RUMORE
pieni poteri al Sindaco per colpire i responsabili del rumore cittadino

Il Consiglio di Stato, con sentenza 5 settembre 2002, n. 4457 ha stabilito che, per limitare l'inquinamento acustico di una zona cittadina, il Sindaco puo' disporre restrizioni di orario di apertura anche ad un solo esercizio pubblico, se unico responsabile delle emissioni.
Il potere di modificare con ordinanza gli orari degli esercizi pubblici per questioni di inquinamento acustico, attribuito dall'articolo 54 del Dlgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) al primo cittadino, può essere indirizzato infatti anche contro il singolo e non necessariamente contro la generalità degli esercenti di una medesima zona. Non ha rilevanza, ha poi aggiunto il Giudice con la sentenza, che il disturbo della quiete pubblica sia riconducibile ai frequentatori del locale piuttosto che al titolare dell'esercizio, poiche' a legittimare il provvedimento del Sindaco basta il collegamento causale tra l'espletamento dell'attivita' e l'inquinamento acustico
provocato.


Pietro Lucadei


San Benedetto del Tronto, 2002-09-27