Come previsto dal D. L.vo 494/96, successivamente modificato
dal D. L.vo 528/99, è stato approvato, dal consiglio dei ministri
del 21 settembre scorso, il regolamento sui contenuti minimi per la redazione
e l'applicazione dei piani di sicurezza nei cantieri in attuazione della
L. 109/94 art.31 e secondo le linee guida predisposte dal gruppo di coordinamento
delle Regioni. Il regolamento è suddiviso in tre capitoli per un
totale di otto articoli e due allegati. Per chiarezza interpretativa e
per uniformare l'operato dei soggetti coinvolti è stato chiarito
che il piano di sicurezza e coordinamento (psc) deve sempre accompagnare
i lavori nei cantieri, redatto con un'accurata stima dei costi per la
sicurezza che non può essere soggetti a ribasso d'asta, essere
parte integrante del contratto d'appalto tra committente ed impresa e,
quindi, va sottoscritto da tutti i contraenti, compresi i subappaltatori.
Inoltre, per essere efficace, il psc deve essere specifico per ogni singola
opera, articolato con le varie fasi lavorative e, cosa più importante,
realizzabile e comprensibile dalle imprese, dai lavoratori e dai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (rls) che controfirmano per presa visione.
In questo modo il psc sarà controllabile in ogni momento, integrabile
all'occorrenza o scindibile in schede specifiche ad uso delle singole
imprese, se necessario. Non occorre quindi elencare tutti rischi tradizionali
del settore ma affrontare le varie fasi operative esaminando le situazioni
più critiche e realmente presenti in quel cantiere con soluzioni
idonee e realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi relativi.
Sono stati chiariti anche i vari compiti dei soggetti, coinvolti nelle
attività del cantiere, tra i quali spiccano per importanza il coordinatore
per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Compiti
principali del coordinatore per la progettazione sono quelli di redigere,
in fase di progettazione appunto, un psc che interagisca con le soluzioni
tecnologiche e con i materiali da impiegare per una migliore sicurezza
dei lavoratori. Altro compito, non meno importante, è quello di
supportare e consigliare il committente nella scelta delle imprese per
la realizzazione dell'opera al fine di valutare attentamente le idoneità
tecniche professionali per le esigenze di sicurezza specificate nel psc.
I compiti principali del coordinatore per l'esecuzione sono quelli della
sorveglianza per la sicurezza nel cantiere garantendo una frequenza delle
visite in base alla complessità dell'opera, assicurando la sua
presenza nelle fasi più critiche e verbalizzando ogni visita e
ogni disposizione impartita per il rispetto del psc. Altro compito è
anche quello di verificare e coordinare i diversi piani operativi di sicurezza
(pos) delle singole imprese che sono da considerare come complementi di
dettaglio del psc. In generale il compito del coordinatore per l'esecuzione
è quello di rapportarsi con le imprese e non con i singoli lavoratori
i quali devono rapportarsi con il loro datore di lavoro per avere garantito
il lavoro in sicurezza. In mancanza, o uso improprio, delle misure di
sicurezza il coordinatore per l'esecuzione deve proporre al committente
la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto. Nel caso in
cui la sua proposta non abbia effetto il coordinatore per l'esecuzione
comunicherà l'inadempienza alla USL competente e, se il pericolo
è di gravità immediata, sospenderà le singole lavorazioni.
Per questo è chiaro che, per poter svolgere nel migliore dei modi
e senza condizionamenti i compiti affidati, è vietato individuare
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nella stessa persona del datore
di lavoro. I costi per la sicurezza vanno evidenziati a parte nel costo
complessivo dell'opera e, come si è detto, non possono essere soggetti
a ribasso d'asta. Il regolamento prevede in merito uno schema da seguire
per effettuare una corretta valutazione delle risorse necessarie alla
realizzazione delle opere provvisionali per eliminare o ridurre al minimo
i rischi ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2001-09-27
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