INCIDENTI RILEVANTI
una corretta informazione per ridurre rischi e conseguenze

I rischi esistono da quando esiste l'uomo che ha avuto modo, nel lungo corso della storia, di conoscere e subire le conseguenze, sia a livello collettivo che individuale, degli eventi più disparati quali incendi, incidenti domestici, incidenti stradali, incidenti industriali, ecc. Per cercare di arginare questi rischi sono state predisposte delle leggi e misure di prevenzione e sicurezza fin dai tempi più antichi. Il recente d.lgs.334/99 (o Seveso 2) ha dettato norme chiare e precise per la tutela dell'ambiente e dell'uomo dai pericoli connessi con le industrie a rischio rilevante, evidenziando l'importanza dell'informazione. Infatti, poiché il rischio si calcola come R = P*M/I (in cui R = rischio, P = probabilità di accadimento, M = magnitudo = conseguenze e I = informazione) è chiaro che con una maggiore informazione diminuisce il rischio. Esistono vari tipi di rischi legati alle attività umane ma i più importanti, anche se per fortuna meno frequenti, sono i rischi di incidenti rilevanti e l'uomo ha dovuto disciplinarli per evitare che si ripetessero i casi Chernobyl, Seveso, ma anche incendi, emissioni nocive, esplosioni, ecc. Tali rischi si possono prevedere e prevenire ma per questo occorre conoscerli, valutarli, eliminarli o ridurli al minimo alla fonte mediante l'attuazione di misure organizzative e procedurali e con una corretta formazione ed informazione. Inoltre, a fronte di questi rischi, non dobbiamo dimenticare i vantaggi derivanti da tali attività produttive. Il d.lgs.334/99 ha diviso le aziende a rischio rilevante in classi A1, A2, B e C a secondo se la quantità e la pericolosità delle sostanze e dei tipi di tecnologie utilizzate possono determinare, rispettivamente, un rischio potenziale alto, medio alto, medio o basso. Le attività a rischio di incidente rilevante, tra i vari obblighi previsti dal d.lgs.334/99, devono elaborare e spedire alle autorità competenti un Rapporto di Sicurezza, del quale deve essere parte integrante anche il documento sul Sistema di Gestione della Sicurezza ed una "Scheda Informativa" per gli addetti e per i cittadini. Sarà poi compito del Sindaco trasmettere ai cittadini tali informazioni relative alle aziende a rischio di classe B e C e compito del Prefetto predisporre piani di emergenza esterni per le aziende a rischio di classe A. Le Schede di Informazione devono essere un utile strumento semplice e preciso a tutela dei lavoratori e dei cittadini che vivono vicino alle aziende considerate a rischio. La scheda deve contenere notizie generali e di base sull'azienda, sull'attività, sulla localizzazione e riferimenti identificativi del responsabile e del portavoce. Una parte delle schede deve identificare il tipo di incidente, gli effetti che tale incidente può provocare e le misure preventive e di sicurezza adottate. Questo proprio perché, in caso di allarme, si adottino comportamenti idonei ricordando che tali comportamenti devono essere diversi e specifici per le varie situazioni. Inoltre chi è ben informato e formato non si lascia prendere dal panico che può produrre un danno ancora maggiore compreso l'intralcio ai soccorsi.


Pietro Lucadei


ambiente, prevenzione e sicurezza - S. Benedetto T., 20 mar 00