Gestione della Sicurezza
i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possono avere la copia della valutazione dei rischi
circolare del ministero del lavoro n.40 del 16 giugno 2000


Il ministero del lavoro è intervenuto, con la circolare n.40 del 16 giugno 2000, per chiarire le diverse interpretazioni dell'art.19 comma 5 del D.L.vo 626/94 ("Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento della valutazione dei rischi di cui all'art.4 commi 2 e 3, nonché al registro infortuni sul lavoro di cui all'art.4 comma 5 lettera o). La circolare era attesa e necessaria per le difficoltà che incontrano i RLS a visionare i documenti relativi alla sicurezza aziendale. Il legislatore aveva previsto, al comma 2 dell'art.19 del D.L.vo 626/94, che le modalità di accesso alla consultazione devono essere definite in seno alla contrattazione collettiva nazionale ma la circolare ha chiarito che, anche in assenza di contrattazione, è comunque diritto dei RLS all'accesso e dovere del datore di lavoro agevolare l'esercizio di tale diritto senza limitazioni. Questo proprio perché, si precisa, è la migliore forma di collaborazione fra le parti come previsto dal nuovo sistema di gestione della sicurezza aziendale. E' chiaro, si conclude nella circolare, che i RLS sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi dell'azienda di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, come stabilito dall'art.9 comma 3 del D.L.vo 626/94

Pietro Lucadei

prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-06-26