Inquinamento acustico?
preferisco il rumore del mare

Inquinamento acustico sempre più di attualità nella nostra zona con le lamentele che aumentano durante la stagione estiva che mal concilia le esigenze di chi vuole divertirsi con quelle di chi vuole riposarsi nella quiete prescritta dai ritmi biologici prima che dalla legislazione vigente. Tutti preferirebbero il rumore del mare per riposare ma, nonostante il relativo monumento sambenedettese, chi riesce più a sentire il dolce frangersi delle onde? E' sovrastato ormai dal rumore del crescente traffico veicolare e ferroviario e dai decibel sparati dalle attività di intrattenimenti musicali e ricreativi di chalet, discoteche, sale giochi, parchi di divertimento, ecc. Nella nostra zona l'inquinamento acustico è stato uno dei motivi principali di attrito tra gli operatori turistici da una parte e i residenti dall'altra con i Sindaci di Grottammare e di San Benedetto del Tronto presi nel mezzo che, nel rispetto dei regolamenti, hanno dovuto multare e chiudere le attività di intrattenimento musicale di alcuni esercizi. Per questo riportiamo le definizioni e i valori limite assoluti di immissione, relativi alle diverse classi di destinazione d'uso dei territori comunali e riferiti ai periodi diurni e notturni, così come stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997. Ognuno potrà così fare riferimento ai limiti previsti per la propria zona per rispettarli o pretendere che siano rispettati per tutelare il giusto riposo.
---------------
DPCM 14 novembre 1997, Art.1 - Tabella A: classificazione del territorio comunale
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE Il - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi
DPCM 14 novembre 1997, Art. 3 - Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente residenziali 55 45
III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70


Definizioni:
- inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive:
- sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse;
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con
le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela
previsti dalla presente legge.
---------------
Per completezza dobbiamo dire che può esserci disturbo della quiete pubblica, o nocumento per la salute, anche a valori inferiori ai limiti assoluti di immissione; nei rilievi in ambiente abitativo occorre tener conto infatti anche del differenziale tra la misura con sorgente sonora attiva e la misura con sorgente sonora non attiva: se la differenza tra le due misure è superiore ai 5 dB(A) nel periodo diurno o ai 3 dB(A) nel periodo notturno si ravvisa il disturbo della quiete pubblica. Inoltre il rumore immesso in ambiente abitativo è considerato trascurabile se:
- i valori misurati a finestre chiuse non superano i 35 dB(A) nel periodo diurno o i 25 dB(A) nel
periodo notturno;
- i valori misurati a finestre aperte non superano i 50 dB(A) nel periodo diurno o i 40 dB(A) nel
periodo notturno.
Per quanto riguarda il Comune di san Benedetto del Tronto il Sindaco, per favorire l'attività turistica ha concesso delle deroghe, per quanto attiene in particolare alle attività di intrattenimento, ricreative e di spettacolo, limitatamente al periodo dal primo giugno al 30 settembre, e i valori limite di immissione sono aumentati di 15 dB(A) dalle ore 22 alle ore 24 e di 10 dB(A) dalle ore 24 alle ore 01.
Le leggi ci sono, dunque, i limiti sono cautelativi e basta rispettarli o farli rispettare per garantire la quiete; occorre però anche risanare l'ambiente privilegiando interventi alle fonti di emissione e mediante l'insonorizzazione con barriere di materiali fonoassorbenti.

Pietro Lucadei
ambiente, prevenzione e sicurezza - S. Benedetto T. 2000-09-01


Art. 2 - Tabella B: valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 45 35
II aree prevalentemente residenziali 50 40
III aree di tipo misto 55 45
IV aree di intensa attività umana 60 50
V aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65

Art. 7 - Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 47 37
II aree prevalentemente residenziali 52 42
III aree di tipo misto 57 47
IV aree di intensa attività umana 62 52
V aree prevalentemente industriali 67 57
VI aree esclusivamente industriali 70 70


LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 ottobre 1995, n 447.

Legge quadro sull'inquinamento acustico.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
P R O ~! U L G A

Art. 1. (Finaht~ della legge)
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
2.1 prin~pi generali desumibili dalla pr~ sente legge Costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonQme di Trento e di Bolzano norme fondamentali. di riforma economico-sociale della Repul:ibuca.


Art. 2.

(De fznizioni)

I. Ai fini della presente legge si intende per:


- inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive:
- sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrast:rutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse;
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con
le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela
previsti dalla presente legge.