psc. I compiti principali del coordinatore per l'esecuzione sono quelli della sorveglianza per la sicurezza nel cantiere garantendo una frequenza delle visite in base alla complessità dell'opera, assicurando la sua presenza nelle fasi più critiche e verbalizzando ogni visita e ogni disposizione impartita per il rispetto del psc. Altro compito è anche quello di verificare e coordinare i diversi piani operativi di sicurezza (pos) delle singole imprese che sono da considerare come complementi di dettaglio del psc. In generale il compito del coordinatore per l'esecuzione è quello di rapportarsi con le imprese e non con i singoli lavoratori i quali devono rapportarsi con il loro datore di lavoro per avere garantito il lavoro in sicurezza. In mancanza, o uso improprio, delle misure di sicurezza il coordinatore per l'esecuzione deve proporre al committente la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la sua proposta non abbia effetto il coordinatore per l'esecuzione comunicherà l'inadempienza alla USL competente e, se il pericolo è di gravità immediata, sospenderà le singole lavorazioni. Per questo è chiaro che, per poter svolgere nel migliore dei modi e senza condizionamenti i compiti affidati, è vietato individuare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nella stessa persona del datore di lavoro. I costi per la sicurezza vanno evidenziati a parte nel costo complessivo dell'opera e, come si è detto, non possono essere soggetti a ribasso d'asta. Il regolamento prevede in merito uno schema da seguire per effettuare una corretta valutazione delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere provvisionali per eliminare o ridurre al minimo i rischi ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.


Pietro Lucadei

prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2001-09-27