Inquinamento acustico sempre più di attualità
nella nostra zona con l'approssimarsi della stagione estiva che mal concilia
le esigenze di chi vuole divertirsi con quelle di chi vuole riposarsi
nella quiete prescritta dai ritmi biologici prima che dalla legislazione
vigente. Tutti preferirebbero il rumore del mare per riposare ma, nonostante
il relativo monumento sambenedettese, chi riesce più a sentire
il dolce frangersi delle onde? E' sovrastato ormai dal crescente traffico
veicolare e ferroviario e dai decibel sparati dalle attività di
animazione e musica degli intrattenimenti ricreativi di chalet, discoteche,
sale giochi, parchi di divertimento, ecc. Per questo riportiamo le definizioni
e i valori limite assoluti di immissione, relativi alle diverse classi
di destinazione d'uso dei territori comunali e riferiti ai periodi diurni
e notturni, così come stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997. Ognuno
potrà sapere così quali sono i limiti di riferimento per
la zona della propria abitazione e pretendere che siano rispettati per
tutelare il giusto riposo.
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DPCM 14 novembre 1997, Art.1 - Tabella A: classificazione del territorio
comunale
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le
aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo
ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE Il - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano
in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza
di attività industriali; aree rurali interessate da attività
che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa
classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole
industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe
le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità
di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe
le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive
di insediamenti abitativi
DPCM 14 novembre 1997, Art. 3 - Tabella C: valori limite assoluti di
immissione - Leq in dB(A)
classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente residenziali 55 45
III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70
Definizioni:
- inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo
o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo
ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo
o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni
degli ambienti stessi;
- ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla
permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse
attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore
da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività
produttive:
- sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre
installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso
produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi;
le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei
mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività
sportive e ricreative;
- sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nelle
sorgenti sonore fisse;
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può
essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può
essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato
in prossimità dei
ricettori;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di
un potenziale rischio per la
salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve,
nel medio e nel lungo periodo con
le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare
gli obiettivi di tutela
previsti dalla presente legge.
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Per completezza dobbiamo dire che può esserci disturbo della quiete
pubblica, o nocumento per la salute, anche a valori inferiori ai limiti
assoluti di immissione; nei rilievi in ambiente abitativo occorre tener
conto infatti anche del differenziale tra la misura con sorgente sonora
attiva e la misura con sorgente sonora non attiva: se la differenza tra
le due misure è superiore ai 5 dB(A) nel periodo diurno o ai 3
dB(A) nel periodo notturno si ravvisa il disturbo della quiete pubblica.
Inoltre il rumore immesso in ambiente abitativo è considerato trascurabile
se:
- i valori misurati a finestre chiuse non superano i 35 dB(A) nel periodo
diurno o i 25 dB(A) nel
periodo notturno;
- i valori misurati a finestre aperte non superano i 50 dB(A) nel periodo
diurno o i 40 dB(A) nel
periodo notturno.
Nella nostra zona solo i comuni di Grottammare e S.Benedetto T. hanno
già provveduto alla classificazione acustica del territorio in
base alla destinazione d'uso delle diverse aree omogenee, a secondo delle
attività svolte e in riferimento alle linee guida, dettate dalla
recente D.G.R. della Regione Marche n.425 del 28 febbraio 2000, per l'applicazione
del DPCM 14 novembre 1997. Le leggi ci sono, dunque, i limiti sono cautelativi
e basta farli rispettare per garantirsi la quiete; occorre anche risanare
l'ambiente privilegiando interventi alle fonti di emissione e mediante
l'insonorizzazione con barriere di materiali fonoassorbenti.
Pietro Lucadei
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