I rischi esistono da quando esiste l'uomo che ha avuto modo,
nel lungo corso della storia, di conoscere e subire le conseguenze, sia
a livello collettivo che individuale, degli eventi più disparati
quali incendi, incidenti domestici, incidenti stradali, incidenti industriali,
ecc. Per cercare di arginare questi rischi sono state predisposte delle
leggi e misure di prevenzione e sicurezza fin dai tempi più antichi.
Il recente d.lgs.334/99 (o Seveso 2) ha dettato norme chiare e precise
per la tutela dell'ambiente e dell'uomo dai pericoli connessi con le industrie
a rischio rilevante, evidenziando l'importanza dell'informazione. Infatti,
poiché il rischio si calcola come R = P*M/I (in cui R = rischio,
P = probabilità di accadimento, M = magnitudo = conseguenze e I
= informazione) è chiaro che con una maggiore informazione diminuisce
il rischio. Esistono vari tipi di rischi legati alle attività umane
ma i più importanti, anche se per fortuna meno frequenti, sono
i rischi di incidenti rilevanti e l'uomo ha dovuto disciplinarli per evitare
che si ripetessero i casi Chernobyl, Seveso, ma anche incendi, emissioni
nocive, esplosioni, ecc. Tali rischi si possono prevedere e prevenire
ma per questo occorre conoscerli, valutarli, eliminarli o ridurli al minimo
alla fonte mediante l'attuazione di misure organizzative e procedurali
e con una corretta formazione ed informazione. Inoltre, a fronte di questi
rischi, non dobbiamo dimenticare i vantaggi derivanti da tali attività
produttive. Il d.lgs.334/99 ha diviso le aziende a rischio rilevante in
classi A1, A2, B e C a secondo se la quantità e la pericolosità
delle sostanze e dei tipi di tecnologie utilizzate possono determinare,
rispettivamente, un rischio potenziale alto, medio alto, medio o basso.
Le attività a rischio di incidente rilevante, tra i vari obblighi
previsti dal d.lgs.334/99, devono elaborare e spedire alle autorità
competenti un Rapporto di Sicurezza, del quale deve essere parte integrante
anche il documento sul Sistema di Gestione della Sicurezza ed una "Scheda
Informativa" per gli addetti e per i cittadini. Sarà poi compito
del Sindaco trasmettere ai cittadini tali informazioni relative alle aziende
a rischio di classe B e C e compito del Prefetto predisporre piani di
emergenza esterni per le aziende a rischio di classe A. Le Schede di Informazione
devono essere un utile strumento semplice e preciso a tutela dei lavoratori
e dei cittadini che vivono vicino alle aziende considerate a rischio.
La scheda deve contenere notizie generali e di base sull'azienda, sull'attività,
sulla localizzazione e riferimenti identificativi del responsabile e del
portavoce. Una parte delle schede deve identificare il tipo di incidente,
gli effetti che tale incidente può provocare e le misure preventive
e di sicurezza adottate. Questo proprio perché, in caso di allarme,
si adottino comportamenti idonei ricordando che tali comportamenti devono
essere diversi e specifici per le varie situazioni. Inoltre chi è
ben informato e formato non si lascia prendere dal panico che può
produrre un danno ancora maggiore compreso l'intralcio ai soccorsi.
Pietro Lucadei
ambiente, prevenzione e sicurezza - S. Benedetto T., 20 mar 00
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