Il ministero del lavoro è intervenuto, con la circolare n.40 del
16 giugno 2000, per chiarire le diverse interpretazioni dell'art.19 comma
5 del D.L.vo 626/94 ("Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento della
valutazione dei rischi di cui all'art.4 commi 2 e 3, nonché al
registro infortuni sul lavoro di cui all'art.4 comma 5 lettera o). La
circolare era attesa e necessaria per le difficoltà che incontrano
i RLS a visionare i documenti relativi alla sicurezza aziendale. Il legislatore
aveva previsto, al comma 2 dell'art.19 del D.L.vo 626/94, che le modalità
di accesso alla consultazione devono essere definite in seno alla contrattazione
collettiva nazionale ma la circolare ha chiarito che, anche in assenza
di contrattazione, è comunque diritto dei RLS all'accesso e dovere
del datore di lavoro agevolare l'esercizio di tale diritto senza limitazioni.
Questo proprio perché, si precisa, è la migliore forma di
collaborazione fra le parti come previsto dal nuovo sistema di gestione
della sicurezza aziendale. E' chiaro, si conclude nella circolare, che
i RLS sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi dell'azienda
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, come stabilito
dall'art.9 comma 3 del D.L.vo 626/94
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-06-26
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