Il Consiglio di Stato, con sentenza 5 settembre 2002, n.
4457 ha stabilito che, per limitare l'inquinamento acustico di una zona
cittadina, il Sindaco puo' disporre restrizioni di orario di apertura
anche ad un solo esercizio pubblico, se unico responsabile delle emissioni.
Il potere di modificare con ordinanza gli orari degli esercizi pubblici
per questioni di inquinamento acustico, attribuito dall'articolo 54 del
Dlgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)
al primo cittadino, può essere indirizzato infatti anche contro
il singolo e non necessariamente contro la generalità degli esercenti
di una medesima zona. Non ha rilevanza, ha poi aggiunto il Giudice con
la sentenza, che il disturbo della quiete pubblica sia riconducibile ai
frequentatori del locale piuttosto che al titolare dell'esercizio, poiche'
a legittimare il provvedimento del Sindaco basta il collegamento causale
tra l'espletamento dell'attivita' e l'inquinamento acustico
provocato.
Pietro Lucadei
San Benedetto del Tronto, 2002-09-27
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